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Decreto del Presidente

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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E ORGANIZZ. DEL SISTEMA REGIONALE DETERMINAZIONE N. G09194 del 03/07/2017 Proposta n. 11941 del 27/06/2017 Oggetto: indirizzi di cui all'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l'attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell'elenco Territoriale della Regione Lazio parziale modifica della determinazione n. G 6977 del 18-05-2017. Proponente: Estensore BASSO ANNA MARIA Responsabile del procedimento FANCELLO GIULIO Responsabile dell' Area G. FANCELLO Direttore Regionale C. TULUMELLO Protocollo Invio Firma di Concerto Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: indirizzi di cui all art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell Elenco Territoriale della Regione Lazio parziale modifica della determinazione n. G 6977 del 18-05-2017. IL DIRETTORE DELL AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Su proposta del Dirigente dell Area Pianificazione e Organizzazione del sistema regionale, lo Statuto della Regione Lazio; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile ; il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto Regolamento di organizzazione dell Agenzia regionale di protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni; la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l incarico di Direttore della Agenzia regionale di protezione civile ; l Atto di Organizzazione n. 5509 del 17 maggio 2016 con cui è stato conferito al dottor Giulio Fancello l incarico di dirigente dell Area Pianificazione e Organizzazione del Sistema Regionale dell Agenzia Regionale di Protezione Civile; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l art. 3, comma 3-bis, in cui si stabilisce che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività ; il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13 aprile 2011 recante le Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con cui si completa il quadro normativo sulla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni su scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e attività di formazione, prevedendo che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il

proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale; TENUTO CONTO che: - in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, i compiti attribuiti alle Regioni comprendono lo svolgimento di attività di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; - nella Regione Lazio tali attività sono svolte dall Agenzia Regionale di Protezione Civile con il concorso delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;; - le azioni di contrasto agli incendi boschivi sono affidate, oltre che a personale tecnico specializzato, anche a squadre di volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'albo regionale che per questo ambito di attività; la particolarità degli scenari operativi in cui trovano attuazione le attività di antincendio boschivo, la loro pericolosità ed il rischio per gli operatori chiamati ad intervenire, obbligano gli stessi non solo a dotarsi di un equipaggiamento adatto in termini di dispositivi di protezione individuale, nonché a seguire specifici percorsi formativi, ma anche a sottoporsi al controllo sanitario di cui al protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002; CONSIDERATO quanto stabilito dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002 secondo cui "... per i volontari da impiegare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente ove previsto o da un'altra autorità sanitaria competente secondo il seguente modello sanitario minimo: - visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale; - misura dell'acuità visiva; - spirometria semplice; - audiometria, - elettrocardiogramma; - esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esami standard delle urine; - vaccinazione antitetanica.... " DATO ATTO che il presente atto ha contenuto tecnico e costituisce attuazione di quanto previsto dal protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002, e pertanto, sentita la Segreteria della Giunta Regionale, lo stesso rientra nelle competenze del Direttore dell'agenzia; CONSIDERATO che il protocollo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 25-7-2002 (concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi) al punto 3 demanda alle Regione e Province Autonome la determinazione della cadenza con la quale accertare la permanenza dei requisiti sopra ricordati; DATO ATTO che con determinazione n. G 6977 del 18/05/2017 le cui premesse devono intendersi integralmente recepite nel presente atto, si è provveduto a disciplinare la periodicità degli accertamenti sanitari finalizzati a verificare la permanenza dei requisiti della certificazione oggetto del presente provvedimento; CONSIDERATO che con la medesima determinazione si è provveduto a fissare in 65 anni il limite massimo di età oltre il quale non può praticare attività di spegnimento da parte dei volontari di protezione civile;

RILEVATO che in relazione al suddetto limite di età sono pervenute numerose richieste, da parte di Associazioni di Protezione Civile finalizzate ad ottenere una modifica del limite stesso in quanto fortemente limitativo della capacità operativa e di intervento in caso di incendi; RITENUTO che, nell ottica di un doveroso contemperamento dell esigenza di mantenere una adeguata capacità operativa delle associazioni con gli imprescindibili profili di tutela della salute e della incolumità dei volontari, la vicenda amministrativa in commento vada scrutinata alla luce delle misure precauzionali adottabili a tutela del volontariato; RILEVATO, in questo senso, che l attività di spegnimento degli incendi da parte dei volontari di protezione civile è comunque subordinata al preventivo accertamento dei requisiti in conformità a quanto previsto dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002; DATO ATTO, per altro, che prima dell entrata in vigore del limite massimo di età introdotto con la citata determinazione n. G 6977 del 18/05/2017 i volontari con età superiore ai 65 anni hanno sempre concorso all attività di spegnimento degli incendi senza che si si siano registrati incidenti; RITENUTO, pertanto, di dover revocare il limite di cui al punto 3 del dispositivo della determinazione n. G 6977 del 18/05/2017; RITENUTO inoltre di dover stabilire, secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, che la cadenza periodica con la quale verificare la permanenza dei requisiti oggetto della certificazione di cui al presente provvedimento, per i volontari aventi un età pari o superiore a 65 anni, avvenga con cadenza annuale, secondo le indicazioni di cui al dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002; RITENUTO opportuno divulgare la presente determinazione alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini dei medici competenti per il territorio regionale e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all Elenco Territoriale della regione Lazio. DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: l. di revocare il punto 3 del dispositivo della determinazione n. G 6977 del 18/05/2017 che limita ad anni 65 l attività di spegnimento degli incendi sul fronte fuoco da parte dei volontari di protezione civile della Regione Lazio. 2. di prevedere che per i volontari di protezione civile della Regione Lazio, aventi età pari o superiore ad anni 65, l accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità all attività di spegnimento degli incendi boschivi sul fronte fuoco avvenga con cadenza annuale, salvo diversa prescrizione del medico competente che rilascia il giudizio di idoneità e ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche. 3. di dare mandato al Dirigente dell Area Pianificazione e Organizzazione del sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all attuazione della presente determinazione, anche mediante la divulgazione delle informazioni alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini dei medici competenti per il territorio regionale e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all Elenco Territoriale della regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il Direttore Carmelo Tulumello