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V i s t a V i s t a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA LEGALE E GENERALE SERVIZIO AFFARI GENERALI Settore procedimenti elettorali e privacy Decreto n. 4731 IL RETTORE la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i; la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; lo Statuto dell'università degli Studi di Genova e s.m.i.; il regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria e finale dello Statuto; la Legge Regionale 8.6.2006, n. 15 Norme ed interventi in materia di diritto all istruzione e alla formazione, relativa, tra l altro, all istituzione dell Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.); la Legge Regionale 24.12.2013, n. 43, relativa alla soppressione dell A.R.S.S.U. ed all istituzione, dall 1.4.2014, dell Azienda Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (A.R.S.E.L.); l art. 14 della suddetta L.R. n. 43/2013 il quale modifica la predetta Legge Regionale n. 15/2006, inserendo l art. 55-bis al fine di istituire la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario, fra i cui componenti è previsto, al comma 3, lett. d), un rappresentante degli studenti scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea; Considerato Considerata il D.R. n. 408 del 3.2.2015 di emanazione delle disposizioni regolamentari transitorie per l elezione delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2015/2017 ed, in particolare, l art. 11, che attribuisce al rettore di stabilire norme per il procedimento elettorale per l elezione del rappresentante degli studenti nella suddetta Consulta regionale per il diritto allo studio universitario; che occorre procedere alla convocazione dei rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di studio, eletti nelle recenti votazioni del 12 e 13.5.2015, per procedere alla elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario; l opportunità di collegare e svolgere le suddette votazioni contestualmente a quelle con elettorato attivo coincidente (rappresentanti nei CCS), previste di norma entro il mese di giugno, per la rappresentanza studentesca nei consigli di dipartimento, nei consigli e nelle commissioni paritetiche di scuola, emanando apposite norme procedimentali in modo da conformarsi alle nuove norme regionali Art. 1 D E C R E T A Sono emanate le Norme procedimentali per l'elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall art. 55-bis della Legge Regionale 8.6.2006, n. 15 e s.m.i, secondo la stesura di cui all Allegato 1 al presente decreto. Art. 2 L elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario si svolgeranno contestualmente alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di dipartimento, nei consigli e nelle commissioni paritetiche di scuola, presso i seggi da 1

costituirsi a cura dei dipartimenti di concerto con il rispettivo preside di scuola, il quale stabilisce una data unica di votazione, ai sensi dell art. 1, comma 2, delle disposizioni regolamentari transitorie per l elezione delle rappresentanze studentesche, emanate con D.R. n. 408 del 3.2.2015. Art. 3 Per l elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Art. 4 L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli dei corsi di studio per il biennio accademico 2015/2017. Gli elenchi dei rappresentanti degli studenti che hanno elettorato attivo e passivo saranno pubblicati dopo l emanazione dei decreti dei direttori di dipartimento per l approvazione degli atti e la nomina degli eletti nei consigli dei corsi di studio di competenza. Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il terzo giorno dalla data di pubblicazione, al Rettore che deciderà entro i due giorni successivi e pubblicherà gli elettorati definitivi entro i successivi tre giorni. Art. 5 Fermo restando che tutti i rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di studio sono eleggibili, gli elettori che intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario possono richiedere, con nota scritta, completa di dati anagrafici, matricola universitaria e corso di studio, l inserimento del proprio nominativo nell apposito elenco che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, alla voce Elezioni. tale richiesta può essere presentata al Servizio affari generali - Settore procedimenti elettorali e privacy Via Balbi, 5 III piano o inviata al fax n. 010 209 51956 o all indirizzo e-mail elezioni@unige.it; l elenco pubblicato online sarà aggiornato via via che perverranno le suddette manifestazioni di disponibilità. Art. 6 Il rappresentante degli studenti proclamato eletto resterà in carica fino al 31.10.2017 o comunque fino alla nomina dell eletto nelle votazioni successive; il nominativo dell eletto sarà comunicato al Presidente della Giunta della Regione Liguria per la nomina di competenza. Art. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo web, inserito nell area Elezioni del sito web di Ateneo e trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicizzazione. Art. 7 L originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali, dell Area legale e generale. Genova,15.6.2015 IL RETTORE F.to Prof. Paolo Comanducci 2

