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Pagina 1 di 10 Documento COMUNALE SULL Rev. Data Oggetto della revisione 1 2 30.11.04 20.11.06 1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2004 Entrato in vigore il 07/01/2005 Modificato il formato e assegnato numero documento. Recepisce integralmente il testo della precedente revisione Redazione M. Giribaldi Controllo = Approvazione V. Cassano F.to M. Giribaldi F.to V. Cassano

Pagina 2 di 10 CAPO I NORME GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento favorisce e rende effettivi i diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 43 e 44 dello Statuto comunale, nell intento di garantire il concreto perseguimento dei valori costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell azione amministrativa. Esso disciplina, in particolare: le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed agli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; l organizzazione degli uffici per l attuazione del diritto di accesso ai sensi dell art. 22, comma 3, della L. 241/1990. Articolo 2 Ambito di applicazione Al fine di assicurare la massima trasparenza, il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune qualora sia competente a formare l atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il presente regolamento trova applicazione, in quanto compatibile, anche nei confronti delle amministrazioni controllate o vigilate dal Comune, quando non si siano date un proprio regolamento, nonché dei concessionari di pubblici servizi. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di accesso speciale disciplinate : dal capo III del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza); dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (accesso ai propri dati personali, anche contenuti in documenti amministrativi); dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 59 e 60 (dettanti particolari cautele nel caso di utilizzazione di sistemi di gestione informatica da parte di Pubbliche Amministrazioni); dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 397 (accesso necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive); dall art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (accesso da parte dei consiglieri comunali); dal D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 39 (accesso alle informazioni in materia ambientale); dall art. 10 della L. 7/08/1990 n. 241 (accesso procedimentale). Articolo 3 Definizioni Per accesso s intende la possibilità di conoscere documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia degli stessi o mediante altra modalità idonea a consentirne l esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

Pagina 3 di 10 Per documento amministrativo s intende ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica, fotocinematografica, fotografica o di qualunque altra specie, del contenuto di documenti o atti, anche interni, formati da questo Comune o comunque utilizzati e conservati dallo stesso per l attività amministrativa. Articolo 4 Soggetti Salvo quanto previsto al successivo comma, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. La sussistenza di un interesse personale e concreto del soggetto non è richiesta per l accesso ai seguenti documenti che, pertanto, sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta: 1. gli atti e i documenti dei quali le leggi, lo Statuto ed i Regolamenti di questo Comune prevedono espressamente la pubblicazione all Albo Pretorio o altre forme di pubblicità (es. deliberazioni e determinazioni dirigenziali e relativi allegati, ordinanze sindacali e dirigenziali); 2. contratti iscritti a repertorio; 3. i verbali delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. CAPO II MODALITA PER L ACCESSO Articolo 5 Pubblicazione degli atti Ove la legge non disponga altrimenti, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di informazione e di accesso, s intende realizzata con la loro pubblicazione all Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, salvo l obbligo per il Comune di consentirne l acquisizione di copia specie qualora, attesa la temporaneità della pubblicazione, non sia possibile l immediata estrazione di copia degli stessi. E in facoltà del Comune ricorrere a forme ulteriori di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l accesso secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Articolo 6 Accesso informale Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante motivata richiesta, anche verbale, all unità organizzativa competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente ovvero all Ufficio per l informazione di cui al successivo art. 15 che, qualora non sia in possesso dei dati richiesti, indirizzerà l interessato al competente ufficio. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l interesse personale e concreto connesso all oggetto della richiesta, nonché l effettiva rilevanza del documento richiesto ai fini della propria posizione giuridica, far constare della propria identità o dei propri poteri rappresentativi. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante l indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l esibizione del documento, l estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Pagina 4 di 10 Articolo 7 Procedimento di accesso formale Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita o sull accessibilità del documento, il richiedente è contestualmente invitato a presentare istanza formale. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il richiedente può sempre presentare richiesta formale di cui l ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta. Salvi i casi previsti all ultimo comma del successivo art. 12, la richiesta è redatta in carta libera, preferibilmente utilizzando l apposito modulo predisposto dal Comune, deve in ogni caso essere sottoscritta e contenere i seguenti elementi: 1. generalità e recapito del richiedente, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica; 2. motivi della richiesta, riferiti al diritto o all interesse che s intende tutelare; 3. precisa indicazione degli atti o dei documenti che s intendono visionare o di cui si richiede copia. Articolo 8 Presentazione della richiesta formale La richiesta formale per la presa visione o il rilascio di copie dei documenti deve essere presentata all Ufficio Protocollo. Nel caso di domanda di accesso formale inviata tramite servizio postale o telefax, alla stessa, qualora sia richiesta la spedizione dei documenti, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità; altrimenti, l identificazione del richiedente avverrà nel momento in cui l interessato curerà personalmente il ritiro delle copie. Il responsabile dell Ufficio Protocollo, subito dopo aver protocollato la richiesta, la trasmette per l ulteriore corso all unità organizzativa competente. La domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte integrante di esso. Potrà essere fatta unica domanda per documenti riconducibili allo stesso procedimento. La richiesta formale presentata erroneamente al Comune è immediatamente trasmessa all amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all interessato. Articolo 9 Termini per la conclusione del procedimento di accesso A norma dell art. 25 comma 4 della L. 241/1990, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l unità organizzativa competente, entro dieci giorni dal ricevimento, è tenuta a darne comunicazione al richiedente con mezzi idonei ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Ai sensi del comma 4 dell art. 25 della L. 241/1990, così come sostituito dall art. 15 della legge 24 novembre 2000 n. 340, decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della domanda, questa s intende respinta. Nei successivi trenta giorni l istante può richiedere di conoscere i motivi del silenzio rigetto.

