CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUGGERI, POLI, BOSI, CICCANTI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, RUVOLO, TASSONE

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2018 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RUGGERI, POLI, BOSI, CICCANTI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, RUVOLO, TASSONE Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Presentata il 16 dicembre 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Con la presente iniziativa legislativa non intendiamo proporre una nuova legge sulla caccia, ma riteniamo doverose una verifica e una rivisitazione, ancorché tardive, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a ormai sedici anni dalla sua entrata in vigore. I princìpi ispiratori di tale legge rimangono validi in particolare per quanto concerne due importanti istituti quali la pianificazione faunistico-venatoria (articolo 10) e la gestione programmata della caccia (articoli 14-15). Rimettere in discussione questi capisaldi, ormai acquisiti dal popolo venatorio, fare proposte accattivanti ma difficilmente realizzabili, considerato che la materia non si presta ad approvazioni a colpi di maggioranza come è stato ampiamente dimostrato dai fatti, significa solo «gettare fumo» negli occhi dei cacciatori. Essi, infatti, già oggi svolgono un ruolo importante di regolazione rispetto a un disequilibrio tra le specie cacciabili, soprattutto gli ungulati e la grande selvaggina, che spesso costituiscono un rischio per la stessa agricoltura. Cacciatori e agricoltori sono, dunque, un binomio inscindibile per un uso corretto del territorio e delle risorse faunistiche, nonché per la salvaguardia delle produzioni agricole e dell ambiente, con vantaggi reciproci. Presentiamo, pertanto, nel rispetto delle vigenti normative europee, una proposta di legge di modifica della legge n. 157 del 1992: 1) che adegua i tempi di caccia italiani a quelli europei; 2) che instaura un nuovo rapporto tra cacciatore e territorio capace di favorire gli spostamenti su tutto il territorio

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2018 nazionale, con adeguate forme di reciprocità interregionale, nel rispetto di una mobilità programmata, soprattutto per quanto concerne la caccia alla selvaggina migratoria; 3) che prevede il rafforzamento dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale come organo tecnicoscientifico indispensabile e autonomo da condizionamenti; 4) che prevede che il territorio agrosilvo-pastorale sia destinato in percentuali determinate alla protezione ambientale e alla caccia programmata; 5) che prevede che la caccia possa divenire sempre più un volano di sviluppo in aree marginali e costituire un ulteriore opportunità per le aziende agricole; 6) che introduce il concetto di risarcimento per i danni alle colture agricole in sostituzione del semplice indennizzo; 7) che prevede che il trasporto delle armi scariche e in custodia possa avvenire in sicurezza e nella certezza del diritto, all interno dei centri abitati, ma anche lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali o nelle altre zone dove è vietata l attività venatoria, ponendo fine a contenziosi e a prevaricazioni nei confronti dei cacciatori. I proponenti ritengono in questa fase di non prendere in considerazione la parte inerente le sanzioni (articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992) per evitare quelle conflittualità che potrebbero pregiudicare gli obiettivi primari della presente proposta di legge. I proponenti, consapevoli che il cacciatore che agisce nella legalità è il primo difensore dell ambiente e che «prelievo venatorio eco-compatibile» significa usufruire a scopo di caccia delle specie faunistiche senza però mai intaccare il capitale faunistico, intendono, con la presente proposta di legge di modifica della legge n. 157 del 1992, portare un contributo nella direzione di un attività venatoria ecocompatibile, ma anche dare quelle risposte adeguate che il mondo venatorio attende ormai da troppo tempo.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2018 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Al comma 2 dell articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto disposto in materia di risarcimento di danni arrecati alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, alle strutture delle aziende agricole e zootecniche e alla rete irrigua,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle nutrie, ai piccioni domestici inselvatichiti e allo scoiattolo grigio». ART. 2. 1. L articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 7. (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e d intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al potenziamento delle funzioni di organo scientifico, tecnico e di consulenza per lo Stato, per le regioni e per le province nel settore faunisticoambientale dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono altresì individuate le strutture periferiche, le forme di collaborazione con gli istituti tecnico-scientifici regionali e internazionali e le modalità di avvalimento dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2018 ART. 3. 1. All articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In tali percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o siano in corso di costituzione parchi nazionali o regionali all interno dei quali sia vietata l attività venatoria, nonché le oasi, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi e le vie di comunicazione»; b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere, a condizione che l attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico o di sicurezza»; c) al comma 8: 1) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali centri l attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento in cattività e liberata per l occasione, può essere svolta in ogni periodo dell anno e non costituisce attività venatoria»;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2018 2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) i parchi, le riserve naturali, i fondi chiusi, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti nonché tutte le zone comunque precluse all attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni». ART. 4. 1. All articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettere a), b) e c), del presente articolo»; b) al comma 5, alinea, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini della presente legge, non costituisce esercizio venatorio: a) il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all articolo 10, comma 8, lettera d); b) il prelievo di fauna selvatica, proveniente esclusivamente da allevamento in cattività, effettuato anche in periodo di chiusura generale della caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all articolo 16, comma 1, lettera b); c) il prelievo di fauna selvatica, proveniente esclusivamente da allevamento in cattività, effettuato nelle zone per l addestramento e l allenamento dei cani di cui all articolo 10, comma 8, lettera e)»; d) al comma 12, le parole: «nonché le forme di cui al comma 5 e» sono soppresse.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2018 ART. 5. 1. L articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «ART. 14. (Gestione programmata della caccia). 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono altresì individuare ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessanti anche due o più province contigue. 3. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Le regioni calcolano il proprio indice di densità venatoria minima con le stesse modalità previste dal presente comma. 4. Gli ambiti territoriali di caccia che, tenuto conto dell intera superficie agrosilvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore alla media nazionale, sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato ai sensi del comma 3. 5. Le regioni determinano forme di mobilità sul rispettivo territorio e sul restante territorio nazionale per la caccia alla selvaggina migratoria per i cacciatori non residenti. I rapporti di scambio sono definiti sulla base di accordi interregionali. Per tali forme di mobilità deve essere

