CODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 150/09.

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CODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 150/09. Nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall art. 55 del e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. Art. 3 comma 4 a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell ente, nel rispetto di quanto previsto dall art. 6 della L. n. 300/70; Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione 1

Art. 3 comma 5 f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell assolvimento dei compiti assegnati. (in caso di comportamenti reiterati vedi art. 55 quater co. 2 ). a) Recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) sostituita dall art. 55 quater co. 1 lett. b; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) sostituita dall art. 55 bis co. 7 D.Lgs. g) comportamenti, non reiterati (per i comportamenti reiterati vedi art. 55 quater co. 1 lett. e), minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi della L. n. 300/70; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del danno (in caso di condanna al risarcimento danni vedi art. 55 sexies co. 1 D.Lgs. 165/01); l) sostituita dall art. 55 quater co. 1 lett. e) retribuzione fino a 10 giorni 2

Art. 55 bis co. 7 Art. 55 sexies co. 3 Art. 55 sexies co. 1 Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti; Mancato esercizio o decadenza dell azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del danno a) Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) sostituita dal art. 55 quater co. 1 lett. b); c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sospensione dal retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso retribuzione, fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa retribuzione da 3 gg. fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all entità del risarcimento retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi 3

Art. 3, comma 6 Art. 55 sexies, comma 2, a) a) lett. c) sottrazione di somme o beni di pertinenza dell Ente o ad esso affidati; d) sostituito dall art. 55 quater co. 2 D.lgs. e) sostituito dall art. 55 quater co. 1 D.lgs. f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purchè non reiterati; g) sostituito dall art. 55 quater co. 1 lett. a) h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all Ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la PA. Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche 1. Recidiva plurima, almeno tre volte nell anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); 2. recidiva nell infrazione di cui al comma 6, lettera c); 3. ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall Amministrazione per motivate esigenze di servizio; retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell eventuale ricollocamento del lavoratore Licenziamento con preavviso 4

lett. b) e) f) e g) CCNL 11/04/2008 h) i) j) Art. 55 quater co. 2 4. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall Amministrazione; 5. sostituita dall art. 55 quater co. 2 D.Lgs. 6. sostituita dall art. 55 quater co. 1 lett. e) 7. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 8. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 9. reiterati comportamenti ostativi all attività ordinaria dell ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti; 10. prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la PA formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti, contratti o codici di comportamento; Licenziamento con preavviso a) sostituita dall art. 55 quater co. 1 lett. e) Licenziamento senza preavviso 5

b) c) d) lett. e) lett. d) lett. f) e) sostituita dall art. 55 quater co. 1 lett. d) 1. Condanna passata in giudicato: 1) 1.per i delitti già indicati nell art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell art. 58, comma 1, lett. a) e all art.316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2) per gravi delitti commessi in servizio; 3) per i delitti previsti dall art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97. sostituita dall art. 55 quater co. 1 lett. f) D.Lgs. 2. Reiterazione nell ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o meleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell onore e della dignità personale altrui; 3. falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; 4. condanna definitiva in relazione alla quale è prevista l interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro; 5. condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori Licenziamento senza preavviso 6

f) g) lett. a) servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; 6. violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 7. l ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; 8. falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; Licenziamento senza preavviso Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro, risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all immagine subiti dall amministrazione per le ipotesi previste dall art. 55 quater co. 1 lett. a) 7