DETERMINAZIONE N. 1068/3 del 28 luglio 2016

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Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico OGGETTO: Intervento CA006C/10-6 CUP E41B09000330002) Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini" - Importo finanziato 7.180.680,00. Conferenza di servizi preliminare del 29.06.2016. Determinazione motivata di conclusione del procedimento. DETERMINAZIONE N. 1068/3 del 28 luglio 2016 Il Responsabile del procedimento VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme sul procedimento amministrativo nel testo in vigore alla data di indizione della conferenza di servizi del 29.06.2016. VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguardante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale. VISTA la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e, in particolare, l articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile" con la quale è stata, tra l altro, prevista la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi dell articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, per l attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale. VISTO l Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna. VISTO in particolare l art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010,

il quale dispone che per l attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'accordo di Programma sopra citato; CONSIDERATO che l'intervento oggetto della presente determinazione risulta compreso tra quelli inseriti nel succitato Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna; CONSIDERATO che le opere di cui trattasi sono comprese nell elenco degli interventi previsti nel citato Accordo di Programma ed individuate con il codice CA006C/10-6; VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali; ATTESO che l'intervento in questione era stato originato dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008, che avevano reso necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/1992 con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri -rispettivamente- del 31 ottobre 2008 e del 18 dicembre 2008; VISTA l Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari ed è stato nominato il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Commissario Delegato per il superamento dell emergenza derivante dal predetto evento alluvionale ai sensi dell'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; CONSTATATO che, nell ambito delle attività poste in essere a seguito della proclamazione dello stato di calamità naturale, il Commissario Delegato per l emergenza alluvione, ha disposto di dare avvio alla redazione di uno studio allo scopo di aggiornare, alla luce dell evento dell ottobre 2008, la delimitazione delle fasce fluviali e di individuare gli interventi di sistemazione idraulica del corso d acqua necessari per conseguire condizioni di rischio idraulico accettabili per il territorio limitrofo; CONSTATATO che il citato studio, con l obiettivo di definire la soluzione ottimale per la sistemazione del corso d acqua, è stato condotto attraverso una dettagliata analisi delle variabili di progetto e dell impatto di diverse possibili soluzioni di sistemazione idraulica, all interno di un processo di partecipazione attivato dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico dell Autorità di bacino della Regione Sardegna, secondo le indicazioni della Legge regionale n. 19/2006; CONSTATATO che il giorno 04.12.2009 si è svolta apposita fase di presentazione pubblica, nella quale Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica e il rappresentante del

Raggruppamento di imprese incaricato hanno illustrato dettagliatamente le prime risultanze dello studio in argomento relative alla Proposta assetto infrastrutturale di base. Alla presentazione è stato convocato il Comune di Capoterra che ha partecipato con il Sindaco, diversi Consiglieri e Assessori, consulenti del Comune dell Università di Cagliari e alcuni rappresentanti dell Associazione 22 ottobre. CONSTATATO che le soluzione tecniche adottate nello studio, anche in base alle osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nel processo di partecipazione summenzionato, sono state illustrate al Comitato Istituzionale dell Autorità di bacino, in un assemblea pubblica nella sede della Cooperativa Poggio dei Pini in data 10.03.2010, e al Consiglio Comunale di Capoterra in data 24.03.2010. VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Capoterra n. 15 del 29.03.2010, con la quale lo studio, nella sua stesura definitiva, è stato approvato dal Consiglio, con voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, fatte salve alcune prescrizioni che, tuttavia, non riguardavano la soluzione progettuale definitiva individuata per realizzazione del nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini. VISTA la Delibera n. 1 del 22.09.2010 con la quale il Comitato Istituzionale dell Autorità di bacino ha adottato, ai sensi all art. 7, comma 3 della L.R. 19/2006 (approvazione dei programmi d intervento attuativi del Piano di bacino), il citato studio nella sua stesura definitiva condivisa con i soggetti coinvolti nel procedimento di partecipazione pubblica suesposto. VISTA l Ordinanza n. 6 del 04.10.2010 con la quale il Commissario Delegato per il superamento dell emergenza alluvione, di cui sopra, sulla base delle risorse economiche disponibili pari a 44.717.510,00 euro e delle risultanze del citato studio, ha approvato la programmazione di dettaglio degli interventi per la messa in sicurezza del bacino del Rio San Gerolamo-Masone Ollastu, che comprende, tra gli altri, anche la realizzazione del nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini. ATTESO che il Commissario Straordinario in data 4 febbraio 2014 ha adottato l'ordinanza n. 72/3 di Avvalimento della Direzione Generale Assessorato Regionale dei lavori Pubblici, per l esecuzione dell intervento CA006C/10-6, che, tra l'altro contiene la nomina dell'ing. Alberto Piras a RUP dell'intervento in questione; VISTA la Convenzione in data 06/03/2014 n. 184/3 con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha affidato alla Direzione Generale dell Assessorato del Lavori Pubblici la delega delle funzioni amministrative per la realizzazione dell intervento CA006C/10-6 - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini. CONSTATATO che, in considerazione della particolarità e rilevanza dei lavori da eseguire sotto il profilo architettonico -strutturale, paesaggistico - ambientale e per gli aspetti inerenti alla mitigazione del rischio idraulico e la funzionalità trasportistica, l Assessorato regionale dei lavori pubblici ha ritenuto di far ricorso alla procedura del Concorso di progettazione al fine di acquisire il progetto preliminare relativo al rifacimento del nuovo ponte presso il lago di Poggio dei Pini, sulla base del quale procedere allo sviluppo dei livelli progettuali successivi previsti per legge. CONSTATATO che il summenzionato concorso di progettazione è stato bandito in data 02.12.2014 e, in esito all espletamento della gara, con Determinazione del Direttore del