ALLEGATO 1 Norme procedimentali per l'elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell Azienda Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (A.R.S.E.L.), ai sensi dell art. 55-bis della Legge Regionale 8.6.2006, n. 15 e s.m.i. Art. 1 - Indizione 1. Il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni che si svolgono, di norma, contestualmente alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento, nei consigli e nelle commissioni paritetiche di scuola. Art. 2 Norme generali per lo svolgimento della votazione 1. La procedura elettorale si svolge secondo le norme generali e comuni delle disposizioni regolamentari transitorie per l elezione delle rappresentanze studentesche, emanate con D.R. n. 408 del 3.2.2015, allegate al presente regolamento. Dopo l approvazione e l emanazione del nuovo regolamento generale di Ateneo, la procedura elettorale si svolgerà secondo le norme in esso contenute, relative all elezione delle rappresentanze studentesche nei sopra citati organi collegiali delle strutture fondamentali di Ateneo. 2. In considerazione delle differenze presenti fra la normativa regionale e lo Statuto dell Ateneo, ai fini dell elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta in titolo, sono escluse dall applicazione le seguenti norme generali e comuni delle disposizioni regolamentari transitorie per l elezione delle rappresentanze studentesche: a) art. 2, comma 1, art. 7, comma 3 e art. 10, comma 1, per le parti che fanno riferimento alle previsioni, contenute nello Statuto di Ateneo, di un quorum del 10% di partecipanti al voto per la validità dell elezione, quorum che non è previsto dalle norme regionali; la votazione per l elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta in titolo è valida qualunque sia il numero di votanti; b) art. 4, comma 2, relativo al divieto di cumulo di un numero di mandati consecutivi superiore a due, in quanto le norme regionali non prevedono alcun divieto di cumulo per la rappresentanza studentesca; c) art. 9, per le parti relative alla nomina dell eletto, la quale è di competenza del Presidente della Giunta regionale. Art. 3 Elettorato attivo e passivo 1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli dei corsi di studio per il biennio accademico 2015/2017. Art. 4 Votazioni suppletive 1. Se nel corso del mandato biennale si verificano la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita, procede a convocare votazioni suppletive, entro tre mesi, per eleggere il rappresentante per lo scorcio di mandato restante fino al rinnovo delle procedure ordinarie per l elezione della rappresentanza studentesca nei consigli dei corsi di studio ed alla successiva elezione del rappresentante nella Consulta in titolo. 1

Allegato al D.R. n. 408 del 3.2.2015 Disposizioni regolamentari transitorie per l elezione delle rappresentanze studentesche biennio accademico 2015/17 Art. 1 avvio dei procedimenti Norme generali e comuni 1. Il rettore stabilisce con decreto le date di votazione per le elezioni delle rappresentanze nei CCS, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, le quali si svolgono contestualmente, di norma nel mese di maggio dell anno di scadenza del mandato, in due giorni feriali consecutivi con chiusura delle votazioni non oltre le ore 14 del secondo giorno. 2. Il preside, d intesa con i direttori dei dipartimenti della scuola, stabilisce con decreto, di norma, una data unica per le elezioni studentesche di competenza della scuola stessa e dei dipartimenti, da svolgersi contestualmente presso i seggi costituiti a cura dei dipartimenti. Art. 2 indizione 1. Il decreto di indizione stabilisce il giorno, o i giorni consecutivi, di votazione e gli orari, in relazione all esigenza di favorire il raggiungimento del quorum del 10% per la validità delle votazioni, stabilito dall art. 67, comma 3, dello Statuto; il decreto, o un provvedimento successivo, indica inoltre il numero degli eligendi, approssimato all intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali. 2. Il decreto di indizione è tempestivamente pubblicato nell'albo e nel sito Internet delle strutture interessate. Art. 3 seggi elettorali 1. Col decreto di indizione, o con successivo provvedimento, sono costituiti uno o più seggi elettorali composti ciascuno da un numero di componenti docenti e/o tecnici amministrativi e/o studenti elettori fra un minimo di tre e, di norma, un massimo di cinque, oltre ad almeno un supplente; fra i suddetti componenti è nominato un docente quale presidente, il quale nomina a sua volta il vice presidente e il segretario. 2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente. 3. I seggi elettorali sono ubicati, per quanto possibile, in locali privi di barriere architettoniche per facilitare l esercizio del voto da parte di elettori disabili o impossibilitati ad accedere al seggio per infermità. Art. 4 mandato 1. Il mandato delle rappresentanze studentesche è rinnovato ogni due anni accademici. 2. Ai sensi dell art. 70, comma 1, dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato. 3. Gli eletti sono nominati dal 1 novembre 2015 e restano in carica fino al 31.10.2017, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni. 4. Per le elezioni svolte senza liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, al nominato subentra il primo dei non eletti; per le commissioni paritetiche di scuola e per il comitato per le pari opportunità, la nomina sostitutiva è effettuata provvedendo a garantire, 2

