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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 11/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 22 gennaio 2013, composta dai Magistrati: Dott. Enrica LATERZA Dott. Mario PISCHEDDA Dott. Giancarlo ASTEGIANO Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Dott. Walter BERRUTI Dott. Alessandra OLESSINA Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario Primo Referendario relatore Primo Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni; Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008; Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come 1

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Fossano n. 40555 del 12 dicembre 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali il giorno 14 successivo e recante un quesito sulla legittimità della spesa per il rifacimento della pavimentazione di portici privati gravati di uso pubblico; Vista l Ordinanza n. 2/2013, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il Comune chiede se sia legittimo provvedere, a proprie spese, al rifacimento della pavimentazione, anche al fine di eliminare barriere architettoniche, di portici privati gravati di uso pubblico. A parere del Comune ciò sarebbe consentito, se non addirittura imposto, dall art. 40, comma 2 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica), a mente del quale non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù. DIRITTO La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. 2

Con deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Successivi pronunciamenti della stessa Sezione hanno ancora meglio precisato gli ambiti entro i quali si esercita la funzione consultiva della Corte nei confronti degli enti territoriali. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità. 1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva intestata alla Corte. La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Fossano, è stata sottoscritta dal suo Sindaco ed è pervenuta tramite il C.A.L. Essa, dunque, sotto il profilo soggettivo, è ammissibile. 2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nei citati atti d indirizzo, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Con la deliberazione 17 febbraio 2006 n. 5 la stessa Sezione ha meglio precisato che la nozione di contabilità pubblica deve intendersi riferita ad attività contabili in senso stretto. Ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili e alla normativa avente a oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria - patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma 3

comporterebbe l estensione dell attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell azione amministrativa con l ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell attività amministrativa su cui è chiamata a esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Se è vero, infatti, che a ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico. Peraltro, da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale ex art. 17, comma 31 D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (Del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche riguardo a quesiti che siano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. La funzione consultiva, poi, non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto d iniziative giudiziarie, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, ne può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all esame di organi della giurisdizione ordinaria, 4

contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. Infine, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Il quesito posto non pone dubbi interpretativi di norme, principi o istituti attinenti la contabilità pubblica ovvero oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, sui quali la Sezione possa esprimere un parere, secondo quanto sopra indicato. Esso è piuttosto diretto a ottenere una sorta di assenso preventivo della Corte sulla legittimità di un operazione strettamente gestionale quale quella di assumere gli oneri di manutenzione straordinaria della pavimentazione di portici privati soggetti a uso pubblico. Ne consegue la sua inammissibilità sotto il profilo oggettivo. P.Q.M. la richiesta di parere in epigrafe è inammissibile. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino, nell adunanza del 22 gennaio 2013. Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Walter BERRUTI Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 23/01/2013 Per il funzionario preposto (Dott. Federico SOLA) F.to Dott. Guido CURRE 5