Pagina 5 di 10 Articolo 10 Responsabile del procedimento di accesso Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell unità organizzativa, o su designazione di questo, altro dipendente addetto all unità organizzativa competente a formare l atto, conclusivo o infraprocedimentale, o a detenerlo stabilmente. Al responsabile compete, in particolare: ricevere la richiesta di accesso, esaminarla e richiedere eventuali integrazioni; decidere in merito all accoglimento della richiesta, al suo differimento o al suo diniego con provvedimento motivato; provvedere alle conseguenti comunicazioni all interessato; provvedere ad autenticare, se richiesto, gli atti prima del loro rilascio; esigere dal richiedente il pagamento delle somme dovute ai sensi del successivo articolo 12. Articolo 11 Accoglimento della richiesta e modalità di accesso L atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l indicazione dell ufficio presso cui il richiedente deve rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne eventualmente copia. Qualora sia richiesto il rilascio di copie di documenti, l atto di accoglimento della richiesta di accesso indica la data in cui le stesse saranno disponibili per il ritiro ed il relativo costo. L accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti, nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di leggi e del presente regolamento. La visione degli atti o il rilascio di copie avviene presso l ufficio indicato nell atto di accoglimento, nell orario di apertura al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Salva l applicazione delle norme penali, è vietato asportare documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La visione dei documenti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente. Articolo 12 Rilascio di copie Il rilascio delle copie dei documenti è subordinato, in relazione al disposto di cui all art. 25 comma 1, della L. 241/1990, al rimborso dei costi di riproduzione e delle eventuali spese di ricerca, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta comunale. Il costo di riproduzione di specifici documenti con caratteristiche tali da non rendere possibile la loro riproduzione con le attrezzature esistenti presso gli uffici dell Amministrazione comunale, viene determinato dal responsabile del procedimento, in relazione al costo effettivamente sostenuto dal Comune. In tali casi il responsabile del procedimento dovrà richiedere, prima dell affidamento della riproduzione, il versamento dell importo presunto, salvo successivo conguaglio.

Pagina 6 di 10 Qualora l invio delle copie sia richiesto per posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l inoltro. I rimborsi vanno effettuati contestualmente o successivamente all accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima del rilascio della riproduzione del documento. Ogni qual volta vengano richieste copie autenticate di documenti, è necessaria l istanza formale di accesso. Ai fini del rilascio di copie autenticate, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di accesso, fatto salvo l assolvimento dell imposta di bollo sia sull istanza che sulle copie rilasciate, nonché dei diritti di segreteria. Resta confermata l esenzione dell imposta di bollo soltanto per i documenti richiesti per essere destinati, secondo espressa indicazione del richiedente, ad uno degli scopi (in materia assistenziale, occupazionale, previdenziale, pensionistica ecc.) previsti nelle disposizioni di cui alla tabella B) del D.P.R. 26.10.1972 N. 642. Articolo 13 Divieto di presa visione dei provvedimenti originali Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, in linea di massima non è consentita la visione degli originali. Solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Segretario ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli atti originali. Articolo 14 Responsabilità a carico dell utenza L utente che danneggi, distrugga o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose). CAPO III MISURE ORGANIZZATIVE Articolo 15 Ufficio per l informazione e la visione dei documenti Al fine di assicurare la massima trasparenza all attività amministrativa, allo Sportello per il cittadino sono assegnati, con riguardo al diritto di accesso, i seguenti ulteriori compiti: fornire al pubblico tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi; indirizzare il cittadino, per l avvio del procedimento di accesso, all unità organizzativa competente assumendo con questa gli opportuni contatti ovvero soddisfare direttamente le richieste accoglibili; raccogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli uffici interessati. Articolo 16 Raccolta dei documenti per la visione da parte dell utenza L Ufficio di cui al precedente articolo curerà la formazione di archivi (cartacei ovvero informatici) dei seguenti documenti:

Pagina 7 di 10 1. regolamenti comunali nel testo in vigore; 2. strumenti urbanistici e piani commerciali; 3. tariffe delle imposte, tasse, tariffe e canoni comunali; 4. deliberazioni; 5. determinazioni dirigenziali; 6. ordinanze. I detti documenti, appena depositati e sistemati nei corrispondenti archivi, a prescindere da qualsiasi altra formalità, sono a disposizione del pubblico ai sensi del presente regolamento. In assenza della raccolta di detti atti, la visione sarà assicurata presso gli uffici comunali che stabilmente li detengono. La visione ed il rilascio di copie della documentazione a corredo delle domande di concessione edilizia e/o di permesso a costruire è assicurata nel rispetto dell art. 48 comma 3 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni. Articolo 17 Rilascio degli estratti in luogo delle copie integrali E data facoltà agli interessati di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti. Tuttavia, tenuto conto che, di norma, vengono rilasciate fotocopie, gli estratti dovranno in ogni caso essere relativi a pagine intere e comprendere la prima e l ultima pagina del documento. Delle pagine omesse dovrà essere fatto cenno prima della dichiarazione di conformità all originale, se richiesta. CAPO IV ESCLUSIONE E DIFFERIMENTO Articolo 18 Casi di esclusione Sono esclusi dall accesso, senza limiti di tempo, i registri di Stato Civile, lo schedario anagrafico, i fascicoli personali degli elettori, lo schedario delle carte d identità e tutti gli altri documenti o categorie di documenti amministrativi il cui accesso sia escluso da specifiche disposizioni di legge (es. art. 28 L. 184/1983; art. 31-bis L. 109/1994 e art. 10 D.P.R. 554/1999, art. 329 c.p.p.). Sono sottratti all accesso, attesa la loro natura non amministrativa, gli atti processuali (comparse, memorie difensive, relazioni peritali, ecc..) e la corrispondenza inerente, nonché gli atti relativi a procedimenti arbitrali; sono altresì esclusi dall accesso i pareri legali, ancorché richiamati in un provvedimento, resi al Comune in relazione a lite potenziale o in atto e la inerente corrispondenza. Non sono accessibili, attesa la loro natura di mere informazioni, i dati individuali raccolti nell ambito di rilevazioni statistiche. E esclusa la consultazione diretta di protocolli generali o speciali, repertori, rubriche o cataloghi di atti e documenti, fatta eccezione per i registri delle domande e delle concessioni e/o permessi a costruire rilasciati, ai sensi dell art. 48 comma 2 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni. Non sono ammesse istanze di accesso relative ad intere categorie di documenti. Fatta salva la previsione di cui all art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, sono sottratti all accesso i seguenti documenti:

