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Comune di Cattolica Provincia di Rimini http://www.cattolica.net P.IVA 00343840401 email:info@cattolica.net ORDINANZA N. 74 del 20 aprile 2017 OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) ATTESO che: nel corso del periodo estivo 2007 nel territorio regionale dell' Emilia - Romagna si manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre; l'eccezionalità la gravità del fenomeno manifestatosi ha comportato un grave pericolo di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che ha determinato l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno; l' intervento principale per la prevenzione di queste malattie la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare tigri dal momento che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio del Comune di Cattolica presente una popolazione significativa di questo insetto; nel corso dei periodo estivo del 2016, nel comune di S. Giovanni al confine con Cattolica si è manifestato un focolaio epidemico di Dengue, che ha interessato anche parte del nostro territorio e a Cattolica un sospetto caso di Virus Zika, poi risultato negativo; pertanto è necessario continuare a rafforzare la lotta alla Zanzara Tigre e alla Zanzara Aedes, soprattutto dopo la comparsa del nuovo virus Zika, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi; CONSIDERATO che: per mancanza di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto, necessario ricorrere ad atti e misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonchè in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale; le misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara sono state discusse ed approfondite in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso il materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute; il Servizio Sanitario Pubblico sia competente per gli interventi relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre; RITENUTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus) con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50, co.5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con efficacia temporale dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cattolica sino al 31 ottobre di ogni anno, poichè alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di pag. 1

ottobre, riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934; VISTA la Legge della Regione Emilia - Romagna n.19 del 4.5.1982, VISTA la legge n. 833 del 23.12.1978; VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689; ORDINA A) - A tutti i cittadini e ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta di acque meteoriche, dal 30 aprile al 31 Ottobre di ogni anno: 1. di non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; 2. di garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua; 3. di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprieto l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio delle infestazioni; 4. di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrite libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque; 5. di riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovressere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; 6. di svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; 7. di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. ORDINA ALTRESI B) Ai proprietari, gestori e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di: 1. Assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde impedire raccolte d'acqua stagnante anche temporanee; C) Ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilitdi corsi d'acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse, di: 1. curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse; 2. mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua; 3. eliminare le eventuali sterpaglie; D)- A tutti i conduttori di orti e di vivai di: 1. eseguire l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da impedire la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; pag. 2

3. chiudere con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua; E) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilitdi depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di: 1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad impedire che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri; 2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; F)- Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di: 1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da impedire raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; 2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; 3. ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per impedire accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; 4. provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia; G)- Ai responsabili dei cantieri di: 1. non raccogliere acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilitdi contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicitnon superiore a 5 giorni; 2. sistemare i materiali necessari all'attività quelli di risulta in modo da impedire raccolte d'acqua; 3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da impedire raccolte di acque meteoriche. 4. provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei materiali stoccati all'aperto o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia; H)- Ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di: 1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; 2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; 3. assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicitrichiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; I)- a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di: 1. eseguire l'innaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso; 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; 3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua; 4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione; ORDINA INFINE pag. 3

A tutti i destinatari della presente ordinanza, per il periodo di pertinenza, di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane. AVVERTE - che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza sara' attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze stesse saranno riscontrate;chiunque NON OTTEMPERI A QUANTO DISPOSTO DALLA PRESENTE ORDINANZA E' SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINSTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA \ 100,00 (EURO CENTO) A \ 600,00 (EURO SEICENTO). PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA \ 200,00 (EURO DUECENTO) - che a norma dell'art.3, comma 4 Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg.60 dalla pubblicazione all'albo Pretorio o in alternativa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, potressere proposto ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 sempre dalla pubblicazione. DISPONE - che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, o Zika o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti i siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provveda ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia svolta dal Comune. - che il Corpo di Polizia Municipale, l'azienda USL Romagna (Dipartimento di Sanità Pubblica) e tutte le Forze dell'ordine svolgano attività di vigilanza per accertare, anche con sopralluoghi, l'ottemperanza alla presente ordinanza, comminando le previste sanzioni ai trasgressori. - che la presente Ordinanza sia trasmessa, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza: all'ausl Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica via Coriano, 38 Rimini; all'arpa Sez. Provinciale di Rimini - via Settembrini 17/D Rimini; a HERA Rimini S.p.a. - via del Terrapieno, 25 Rimini; ad GEAT S.p.A Via Lombardia, 17 Riccione; al Prefetto della Provincia di Rimini via IV Novembre, 40 Rimini; alla Questura di Rimini C.so d'augusto, 192 Rimini; alla Tenenza dei Carabinieri di Cattolica via F. Da Rimini Cattolica; al Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini viale Settembrini, 17/d Rimini; all'ufficio Locale Marittimo di Cattolica via Antonini, 15 Cattolica; al Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cattolica via Carpignola, 20 Cattolica; alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica via Mazzini, 153 Cattolica; al Comando Polizia Provinciale di Rimini P.zza Malatesta, 28 47923 Rimini; al Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Rimini P.le Bornaccini, 1 Rimini; alla R.F.I. Compartimento di Ancona Piazza Cavour, 23 Ancona. al Comando di Polizia Municipale del Comune di Cattolica Sede; al Servizio Urbanistica del Comune di Cattolica Sede; al Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Manutenzione Urbana del Comune di Cattolica Sede; pag. 4

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Cattolica. -Che alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicizzazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Cattolica (www.cattolica.net), comunicati stampa, manifesti, ecc. - Che la presente Ordinanza sia inviata via mail alle Associazioni Economiche di Categoria. Cattolica, 20/04/2017 GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) pag. 5