finché possibile, le riserve previste. Il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie. I rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio della scuola e nella CPS completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio. 5. Per le elezioni svolte con liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, al rappresentante uscente subentra il primo dei non eletti della medesima lista; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni; i rappresentanti di studenti e dottorandi completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio. Art. 5 elenchi degli elettori 1. Al provvedimento di indizione sono allegati gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili/candidabili; in caso di elevato numero di elettori, il provvedimento indica il periodo e le modalità con cui gli elenchi saranno consultabili. 2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione; in esito alle verifiche e alle decisioni della commissione elettorale sulle opposizioni, sono formati e pubblicizzati, entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione, gli elenchi alfabetici definitivi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili/candidabili, evidenziando le eventuali modifiche apportate. Art. 6 liste concorrenti e candidature per il senato accademico e il consiglio di amministrazione 1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione si svolgono col sistema a liste concorrenti. 2. Ciascuna lista per il senato accademico è formata da un numero di candidati compreso fra otto e sedici; ciascuna lista per il consiglio di amministrazione è formata da un numero di candidati compreso fra quattro e otto. Art. 7 operazioni di voto 1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo accertamento dell'identità personale, provvedendo all annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento, o in alternativa, indicando la conoscenza personale di almeno un componente del seggio. 2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto mediante schede elettorali. 3. Le votazioni ordinarie sono valide qualora abbia votato almeno il 10% degli aventi diritto, ai sensi dell art. 67, comma 3, dello Statuto. 4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell art. 75 dello Statuto, utilizzando la penna fornita dal seggio. 5. Per le elezioni a liste concorrenti, il voto di cui dispone ciascun elettore è il voto di lista, espresso tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene; ad esso l elettore può aggiungere l espressione di una preferenza scrivendo nome e cognome di un candidato della medesima lista. 6. La scheda elettorale è nulla: a) qualora l'elettore esprima voti di lista o preferenze in eccedenza; b) qualora l'elettore esprima una preferenza per un candidato di lista diversa da quella votata; c) qualora l'elettore esprima una preferenza per un nominativo di un elettore non ricompreso fra i candidati della lista votata o di altra lista. Qualora l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso la preferenza nello spazio posto a fianco del simbolo che contraddistingue una lista, si intende che abbia votato la lista 3

alla quale appartiene il simbolo medesimo, sempre che il candidato per cui ha espresso la preferenza appartenga alla lista stessa. Art. 8 - operazioni di spoglio e formazione della graduatoria elettorale 1. Terminate le operazioni di voto ogni seggio elettorale procede al conteggio delle firme apposte dai votanti sull apposito registro e al conteggio delle schede; qualora, per il collegio elettorale, sia accertato (da comunicazione della commissione elettorale, per le elezioni a liste concorrenti) il raggiungimento del quorum del 10% previsto per la validità della votazione, il seggio procede allo scrutinio e alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indicando per ciascuna lista e/o nominativo i voti riportati. 2. In fase di scrutinio, sull attribuzione o sulla nullità dei voti, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. 3. I seggi elettorali consegnano il verbale delle operazioni elettorali svolte - compilato anche nel caso in cui (per il collegio elettorale) non sia stato raggiunto il quorum del 10% per la validità della votazione -, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali, le eventuali tabelle di scrutinio e tutta la documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti. Art. 9 proclamazione e nomina degli eletti 1. Il responsabile che ha indetto le elezioni: a) esercita il controllo di legittimità sugli atti del procedimento; b) proclama l esito delle votazioni, e con il medesimo decreto nomina gli eletti e definisce la lista dei non eletti per eventuali surroghe ai sensi delle norme applicabili; in caso di parità di voti, prevale il votato con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i corsi dell Ateneo; a parità di tale iscrizione, prevale il più anziano di età. Per gli assegnisti, i dottorandi e gli specializzandi si computa l anzianità complessiva di assegno e di iscrizione ai corsi post lauream. c) Il decreto di cui al punto b) è pubblicato all albo e nei siti Internet istituzionali e inviato in copia ai nominati, alle strutture e agli uffici interessati. Art. 10 carenza di rappresentanze e votazioni suppletive 1. Qualora le votazioni ordinarie, per un collegio elettorale, non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum del 10% previsto dallo Statuto o non abbiano avuto effetto per la mancanza di voti validamente espressi oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell art. 67, comma 5, dello Statuto, ad esclusione delle commissioni paritetiche di scuola per le quali occorre indire elezioni suppletive entro un mese dal verificarsi della carenza, fino al raggiungimento del plenum. 2. Qualora, per un collegio elettorale per il quale è prevista la presentazione di candidature individuali o di liste concorrenti, non si presenti o sia ammesso alcun candidato o sia ammessa alcuna lista, non si procede alle elezioni e l organo collegiale è validamente costituito senza le rappresentanze, ai sensi dell art. 67, comma 5, dello Statuto. 3. Se nel corso del mandato si verifichino cessazioni anticipate di rappresentanti (ad esempio, per dimissioni, per conseguimento della laurea e termine o abbandono degli studi ecc.), l organo monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine sostitutive con proprio decreto attingendo dalla graduatoria dei non eletti; qualora non siano possibili sostituzioni per l esaurimento o la mancanza della graduatoria non è inficiata la valida costituzione dell organo collegiale, ai sensi dell art. 67, comma 5, dello Statuto e, ai sensi dell art. 71, comma 2, dello Statuto, si procede a indire elezioni suppletive entro un mese; non sono previste votazioni suppletive per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze negli organi di governo; non si procede a indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato. 4

4. Le votazioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti; l organo monocratico che ha indetto le elezioni suppletive emana il decreto di nomina delle rappresentanze integrative. Articolo 11 disposizioni finali 1. I provvedimenti di indizione delle diverse elezioni possono integrare, per quanto occorra, le presenti disposizioni regolamentari transitorie. 2. Il procedimento per l elezione del rappresentante degli studenti nella consulta dell Azienda regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (ARSEL) e quello per l elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive sono stabiliti nei decreti rettorali di indizione. 5