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Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 11/07/2014 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: SOMMARIO: Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro. Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals prossimi alla pensione al fine di incentivarne l esodo. 1. Premessa 2. Requisiti del Lavoratore 2.1 Determinazione della competenza 3. Determinazione della contribuzione figurativa correlata

4. Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens 1. Premessa La presente circolare regola l attuazione delle disposizioni di cui all articolo 4, commi da 1 a 7- ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals). A tal fine, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota pr. 2477 del 30 maggio 2014, si intendono applicabili ai predetti lavoratori le disposizioni e le indicazioni contenute nella circolare n. 119/2013 e nei messaggi n. 17768/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014, fatta eccezione per i profili amministrativi ed operativi di seguito riportati. 2. Requisiti del lavoratore Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 3.2 della circolare n. 119/2013, si specifica quanto segue. La disciplina di cui all art 4 della legge n. 92/2012, commi da 1 a 7-ter, trova applicazione per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo di cui alla lettera c) comma 1 dell art 2 del d.lgs. n 182 del 1997 che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals sempreché prestino attività a tempo indeterminato. A tali fini si richiamano le circolari n. 35 e n. 36 del 2012 nelle quali è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1 gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15- bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. 2.1 Determinazione della competenza L articolo 16 del DPR n. 1420 del 1971 stabilisce che, ai fini della liquidazione delle pensioni spettanti a coloro che possono far valere contributi sia presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti (Fondo Ago), sia presso l assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti Gestione ex Enpals, è possibile presentare la domanda di pensione all una o all altra delle predette Gestioni, con diritto alla liquidazione di una sola pensione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati A tale proposito, quindi, in tutti i casi in cui, ai fini dell accesso alla prestazione in oggetto, sia indispensabile procedere ad una valutazione della competenza, sarà necessario determinare la stessa, già nella fase prodromica, sia ai fini della prestazione di cui all articolo 4 della legge n. 92 del 2013 e sia alla scadenza della stessa, ai fini della valutazione del perfezionamento dei requisiti minimi contributivi, assicurativi ed anagrafici. Nei casi di lavoratori che sono titolari di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti dell Istituto, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell Istituto stesso, l accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione

dell interessato, deve essere condotto valutando: 1) in primo luogo, l eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell Istituto; 2) qualora detta verifica dia esito negativo, l eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell Istituto; 3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni (messaggio n. 14371 del 01/06/2007). In tal caso, tuttavia, la contribuzione già accreditata presso la gestione ex Enpals potrà essere utilizzata, previo trasferimento alla gestione AGO dell Istituto, con gli stessi criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell AGO e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale (messaggio n. 36579 del 28 aprile 1994). Occorre, infine, precisare che nei casi di lavoratori titolari anche di contribuzione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso la Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni la stessa potrà essere totalizzata con la contribuzione ex Enpals secondo quanto previsto dall art 4-ter della legge del 17 marzo 1993 n. 63 di conversione del Decreto legge 15 gennaio 1993, n 6. 3. Determinazione della contribuzione figurativa correlata La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 ( imponibile di riferimento ). Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per il 2014, l aliquota contributiva ed i massimali da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata degli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono i seguenti: a) per la generalità degli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995: aliquota pari al 33,00% calcolata sull imponibile di riferimento riportato su base giornaliera fino al massimale di 729,90, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera (cfr. circ. 20/2014, par. 21.2), senza l applicazione della contribuzione di solidarietà sul massimale relativo a ciascuna delle fasce; b) per la generalità degli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: aliquota pari al 33,00% calcolata sull imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123,00, senza l applicazione della contribuzione di solidarietà sull imponibile di riferimento eccedente il predetto massimale. Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della dichiarazione contributiva relativa ai lavoratori posti in esodo (per la cui compilazione si rinvia al par. 4 della presente circolare), utilizzando il modello di versamento unificato F24 compilato sulla base delle indicazioni operative in vigore per la gestione ex Enpals.

Nell ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione, l obbligo contributivo si estingue e l Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata. 4. Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens Ferme le istruzioni operative diramate con la richiamata circolare n. 119 del 2013, successivamente all accettazione della fideiussione, la competente Sede che, allo scopo, viene individuata nella Sede dell Istituto presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi relativi alla gestione Aziende DM avvalendosi del supporto del Polo PALS competente per territorio, procederà all apertura di una apposita posizione contributiva (attività di impresa ex ENPALS) dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo. A tale posizione sarà attribuita la denominazione di Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art.4 legge n.92/2012. Tale posizione dovrà essere utilizzata per l esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all interno dell elemento <TipoRapporto> valorizzeranno il nuovo valore 9 avente il significato di lavoratori in esodo ex art.4 legge n.92/2012. Per ciascuno dei suddetti lavoratori, la valorizzazione degli elementi in Uniemens segue le regole ordinarie, fatta salva quella relativa agli elementi seguito indicati: a) <ImportoRetribuzione>: indicare l imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata (imponibile di riferimento); b) <CodiceRetribuzione>: sono ammessi esclusivamente i seguenti valori: RN, per indicare l imponibile di riferimento di ogni mese; CL, per indicare eventuali conguagli dell imponibile di riferimento derivanti dall accredito, nel corso dell erogazione del trattamento in oggetto, di competenze retributive (es. liquidazione di premi di produzione o conguagli retributivi) afferenti al biennio precedente la decorrenza del trattamento di cui si tratta. In tal caso, si ricorda di valorizzare in modo appropriato l elemento <Periodo>; c) <Agevolazione>: valorizzare l elemento <Codice>, utilizzando il codice di agevolazione di nuova istituzione ES, che contraddistingue le informazioni contributive relative ai lavoratori in esodo ex art.4 leggen.92/2012. Non valorizzare l altro elemento in esso contenuto <ImportoAgevolato>; d) <Contributo>: indicare l importo della contribuzione figurativa correlata da versare, calcolata secondo la metodologia illustrata nell ambito del precedente paragrafo e sulla base dell aliquota contributiva e dei massimali tempo per tempo vigenti, valorizzando l elemento <Normale>. Non valorizzare gli altri elementi in esso contenuti <Aggiuntivo> e <Solidarietà>. Il monitoraggio dei versamenti relativi alla contribuzione figurativa correlata sarà effettuato dal Polo PALS territorialmente competente, che provvederà, con cadenza bimestrale, a verificare la coerenza fra quanto risultante dalla dichiarazione contributiva e quanto versato. Qualora emergano discordanze fra i predetti importi, il predetto Polo PALS è tenuto a comunicare alla Sede competente gli esiti del riscontro, affinché quest ultima possa adottare le necessarie azioni di escussione della fideiussione bancaria sulla base della prassi appositamente prevista. Da ultimo, si fa presente che, laddove il programma di esodo coinvolga lavoratori afferenti a gestioni pensionistiche diverse (es fondo pensione lavoratori dipendenti e fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ) dovrà essere presentata una specifica fideiussione bancaria per ogni gestione pensionistica interessata.

5. Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità Con specifico riferimento al recupero delle somme pagate ai sensi dell art.5, comma 4, della legge n. 223/1991, previsto espressamente dal comma 7-ter dell art. 4 della legge n. 92/2012 per l ipotesi in cui gli accordi sindacali siano stati conclusi nell ambito delle procedure ex art. 4 e art. 24 della citata legge n. 223/1991, l eventuale conguaglio della tassa di ingresso della mobilità andrà indicata in un flusso Uniemens separato rispetto a quello relativo alla contribuzione figurativa correlata, secondo le istruzioni già contenute nella circolare n. 119/2013 al par. 15. Il Direttore Generale Nori