CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA



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Transcript:

CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 del 25/05/2012 Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL PN 11. L anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 15:30, nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori: CHECCHIN SILVANO BUSATTA STEFANIA SIGNORELLI PIERCARLO MAINARDI LOREDANA CHINELLATO GIANPIER DA LIO RICCARDO BUIATTI GIANPIETRO LAZZARO MATTEO SINDACO VICE SINDACO ASSENTE Partecipa alla seduta il Dott.Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea Il Sig.Silvano Checchin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. SINDACO Silvano Checchin SEGRETARIO GENERALE Guido Piras REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (artt. 124-125 D.Lgs.267/2000) Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 31/05/2012 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio online del Comune in data 31/05/2012, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data 11/06/2012. IL MESSO Nicola Bovo IL SEGRETARIO GENERALE Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE Premesso: che con deliberazione di Consiglio Comunale n 36, del 19/04/2004 è stato approvato il Piano norma n 11; che in data 14.06.2004 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica, rogante Dott. Giuseppe Rasulo, Rep. 46426, racc. 15916; che, in data 20/06/2005. è stato rilasciato il permesso di costruire n 107 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, opere che sono iniziate in data 12.09.05; che in data 09/05/2011, prot. com.le n. 13054 perveniva da parte della Ditta Lottizzante al settore urbanistica e edilizia sservizio Urbanistica, richiesta di variante al piano attuativo; che la richiesta di variante trova giustificazione dalla presenza del vincolo dato dalla presenza della linea dell elettrodotto, che di fatto determina delle consistenti limitazioni alle scelte progettuali relative all edificazione del Lotto n 1; verificato che la variante proposta riguarda prevalentemente il lotto n 1 oltreché sensibili modifiche all art. 7 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Attuativo relative alle modalità di realizzazione delle coperture degli edifici; accertato che la proposta presentata prevede la realizzazione di volumi che verrebbero realizzati a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione e che tale diversa distribuzione dei nuovi volumi deriva anche dalla necessità di conciliare le esigenze della nuova edificazione con la presenza, in prossimità del lotto, dell elettrodotto che costituisce un effettiva limitazione nella distribuzione planivolumetrica degli edifici; ricordato che i vigenti articoli 4 e 7 delle norme tecniche di attuazione del Pua approvato prevedono quanto segue: veicolare sarà di ml. 5 con l eccezione dell edificio sul lotto n 1 che potrà realizzarsi a ml. 2 dalla viabilità e ciò per particolari necessità di uno dei colottizzanti ; art. 7 ( ) le coperture dovranno essere a falde e su di esse potranno essere ricavati abbaini e terrazze, come consentito dalle vigenti norme. La dimensione delle terrazze sul tetto non dovrà complessivamente superare il 50 % della superficie coperta del fabbricato ; il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio o cemento ad impasto colorato o coppi. rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, i proprietari del lotto chiedono la modifica degli artt. 4 e 7 delle norme tecniche di attuazione e precisamente: veicolare sarà di ml. 5. All interno del lotto n 1,la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti potrà essere inferiore a ml. 10, ma sempre non inferiore a ml. 6,00. Il raggio minimo dovrà essere maggiore o uguale a mt. 6,00. art. 7 ( ) le coperture dovranno essere a falde o a volta o piane e su di esse potranno essere ricavati abbaini e terrazze, come consentito dalle vigenti norme. La dimensione delle terrazze sul tetto non dovrà complessivamente superare il 50 % della superficie coperta del fabbricato; il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio o cemento ad impasto colorato o coppi o in lamiera metallica. accertato che tale richiesta non comporta aumento del carico urbanistico, delle superfici e dei volumi del piano attuativo approvato; richiamato l articolo 20 Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e succ. modifiche e integrazioni e, in particolare, i commi 13 e 14; rilevato che la presente variante, sottoscritta dai soli titolari delle aree incluse nella variante, non incide sui criteri informatori del PUA; accertato altresì che la variante oggetto del presente provvedimento contiene precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e che pertanto gli interventi di nuova costruzione previsti