Servizio dei contratti pubblici e dell osservatorio regionale n. 39364/2221/SCO del 21.10.2015 è stata approvata la graduatoria finale di merito del citato concorso di progettazione, secondo la quale è risultata prima classificata la Società Metassociati S.r.l. (Capogruppo), Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop (Mandante); VISTO il progetto preliminare consegnato in data 17.11.2015 dalla Società Metassociati S.r.l. (Capogruppo) vincitrice del concorso; ATTESO che, completata la fase di adeguamento del progetto preliminare alle richieste di integrazione e/o modifica disposte dalla struttura di supporto commissariale, il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato in data 08.03.2016 la conferenza di servizi preliminare ai sensi dell art. 14-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; CONSTATATO che hanno partecipato alla citata conferenza di servizi preliminare, oltre ai progettisti, il rappresentante della Direzione generale dell Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna e un rappresentante del Comune di Capoterra, privo tuttavia di specifica delega a rappresentare in conferenza la volontà dell amministrazione comunale; CONSTATATO che, successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui sopra, il Comune di Capoterra ha trasmesso la Delibera del Consiglio comunale n. 18 del 07.03.2016 con la quale è stata posta in evidenza l esistenza di elementi preclusivi della realizzazione del progetto preliminare in argomento, non rappresentati in sede di conferenza, contraddicendo, tra l altro, la propria Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2010 con la quale era stato approvato lo studio summenzionato che comprende anche la soluzione progettuale sottoposta all esame della conferenza di servizi preliminare; CONSTATATO che il Responsabile del procedimento, data la rilevanza delle decisioni assunte dal Comune di Capoterra, ha ritenuto di dover procedere all annullamento degli esiti della conferenza di servizi dell 8.03.2016 in quanto, per evidenti ragioni di opportunità, ha ritenuto necessario procedere ad un esame collegiale e formale degli elementi ostativi alla realizzazione delle opere rappresentati dal Comune medesimo; CONSTATATO che, in data 29.06.2016, si è svolta una nuova conferenza di servizi preliminare indetta ai sensi dell art. 14-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l esame del progetto preliminare già sottoposto al giudizio della conferenza di servizi del 08.06.2016, poi annullata per le motivazioni su espresse; VISTO il verbale della conferenza di servizi del 29.06.2016; DATO ATTO che, con la sola eccezione del Comune di Capoterra e della Società Cooperativa di Poggio dei Pini, nessuna delle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi preliminare in argomento ha evidenziato la presenza di elementi preclusivi alla realizzazione delle opere in oggetto e, nel contempo, dette amministrazioni, hanno indicato gli adeguamenti da introdurre nello sviluppo della progettazione al fine di ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; che, ai sensi del comma 7, dell art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo in vigore alla data di convocazione della conferenza di servizi preliminare, si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione

rappresentata, ivi comprese le amministrazioni che, seppur regolarmente convocate, non abbiano partecipato ai lavori della conferenza, neppure mediante l invio in forma scritta delle proprie determinazioni; che il dissenso alla realizzazione delle opere, manifestato dalla Società Cooperativa di Poggio dei Pini, convocata esclusivamente in quanto gestore di servizi pubblici, non è stato motivato con riferimento agli aspetti di propria competenza, ma riferito a questioni che attengono all inserimento ambientale dell opera, la cui competenza è demandata, per legge, ad altre amministrazioni che, per contro, non hanno evidenziato la presenza di elementi preclusivi alla realizzazione dell intervento; che, per quanto sopra, il dissenso manifestato dalla Società Cooperativa di Poggio dei Pini non assume alcuna rilevanza ai fini della presente determinazione e, al contrario, si da atto che la suddetta società nulla ha avuto da eccepire in merito alla proposta di risoluzione delle interferenze delle opere in oggetto con le reti tecnologiche gestite contenuta nel progetto preliminare sottoposto all esame della conferenza; che il dissenso alla realizzazione delle opere, manifestato dal Comune di Capoterra, oltre a risultare in palese contrasto con quanto previsto negli atti di pianificazione approvati (Delibera del Comitato Istituzionale dell Autorità di bacino n. 1 del 22.09.2010), contraddice le determinazioni già assunte dalla stessa amministrazione comunale con la Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2010; che, a fondamento del suo dissenso, il Comune di Capoterra ha posto, in primo luogo, valutazioni relative alla tutela del paesaggio, che competono, invece, alle amministrazioni allo scopo preposte le quali, per contro, non hanno evidenziato la presenza di elementi preclusivi alla realizzazione dell intervento, fatta salva l introduzione di alcune opere di mitigazione degli impatti; che le ulteriori valutazioni di natura anche tecnica, esposte dal Comune di Capoterra a supporto del proprio dissenso, non appaiono condivisibili in quanto: a) non corrisponde al vero l affermazione secondo la quale né il Comune di Capoterra, né tantomeno i suoi abitanti sono stati coinvolti nel processo partecipativo sulla realizzazione di un'opera così impattante, in quanto lo studio di sistemazione dell intero bacino del Rio San Gerolamo, che ricomprende anche l intervento in oggetto, predisposto con l obiettivo di definire la soluzione ottimale per la sistemazione del corso d acqua, è stato condotto attraverso una dettagliata analisi delle variabili di progetto e dell impatto di diverse possibili soluzioni di sistemazione idraulica, all interno di un processo di partecipazione attivato dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico dell Autorità di bacino della Regione Sardegna, secondo le indicazioni della Legge regionale n. 19/2006 - al quale hanno partecipato in forma attiva anche il Comune di Capoterra e la Società Cooperativa di Poggio dei Pini; b) non appaiono pertinenti e condividibili le affermazioni secondo le quali l'esigenza di mettere in sicurezza permanente almeno una strada pubblica di accesso dalla parte alta della lottizzazione Poggio dei Pini (abitata da circa 400 famiglie), possa essere facilmente soddisfatta riportando in quota l'attuale viabilità comunale in prossimità dell'hydrocontrol - attualmente ben più pericolosa e trafficata della viabilità limitrofa al lago - con costi estremamente inferiori e con un impatto paesaggistico decisamente meno significativo e la esigenza di mettere in

sicurezza la viabilità sulla strada 51 (recentemente acquisita al patrimonio del Comune di Capoterra) in prossimità dei Rii San Gerolamo e Santa Barbara, potrebbe essere soddisfatta - considerata l assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili e la sua non delocalizzabilità - attraverso l'esercizio transitorio per le opere di attraversamento viario esistenti, con un intervento manutentivo e di adeguamento da realizzarsi con l'aumento delle campate dell'attuale ponticello (che conformemente a quanto stabilito dalle deliberazioni premenzionate dovrà migliorare o quantomeno non peggiorare le condizioni originarie di deflusso, senza incrementare nessuno degli elementi che concorrono a determinare il rischio idraulico), ma soprattutto attraverso la realizzazione di un efficiente sistema di protezione civile telecontrollato in grado di impedire l'accesso alla detta viabilità nei casi di allerta meteo e di piena (con monitoraggio idrometrico in corrispondenza del ponte). I costi del detto intervento sono stimati in circa 350.000,00. In primo luogo va evidenziato che oggetto della conferenza di servizi era l esame di un ben definito progetto e non già l analisi delle possibili soluzioni alternative, attività già svolta nella fase di programmazione degli interventi avvenuta con la partecipazione del Comune e con l approvazione della medesima amministrazione. Si rileva, pertanto, che le osservazioni presentate dal Comune non appaiono pertinenti. Si osserva, tra l altro, che gli interventi proposti dal Comune sul ponte esistente nella strada 51, produrrebbero benefici del tutto irrilevanti in termini di salvaguardia della vita umana e lascerebbero pressoché inalterato il grado di esposizione al rischio della popolazione. Per contro, la non delocalizzabilità del ponte esistente, come affermato dal Comune stesso, lascia intendere che trattasi di una infrastruttura di notevole rilevanza per la comunità di Poggio dei Pini e che, pertanto, occorre preservarne la funzionalità posizione, peraltro, contenuta anche nel piano generale degli interventi approvato dal Comune medesimo e dall Autorità di Bacino, che prevede la realizzazione del nuovo attraversamento sulla Strada 51 ritenuto non delocalizzabile. Detta funzionalità, tuttavia, non può essere in alcun modo garantita, in termini di sicurezza per la cittadinanza, mantenendo l attraversamento attuale o introducendo modesti adeguamenti strutturali, né è da ritenersi soddisfacente demandare l intera funzione di salvaguardia della vita umana a sistemi di allertamento della popolazione; la soluzione proposta dal Comune, relativamente al ponte sulla Strada 51, prevede, pertanto, rimedi di protezione civile che competono ad altri livelli di intervento e, in ogni caso, non è attinente all oggetto della conferenza di servizi. Per contro, il rifacimento del ponte sulla strada 51, come previsto nel progetto esaminato in conferenza di servizi, consentirebbe di preservare l attuale funzionalità viaria mediante un opera in grado di garantire il deflusso della portata idrica duecentenaria con il franco di legge e, nel contempo, renderebbe possibile l immediata demolizione del ponte nei pressi dell Hydrocontrol, il cui servizio verrebbe assolto, senza alcun aggravio per la popolazione, dal nuovo attraversamento. Non varrebbe, invece il viceversa - come peraltro si evince dalla dichiarata non delocalizzabilità del ponte sulla strada 51 in quanto quest ultimo dovrà necessariamente rimanere in esercizio anche nel caso venisse ricostruito il ponte esistente in prossimità dell Hydrocontrol, al fine di non creare notevoli disagi alla popolazione a causa del sensibile incremento della distanza tra il centro abitato di Poggio dei Pini e la S.S. 195, ovvero con il capoluogo regionale. Appaiono inoltre del tutto irrilevanti e non dimostrate le motivazioni addotte dal Comune in merito al minor impatto ambientale della

