STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDOLAB Art. 1. Denominazione e sede È costituita l associazione denominata LudoLab, una libera associazione, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, avente piena capacità di diritto privato e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile. L organizzazione ha sede legale in via allo Scalo 2, nel comune di Asti. Essa è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Art. 2 Scopi e Finalità LudoLab è un associazione culturale e ricreativa che si costituisce con lo scopo di divulgare e promuovere il gioco intelligente coinvolgendo nelle attività sociali il maggior numero possibile di appassionati, al fine di agevolare la socializzazione tra persone e gruppi di persone di ogni età. Per gioco intelligente si intende qualunque forma di attività ricreativa di elevato livello cognitivo e relazionale, che consenta di: - Agevolare la spontanea socializzazione fra persone, ottenuta attraverso la collaborazione e con un confronto competitivo corretto e leale, attuata tramite il gioco inteso come condivisione a scopo ludico di un sistema di regole e di obbiettivi - Facilitare lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità di apprendimento e ragionamento, attraverso lo studio e l applicazione
delle meccaniche e delle strategie di gioco in modo piacevole e ricreativo. In particolare, ma in modo non esaustivo, vengono riconosciuti come giochi intelligenti il gioco di ruolo, i giochi di logica o di strategia, di simulazione (anche dal vivo) o astratto, i giochi da tavolo, i giochi di carte collezionabili e non, i giochi di abilità e destrezza, escape room. Sono espressamente esclusi dalla definizione di gioco intelligente, e come tali al di fuori delle attività dell Associazione, il gioco d azzardo, qualsiasi gioco svolto a fini di lucro e/o qualunque forma di gioco fonte di Monopolio Statale o contraria alle leggi vigenti. L Associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento dei propri scopi sociali, con particolare riferimento a: - Organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni per proporre e far conoscere il gioco intelligente alla collettività; - Mettere a disposizione degli associati spazi e materiali idonei allo svolgimento del gioco intelligente ; - Organizzare tornei di giochi per favorire l aggregazione, la competizione leale e il ragionamento strategico; - Creare escape room innovative e stimolanti per favorire collaborazione, problem solving e spirito di gruppo; Per raggiungere i propri scopi istituzionali, l Associazione potrà: - Accedere, ove lo ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di promuovere le finalità dell associazione;
- Collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce; - Attuare ogni altra attività, anche di natura commerciale, consentita dalla legislazione vigente che consenta il raggiungimento degli scopi sociali. L Associazione può operare nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi sociali, dalle decisioni dell Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, eventi anche non rientranti nella normale attività dell Associazione, così come di partecipare ad eventi organizzati da altri, purché tali eventi non siano in contrasto con l oggetto sociale, con il presente Statuto, con l Atto Costitutivo e con le leggi vigenti. Art. 3 Ammissione e perdita di qualifica di socio Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessate alla concretizzazione degli obiettivi e condividendone lo spirito e gli ideali, intendano partecipare alla realizzazione delle sue finalità istituzionali in base alle norme del presente Statuto. La qualità di socio si perde per: - mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l obbligo per il pagamento della quota sociale per l anno in corso; - decesso; - espulsione: il Consiglio direttivo delibera l espulsione, che viene poi ratificata dall Assemblea, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Art. 4 Organi sociali Sono organi sociali l Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese documentate. Art. 5 Assemblea dei soci L Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell associazione. È composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto nel caso in cui abbia già raggiunto l età di 14 anni. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. L Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria, e viene convocata da apposita delibera del Consiglio Direttivo. L Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all anno
tramite convocazione collettiva con affissione dell avviso in bacheca o sull eventuale sito internet. Quella Straordinaria può essere convocata dal Presidente dell Associazione o su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri o di almeno cinque soci. L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima della data fissata per la riunione, in località da indicarsi nell'avviso di convocazione che dovrà contenere anche i punti all ordine del giorno. L Assemblea Ordinaria ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo, fissare le direttive per l'attività dell'associazione ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo. L assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell organizzazione, o per altri motivi che ne richiedano la convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Art. 6 Consiglio Direttivo Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri (incluso il Presidente), eletti dall assemblea tra i soci. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di cinque anni. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo chiederà all Assemblea di sostituirli. I nuovi consiglieri scadono
insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario dell Associazione, che rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell Associazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: nominare il Presidente e il Segretario dell Associazione; gestire le attività dell Associazione e predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea; modificare ed approvare il Regolamento Attuativo dello Statuto e i diversi Regolamenti Attuativi; elaborare il bilancio consuntivo e preventivo; stabilire gli importi delle quote annuali dei soci. Art. 7 Presidente Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Egli dura in carica quanto il consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente prima della fine del suo mandato. Il Presidente è il legale rappresentante dell associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Presiede il consiglio direttivo e l assemblea. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Art. 8 Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo
nell amministrazione dell organizzazione. È preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell organizzazione. In particolare: redige i verbali dell Assemblea e ne assicura la libera visione ai soci; amministra i fondi ed è responsabile della loro corretta gestione; cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; predispone i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all assemblea per l approvazione. Art. 9 Risorse economiche Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall assemblea; - contributi per specifiche attività organizzate dall associazione; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di enti e Istituzioni pubbliche, dell Unione Europea e di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall incremento del patrimonio; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. Art. 10 Esercizio sociale L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno, tranne il I esercizio che terminerà il 31/12/2016. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei soci. Art. 11 Scioglimento e devoluzione dei beni L organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno due terzi degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.