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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL ART. 13 del D.L. n. 201 del 2011 del COMUNE DI GENOVA

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari Art. 3 - Pertinenze Art. 4 - Base imponibile delle aree fabbricabili Art. 5 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Art. 6 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali Art. 7 Base imponibile per i fabbricati di interessi storico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili Art. 8 Versamenti effettuati da un contitolare Art. 9 Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti Art. 10 Rimborsi e compensazioni Art. 11 Riscossione Art. 12 Attività di controllo ed interessi moratori Art. 13 Riscossione coattiva Art. 14 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 3. Soggetto attivo dell Imposta è il Comune di Monsano (Ancona). Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 1. Ai fini dell Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nei limiti imposti dalla Legge. Art. 3 Pertinenze 1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 2. L'assimilazione della pertinenza all abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 4 Base imponibile delle aree fabbricabili 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. A norma dell art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Art. 5 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 1. Ai sensi dell art. 59, comma 1 lett. A) del D.lgs. 446/97, le aree fabbricabili possono corrispondere l Imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all art. 58, comma 2, del D.lgs. 446/97; conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l Imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore dell area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. Art. 6 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 1. In applicazione di quanto stabilito dall art. 9, c. 8 del D.lgs. 23/2011 e ss.mm.ii gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 sono esenti a condizione che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali. Art. 7 Base imponibile per i fabbricati di interessi storico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Art. 8 Versamenti effettuati da un contitolare 1. I versamenti dell Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. Art. 9 Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti 1. Non si fa luogo al versamento dell imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore ad 12,00 (dodici/00). Fatta salva la possibilità di versamento in unica

soluzione, se l ammontare relativo all acconto non supera l importo minimo, esso va versato cumulativamente con l importo dovuto a saldo. 2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore ad 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni singola annualità. 3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore ad 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni singola annualità. Art. 10 Rimborsi e compensazione 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale per cento annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12 (dodici/00) per anno solare. 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Art. 11 Riscossione 1. Il Comune gestisce direttamente la riscossione volontaria dell imposta il cui versamento avverrà nei modi di legge. 2 L imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. 3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti 4. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge. Art. 12 Attività di controllo ed interessi moratori 1. l Attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2 Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 13 Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune, o affidata a soggetti di cui all art. 53 del D.lgs. 446/97, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. Art. 14 Disposizioni finali 1. E abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2012.