soluzione comunale rispetto alla soluzione progettuale presentata in conferenza di servizi, anche perché la conferenza non rappresenta la sede più appropriata per l analisi comparata degli impatti determinati da diverse soluzioni, la cui valutazione avverrà, invece, nell ambito del procedimento di VIA a cui dovrà essere sottoposto l intervento in argomento. Non appare ulteriormente significativa la comparazione dei costi tra le due ipotesi in esame dal momento che la soluzione proposta dal Comune non consentirebbe la totale messa in sicurezza dei due attraversamenti stradali, conseguibile invece con la soluzione progettuale presentata in conferenza di servizi. che le ulteriori valutazioni di natura tecnica, esposte dalla Società Cooperativa di Poggio dei Pini a supporto del proprio dissenso, oltre che non accoglibili per carenza di competenza, appaiono non condivisibili e non corrispondenti al vero per stesse le motivazioni già esposte al punto precedente. DETERMINA 1. La conclusione dei lavori della conferenza di servizi preliminare del 29.06.2016 indetta, ai sensi dell art. 14-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, relativamente all intervento CA006C/10-6 CUP E41B09000330002 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini. 2. Di dare atto che il dissenso manifestato dal Comune di Capoterra è da ritenersi affetto da contraddittorietà, in quanto non coerente con le determinazioni assunte dal Comune stesso nella fase di pianificazione dello opera (vedi citata Deliberazione del Consiglio Comunale di Capoterra n. 15 del 29.03.2010), e non accoglibile in quanto fondato principalmente su aspetti che attengono alla tutela del paesaggio, tutela affidata dalle norme, nello specifico, ad altre amministrazioni, e in quanto le soluzioni proposte non perseguono efficacemente e in maniera risolutiva la salvaguardia della vita umana e la tutela della incolumità pubblica. 3. Di dare atto che il dissenso manifestato dalla Società Cooperativa di Poggio dei Pini è da ritenersi irrilevante in quanto fondato su valutazioni non pertinenti col ruolo di gestore di servizi pubblici svolto dalla Cooperativa che, per contro, nulla ha eccepito in merito agli elementi del progetto attinenti al proprio ruolo di gestore. 4. Di dare atto che le posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni convocate nella citata conferenza di servizi sono risultate favorevoli alla realizzazione delle opere in oggetto, ivi comprese quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, fatte salve alcune prescrizioni di cui si dovrà tener conto nello sviluppo della progettazione definitiva.

5. La sussistenza dei presupposti per l approvazione del progetto preliminare sottoposto all esame della conferenza di servizi preliminare del 29.06.2016 e per lo sviluppo dei livelli di progettazione successivi che dovranno tener conto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nel verbale della citata conferenza di servizi, limitatamente a quanto richiesto dalle amministrazioni non dissenzienti. Il Responsabile del procedimento Ing. Alberto Piras