Pagina 8 di 10 1 per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità a) documenti oggetto di indagine da parte della Polizia Giudiziaria, nonché gli atti dalla medesima emanati nell espletamento di detta attività; b) documenti sottoposti a sequestro per ordine dell Autorità Organi della Polizia Giudiziaria; c) documenti concernenti l organizzazione, il funzionamento del servizio di polizia municipale e l impiego del relativo personale nell attività di vigilanza e di controllo ed in ogni altra operazione rilevante ai fini della tutela dell ordine e della sicurezza pubblica; d) documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture comunali (ivi compreso il sistema informatico comunale), la protezione e custodia delle armi in dotazione alla polizia municipale; cartografie generali relative alle reti tecnologiche e agli impianti di supporto; e) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all attività di imprese a rischio di incidente rilevante, di edifici adibiti ad installazioni militari e penitenziarie ovvero a sedi di uffici ed organi con compiti di tutela dell ordine pubblico e di repressione della criminalità, nonché di edifici destinati all esercizio di attività creditizie; f) atti, documenti e note informative utilizzate per l istruttoria finalizzata all adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori ovvero di scioglimento del consiglio comunale, rispettivamente ai sensi dell art. 142, dell art. 141 lett. a) e dell art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 2 per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese In relazione all esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: a) rapporti informativi, documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private o riservate del personale dipendente; b) relazioni sociali per l ammissione a servizi e provvidenze alla persona; c) verbali ed atti delle commissioni comunali di indagine o d inchiesta, qualora la deliberazione istitutiva preveda la segretezza dei lavori; d) certificati dei carichi pendenti, del casellario giudiziale ed antimafia utilizzati ai fini dell attività amministrativa; e) documentazione relativa all attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell attività amministrativa; f) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate o strategie di sviluppo aziendale tutelate dalla specifica normativa in tema di brevetto, segreto industriale o professionale, diritto d autore e concorrenza. Se il documento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di persone, l accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari al diritto dell interessato alla protezione dei propri dati personali, ovvero consiste in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. La valutazione comparativa tra la posizione giuridica fatta valere attraverso l istanza di accesso e quella tutelata mediante il riconoscimento del diritto alla riservatezza, andrà fatta in concreto, caso per caso, consentendo così di valutare anche il grado di effettiva compromissione del diritto alla riservatezza. E in ogni caso consentito il ricorso al sistema della parziale omissione delle parti lesive del documento da esibire.

Pagina 9 di 10 Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio del diritto di accesso potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza, sono parti controinteressate nel procedimento di accesso e, in quanto tali, sono destinatarie dell avviso di avvio del procedimento stesso. Articolo 19 Differimento del diritto di accesso Il responsabile del procedimento di accesso, con provvedimento motivato, può disporre il differimento dell accesso quando: 1. la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare l azione amministrativa, specialmente nella fase preparatoria dei provvedimenti, ed il differimento si renda necessario per meglio garantire il buon andamento e l imparzialità dell azione amministrativa; 2. sia necessario assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi od imprese; 3. per il numero elevato di atti o documenti di cui è richiesto l accesso ovvero di contemporanee istanze presso lo stesso settore, ovvero quando il reperimento degli atti comporti specifiche ricerche di archivio, sussistano motivate ed obiettive difficoltà organizzative che non consentono il sollecito soddisfacimento delle richieste nel termine prescritto. Il provvedimento di cui al primo comma indica la data in cui potrà essere esercitato il diritto di accesso. Nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo. L accesso è differito per i documenti: a) relativi all istruttoria di gare per l aggiudicazione di lavori, servizi, forniture e beni, sino all adozione del provvedimento di aggiudicazione; in particolare non possono essere divulgati, pena l applicazione dell art. 326 del Cod. Pen.: b) l elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; c) l elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; b) e atti preparatori relativi all attività di pianificazione urbanistica e commerciale, all attività regolamentare e di programmazione del Comune, prima del provvedimento di approvazione, fatte salve le forme di pubblicità previste da norme speciali; c) attinenti a procedimenti di selezione finalizzati all assunzione di personale, fino all adozione del provvedimento conclusivo del procedimento; d) attinenti a segnalazioni, denunce ed esposti, sino a quando non si sia concluso il procedimento con la comminazione della sanzione ovvero con l archiviazione; laddove il procedimento attivato a seguito della segnalazione, denuncia o esposto sia oggetto di informativa all Autorità Giudiziaria, sino alle determinazioni dell Autorità medesima; e) attinenti a procedimenti penali ed a rapporti con la Procura della Corte dei Conti, nonchè gli atti inerenti ad azioni di responsabilità di fronte alla competente Autorità Giudiziaria, sino al termine del relativo procedimento; f) attinenti a procedimenti disciplinari o di dispensa dal servizio, sino al termine del relativo procedimento, salvo il diritto di accesso spettante all interessato al procedimento stesso.

Pagina 10 di 10 Articolo 20 Non accoglimento della richiesta Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma che li disciplina ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Detti provvedimenti devono essere emanati entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla ricezione dell istanza di accesso. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Pubblicità Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed inserita sul sito internet del Comune di. Articolo 22 Entrata in vigore del regolamento Abrogazione di norme e rinvio Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti ed, in particolare, il regolamento approvato con deliberazione C.C. 9/08/1996 n. 49. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa in materia di accesso alla documentazione amministrativa.