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2018 garantito l accesso di un numero di cacciatori pari ad almeno il 4 per cento degli aventi diritto all iscrizione all ambito territoriale di caccia. 6. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all amministrazione competente, ha diritto all accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 7. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dalle regioni ai sensi del presente articolo, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l ammissibilità ai sensi del presente comma. 8. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini. 9. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 10. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2018 novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare». ART. 6. 1. L articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 18. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria). 1. L esercizio dell attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 2. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie; inizia la prima decade di settembre e si conclude nella terza decade di febbraio di ogni anno. 2. Ai fini dell esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati: a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos); merlo (Turdus merula); b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla prima decade di febbraio: moriglione (Aythya ferina); mestolone (Anas clypeata); combattente (Philomachus pugnax); c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: beccaccino (Gallinago gallinago); frullino (Lymnocryptes minimus); beccaccia (Scolopax rusticola); moretta (Aythya fuligula); d) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), canapiglia (Anas strepera), folaga (Fulica atra), gallinella d acqua (Gallinula

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2018 chloropus), volpe (Vulpes vulpes), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), colombaccio (Colomba palumbus), marzaiola (Anas querquedula), alzavola (Anas crecca), pavoncella (Vanellus vanellus), cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica); e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); allodola (Alauda arvensis); f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); minilepre (Silvilagus fioridanus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus); h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicrapa); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); i) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all interno dei periodi fissati dai medesimi commi, i

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2018 tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all attività venatoria. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d intesa con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro novanta giorni dall avvenuta approvazione comunitaria o dall entrata in vigore delle convenzioni internazionali. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pubblicano il calendario regionale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, aventi validità pluriennale, in conformità a quanto stabilito dai commi 1 e 2 e con l indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria. 6. Il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e tenuto conto delle consuetudini locali, regolamentano diversamente, anche in deroga al comma 6, l esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 o ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali. 8. La caccia è consentita da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici è consentita fino ad un ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto. 9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, regolamentano il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 2018 periodi e degli orari di cui al presente articolo». ART. 7. 1. Al comma 2 dell articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori residenti nei comuni delle zone interessate». ART. 8. 1. Al comma 1 dell articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) il trasporto, all interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l esercizio venatorio, dei mezzi di caccia di cui all articolo 13, comma 1, che non siano scarichi e in custodia. Tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento o per la sosta di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e di ferrovie e comunque entro 50 metri dalle stesse»; b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) cacciare da aeromobili, da veicoli a motore o da natanti in movimento spinti da motore». ART. 9. 1. L articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «ART. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica). 1. L atti-

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2018 vità venatoria non è consentita nei terreni in coltivazione individuati dalle regioni con appositi provvedimenti. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo destinato al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e di allevamento dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio, alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio e per il rinnovo dell abilitazione venatoria. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di miglioramenti ambientali attraverso l erogazione di contributi di carattere economico, stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistico-venatori delle regioni e delle province. 4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è destinato, per le finalità di cui al comma 3, il 70 per cento dell ammontare delle tasse di concessione governativa derivanti dal rilascio e dal rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso di caccia». ART. 10. 1. All articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Ai fini di cui alla presente legge non costituiscono illecito penale o amministrativo le seguenti condotte, inerenti l esercizio dell attività venatoria: a) uso di richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie;

Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 2018 b) prove di lavoro con l ausilio del cane da seguita, da ferma, da cerca e riporto, da tana; c) gare di caccia pratica o di addestramento e di allenamento degli ungulati effettuate nelle apposite strutture o aree; d) uso di richiami vivi nella caccia al colombaccio e agli acquatici».

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