potranno essere attuati anche attraverso la denuncia di inizio attività d.i.a. (in alternativa al permesso di costruire) come specificamente previsto dall articolo 22 comma terzo del Testo unico in materia edilizia d.p.r. 380/2001; visto il parere espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento; visto l art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; A unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; Con votazione unanime e palese DELIBERA 1. Di adottare, ai sensi dell articolo 20 L.R. 11/2004, la variante al Piano Norma n 11, consistente nella modifica agli artt. 4 e 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Lottizzazione Piano Norma n 11 e nella modifica del limite di inviluppo del lotto n., il tutto precedentemnete approvato con deliberazione consiliare n 36, del 19/04/2004, secondo i contenuti e gli elaborati di seguito indicati: MODIFICHE ARTICOLO 4 DELLE NTA: Testo attuale veicolare sarà di ml. 5 con l eccezione dell edificio sul lotto n 1 che potrà realizzarsi a ml. 2 dalla viabilità e ciò per particolari necessità di uno dei colottizzanti Testo modificato veicolare sarà di ml. 5. All interno del lotto n 1,la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti potrà essere inferiore a ml. 10, ma sempre non inferiore a ml. 6,00. Il raggio minimo dovrà essere maggiore o uguale a mt. 6,00. MODIFICHE ARTICOLO 7 DELLE NTA: Testo attuale art. 7 ( ) le coperture dovranno essere a falde e su di esse potranno essere ricavati abbaini e terrazze, come consentito dalle vigenti norme. La dimensione delle terrazze sul tetto non dovrà complessivamente superare il 50 % della superficie coperta del fabbricato; il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio o cemento ad impasto colorato o coppi. Testo modificato art. 7 secondo allinea le coperture dovranno essere a falde o a volta o piane e su di esse potranno essere ricavati abbaini e terrazze, come consentito dalle vigenti norme. La dimensione delle terrazze sul tetto non dovrà complessivamente superare il 50 % della superficie coperta del fabbricato ; il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio o cemento ad impasto colorato o coppi o in lamiera metallica. ELABORATI GRAFICI a. Tav. 1 Planimetria, estratto mappa, calcoli Legge 122/89; prot. 6114/2012; b. Tav. 2 Pianta Piano terra; prot. 6114/2012; c. Tav. 3 Pianta Piano primo; prot. 6114/2012; d. Tav. 4 Pianta Piano copertura; prot. 6114/2012; e. Tav. 5 Sezioni S1 e S2; prot. 6114/2012; f. Tav. 6 Sezioni S3 e S4; prot. 6114/2012; g. Tav. 7 Prospetti; prot. 6114/2012; h. NTA prot. 12455/2012

2. Che la variante oggetto del presente provvedimento contiene precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e che pertanto gli interventi di nuova costruzione previsti potranno essere attuati anche attraverso la denuncia di inizio attività d.i.a. (in alternativa al permesso di costruire) ai sensi art. 22 comma terzo del Testo unico in materia edilizia d.p.r. 380/2001; 3. Di dare mandato al settore urbanistica e edilizia servizio urbanistica, affinché la variante al Piano Attuativo adottata sia depositata presso la Segreteria comunale a disposizione del pubblico per 10 gg. consecutivi, dell avvenuto deposito sia data notizia mediante avviso pubblicato all albo comunale e mediante l affissione di manifesti e che decorso il periodo di deposito nei successivi 20 giorni chiunque possa formulare osservazioni sulla variante al Piano attuativo adottata, così come previsto dal comma 3 dell articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme sul governo del territorio ; Con successiva separata votazione unanime e palese: LA GIUNTA COMUNALE Considerato che, ai fini dell approvazione della variante ad un piano urbanistico attuativo, la normativa regionale prevede un procedimento amministrativo articolato e complesso e tale da garantire, attraverso le fasi del deposito, della pubblicazione e del periodo assegnato per la presentazione da parte dei cittadini di eventuali osservazioni/opposizioni la pubblicizzazione dello stesso; Con successiva separata votazione unanime e palese DELIBERA 1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI COMPETENZA ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PN 11. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÁ TECNICA del presente provvedimento. IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA Fiorenza Dal Zotto