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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'aeroporto di Bâle-Mulhouse IT IT

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivi e obiettivi della proposta RELAZIONE A norma dell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva IVA. Con lettera protocollata presso la Commissione il 24 settembre 2015, la Francia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con la Svizzera per quanto riguarda l'applicazione territoriale dell'iva presso l'aeroporto di Bâle-Mulhouse. A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 24 ottobre 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri. Con lettera del 25 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. L'aeroporto di Bâle-Mulhouse è interamente situato in territorio francese e quindi fa parte del cosiddetto "territorio IVA" secondo la definizione di cui all'articolo 5 della direttiva IVA. Per quanto riguarda la costruzione e la gestione dell'aeroporto, la Francia e la Svizzera hanno concluso una convenzione nel 1949 1 (di seguito "la convenzione"). L'articolo 8 di tale convenzione prevede la creazione di un cosiddetto settore doganale svizzero, una zona delimitata all'interno dell'aeroporto in cui le autorità svizzere sono autorizzate a controllare le merci e i passeggeri provenienti da o diretti verso la Svizzera. Inoltre, l'allegato alla convenzione stabilisce che si sarebbe concluso un accordo tra i rispettivi governi riguardante, tra l'altro, le norme fiscali applicabili alle imprese operanti in questo settore. Tuttavia, tale accordo non è mai stato concluso. Nel 2015 la Francia e la Svizzera hanno deciso di concludere un accordo internazionale che avrebbe escluso il settore doganale svizzera dal campo d'applicazione territoriale della direttiva IVA considerando questo settore come parte del territorio IVA svizzero. Di conseguenza, la Svizzera sarebbe autorizzata ad applicare la propria normativa in materia di IVA. Poiché tale accordo internazionale conterrebbe una misura che deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda il principio della territorialità, è necessaria un'autorizzazione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica Articolo 396 della direttiva IVA. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica. 1 Titolo originale della convenzione: 'Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim' (modificata). IT 2 IT

Proporzionalità La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia disciplinare la situazione particolare per quanto riguarda il cosiddetto settore doganale svizzero presso l'aeroporto di Bâle-Mulhouse dove, secondo la Francia, il controllo da parte delle autorità francesi sull'applicazione della normativa UE in materia di IVA non è fattibile. Scelta dell'atto giuridico Atto proposto: decisione di esecuzione del Consiglio. A norma dell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata ad un singolo Stato membro. 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazioni dei portatori di interessi La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne solo questo Stato membro. Assunzione e uso di perizie Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni. Valutazione d'impatto La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio riguarda la situazione per quanto riguarda il "settore di controllo svizzero" nell'aeroporto di Bâle-Mulhouse. Considerando questa parte dell'aeroporto in cui le autorità svizzere effettuano controlli in conformità di una convenzione tra la Francia e la Svizzera, come territorio svizzero, la situazione è risolta nella pratica. Sebbene in relazione a questa particolare zona si crea una differenza tra il territorio IVA e il territorio doganale (quest'ultimo resta impregiudicato dalla presente proposta), va sottolineato che tale situazione ricorre in diversi casi (ad esempio, il Monte Athos, le Isole Canarie) e non dovrebbe comportare problemi particolari. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, l'impatto sarà comunque limitato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La Francia garantisce che questa deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie dell'unione provenienti dall'iva. IT 3 IT

2017/0006 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'aeroporto di Bâle-Mulhouse Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in particolare l'articolo 396, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro. (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 24 settembre 2015, la Francia ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Svizzera un accordo relativo all'aeroporto di Bâle-Mulhouse che incide su tale regola. (3) In conformità dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2016, della domanda presentata dalla Francia. Con lettera del 25 ottobre 2016, la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (4) L'aeroporto di Bâle-Mulhouse è interamente situato all'interno dell'unione europea. Tuttavia, la convenzione del 1949 tra la Francia e la Svizzera sulla costruzione e la gestione dell'aeroporto di Bâle-Mulhouse ha stabilito che un particolare settore doganale svizzero sarebbero ubicato in una zona delimitata dell'aeroporto in cui le autorità svizzere sarebbero autorizzate a esercitare controlli su merci e passeggeri in partenza da o a destinazione della Svizzera. È stato inoltre previsto in tale convenzione che sarebbe stato concluso un accordo separato tra i rispettivi paesi riguardante, tra l'altro, le norme fiscali per questo particolare settore. (5) Sono sorti problemi relativamente al settore doganale svizzero in particolare per quanto riguarda il controllo dell'applicazione delle norme dell'unione in materia di IVA da parte delle imprese stabilite in tale settore. (6) Nel 2015 la Francia e la Svizzera hanno convenuto di concludere un accordo internazionale che consideri il settore doganale svizzero come territorio svizzero ai fini dell'iva. Dal momento che ciò costituisce una deroga alla direttiva IVA, è richiesta un'autorizzazione. (7) La Francia garantisce che questa deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie dell'unione provenienti dall'iva, IT 4 IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Francia è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l'aeroporto di Bâle-Mulhouse. Le disposizioni di deroga previste dall'accordo sono definite all'articolo 2. Articolo 2 In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, il settore doganale svizzero dell'aeroporto di Bâle-Mulhouse, definito all'articolo 8 della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 per quanto concerne la costruzione e la gestione dell'aeroporto di Bâle-Mulhouse a Blotzheim 2, non deve essere trattato come parte del territorio di uno Stato membro ai sensi del presente articolo. Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 2 Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (modificata). IT 5 IT