Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Documenti analoghi
Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28 marzo 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 13 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 02/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Protocollo: vedi segnatura.xml

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 20 dicembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 22 giugno 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 01/12/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 15 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 aprile 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 25 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Il giorno 07/09/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 29/04/2016

Il giorno 28 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 27 novembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 29 gennaio 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 31 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28/09/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Protocollo: vedi segnatura.xml

Tit del 24/09/2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 15 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 maggio 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Area Definizione delle controversie

Comitato Regionale per le Comunicazioni

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

DETERMINAZIONE n. 1/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ZUCCARINI / FASTWEB XXX IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

La Responsabile del Servizio

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA

La Responsabile del Servizio

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Protocollo: vedi segnatura.xml

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 22 giugno 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Delibera n Oggetto: Definizione della Controversia GU14 392/2015 XXX SRL /TELECOM ITALIA SPA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

La Responsabile del Servizio

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Tit del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014)

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Sky Italia srl

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Transcript:

Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.152 LEGISLATURA X Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: GIOVANNA COSENZA MARINA CAPORALE MAURO RAPARELLI Presidente Vicepresidente Componente Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / H3G X ORA WIND TRE X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), in particolare l art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia- Romagna 9/III/08; Vista la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento ; Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, di seguito Regolamento indennizzi ; Vista la delibera n. 50/12 Corecom Lazio; Visto lo Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; Vista la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e); Visti gli atti del procedimento;

data 10 luglio 2009, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e); Visti gli atti del procedimento; Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2017.761); Udita l illustrazione svolta nella seduta del 28 marzo 2017; CONSIDERATO QUANTO SEGUE 1. La posizione dell istante L istante ha lamentato problemi di copertura del segnale radiomobile, sia per il traffico voce che per traffico dati, mancato riscontro al reclamo e mancato rispetto del piano commerciale da parte della società H3G X. In particolare, nell istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell audizione, l istante ha dichiarato quanto segue: - si rilevava la scarsa copertura della rete H3G sia per la linea voce che per la connessione internet; - tale malfunzionamento veniva contestato telefonicamente al servizio clienti, ma non seguiva nessun intervento o soluzione da parte dell'operatore; - in data 21.06.2013 veniva inviato un reclamo con raccomandata con il quale si contestava il disservizio su tutte le sim e, inoltre, si contestava la difformità tra quanto pattuito con l'agente H3G e quanto invece addebitato nelle fatture; - a seguito del reclamo non seguivano, né la soluzione del problema, né spiegazioni; - a luglio 2013 si decideva di migrare verso altro operatore e, visto il recesso per giusta causa, si decideva di non pagare le ultime tre fatture nelle quali erano addebitate penali per recesso anticipato. In base a tali premesse, l utente ha richiesto:

a) indennizzo per malfunzionamento del servizio su tutte le 31 sim intestate e storno dell'insoluto; b) indennizzo per mancata risposta al reclamo; c) storno delle penali per recesso anticipato di cui alla fattura n. 1389061898 di euro 3.086,03; d) spese di procedura. 2. La posizione dell operatore H3G chiede il rigetto delle domande avanzate. In particolare: - precisa che H3G fornisce i servizi secondo i propri standard tecnici nelle aree coperte dalla propria rete e, nel caso di assenza di segnale, si appoggia sulla frequenza di altri gestori (GSM e GPRS). Inoltre, le doglianze della parte sono indeterminate. Infatti non viene indicata né la zona esatta del disservizio, né il periodo temporale interessato dal disservizio; - il primo reclamo scritto relativo ai disservizi arriva il 3.07.2014 e, il 9.08.2014, viene inviata richiesta di migrazione. Pertanto, H3g non ha avuto modo di verificare la problematica segnalata; - i costi addebitati in fattura, che secondo l'istante sono superiori a quanto previsto dal piano commerciale, si riferiscono al traffico extrasoglia ed alla relativa fruizione di traffico a consumo; - i costi di recesso anticipato sono dovuti in base al vincolo contrattuale previsto nel contratto. 3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere respinte come di seguito precisato.

a) La richiesta viene rigettata. Dalla documentazione allegata non è possibile riconoscere l'indennizzo richiesto. In particolare, l'istante contesta la scarsa, e a volte assente, ricezione del segnale H3G senza però definire l'arco temporale interessato dal disservizio. Inoltre, dichiara che più telefonate sono state fatte al Servizio Clienti, ma di ciò non vi è prova e, soprattutto, non si rileva il periodo di riferimento. In materia di indennizzo per malfunzionamento del servizio, come giurisprudenza consolidata, deve osservarsi che è onere dell utente specificare in relazione a ciascun inadempimento dedotto l arco temporale interessato, al fine di delineare e delimitare l oggetto della richiesta (ex multis Corecom Lazio Delibera n. 50/12). Dal canto suo, l'operatore allega alcune mappe dalle quali si denota che la zona dove opera l'istante è coperta della rete 3 e, dunque, può usufruire di tutti i servizi offerti dall'operatore. Inoltre, dalle bollette allegate, si evidenzia che vi è traffico accumulato dall'utilizzo delle sim oltre le soglie previste da contratto e, dunque, da ciò si desume che il servizio veniva utilizzato nonostante il disservizio lamentato. Alla luce di quanto premesso, e vista l'indeterminatezza del periodo di malfunzionamento, si ritiene di non accogliere la domanda. b) La richiesta sub b) viene respinta. Dall'istruttoria documentale emerge che del disservizio oggetto di controversia si ha prova solo con una raccomandata inviata il 26.06.2013 e ricevuta dall'operatore il 3.07.2013. Come indicato nella Carta dei servizi H3G, articolo 9, qualora un utente rivolga un reclamo all operatore, la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Dagli atti si rileva che in data 09.08.2014 (dopo 37 giorni dalla richiesta) avveniva la migrazione di tutte le utenze verso altro operatore e, dunque, non era ancora venuto meno il termine previsto per la risposta al reclamo. Alla luce di quanto detto, si ritiene di non riconoscere un indennizzo per mancata risposta a reclamo visto che le utenze migravano ad altro operatore prima dei 45 giorni. c) La richiesta sub c) viene rigettata. Alla luce di quanto esposto nei punti a) e b) e analizzati i contratti delle singole sim, si ritiene che la domanda non possa essere

accolta. Difatti, i contratti delle sim prevedevano vincoli di durata contrattuale che non sono stati rispettati. I costi addebitati a titolo di recesso anticipato rappresentano un mero riallineamento delle migliori condizioni tariffarie godute dall'istante in cambio di un vincolo sulla durata del contratto e, pertanto, si ritiene che le fatture siano state correttamente emesse. d) La richiesta sub d) viene respinta. Secondo quanto previsto dal punto III.5.4. della delibera Agcom n. 276/13/CONS, in virtù del rigetto delle domande, si ritiene di non liquidare le spese di procedura, da ritenere compensate fra le parti. Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all unanimità DELIBERA QUANTO SEGUE 1. Rigetta l istanza di ASCOM SERVIZI X nei confronti della società H3G X per le motivazioni di cui in premessa. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell Autorità. Firmato digitalmente Il Segretario Dott.ssa Rita Filippini Firmato digitalmente La Presidente Prof.ssa Giovanna Cosenza