REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Documenti analoghi
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST LAUREAM. Art. 1 Oggetto del Regolamento

IL RETTORE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

POLITECNICO DI TORINO REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L ATTIVAZIONE DI BORSE PER ATTIVITA DI RICERCA

Rep. n. 411/2012 prot. n.18961/i/003 del GG/AA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.1, COMMA 12, LEGGE n.

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI (approvato con Decreto Rettorale n.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L ' I N S U B R I A DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E MORFOLOGICHE

Università di Modena e Reggio Emilia Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa Via Glauco Gottardi Modena, Italia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA DI RICERCA

"Sviluppo di un portale per il supporto della valutazione dei rischi delle lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA

Il RETTORE. Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Segreteria del Dipartimento. Piano 1 Uff

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

Le borse di studio e gli affidamenti a personale estraneo

DECRETO RETTORALE N Modifiche al "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" IL RETTORE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione degli ASSEGNISTI DI RICERCA dell Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi

BANDO DI SELEZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

BANDO DI SELEZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA

IL RETTORE. vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l istituzione del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

BANDO DI SELEZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA DIPARTIMENTO DI MEDICINA

la L , n.590 ed, in particolare, l art.11, relativo all istituzione di questo Ateneo statale;

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L ' I N S U B R I A DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E MORFOLOGICHE

Regolamento Assegni di ricerca (ai sensi dell art. 22 L. 240/2010)

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli

Centro di ricerca Interdipartimentale sulla Earth Critical Zone per il supporto alla gestione del paesaggio e dell agroambiente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bando per l attribuzione di contratti di tutorato Rif. Prot. 886 Rep. n. 70/2017 del 12/10/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA

IL RETTORE. il comma 3 dell'art. 4 della legge , n. 210, relativo al conferimento delle suindicate borse di studio;

Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R. n. 245 del )

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL ART.51- COMMA 6 DELLA LEGGE 449/97 E AL D.M.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

BANDO N. 3/2016 B.E. BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL

Ufficio Atti Normativi. ART. 1 Oggetto, finalità e requisiti

ART. 2 Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di:

DECRETO RETTORALE N. 9365

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE

c. per Commissione la Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO IL RETTORE

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA

ART. 3. La selezione avviene per titoli ed esami.

BANDO DI CONCORSO PER L ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA BSR 14/2017

BANDO DI SELEZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.

IL VICEPRESIDENTE EMANA. Il seguente bando di selezione per la copertura del tutorato di cui alle premesse per l a.a. 2016/17.

REP. N. 37/2016 PROT. N. 477 DEL 10/11/2016

la richiesta del prof. Gaetano Fusco del 13 settembre 2017 per l assegnazione di una borsa di ricerca

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI ADDESTRAMENTO PER TECNICI DIPLOMATI DA FORMARE ALL INTERNO DEI PROPRI LABORATORI

Articolo 1. è indetta

BORSE DI STUDIO/RICERCA (Borse non ministeriali)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI MASTER

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L ' I N S U B R I A DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E MORFOLOGICHE

Il candidato, per ottenere l idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 6/10 dei punti disponibili.

ART. 3. La selezione avviene per titoli ed esami.

Via Perrone, Novara Italia Tel Fax

PROT. 587/2016 CLASS. VII/1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Dipartimento di Fisica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI FISICA ETTORE PANCINI DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 42 DEL 22/12/2016 IL DIRETTORE

Padova, 30/11/2017 Prot. n Anno 2017 Tit. III Cl. 13 Fasc. 49 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE TORACICHE E VASCOLARI IL DIRETTORE

Emanato con D.R. n del Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012 In vigore dal 29 maggio 2012

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Decreto del Direttore

REGOLAMENTO PROFESSORI A CONTRATTO

Regolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre Art.

(Rif. BORSA DI RICERCA FII) ART. 1

Università degli studi di Palermo

REGOLAMENTO PER RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO FEDERICO CAFFÈ CORRADINO D ASCANIO (FONDAZIONE C.RI.FO.S.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA

BANDO DI CONCORSO PER 1 BORSA PER ATTIVITÀ DI RICERCA PROMOSSA DAL DIPARTIMENTO DI AUTOMATICA E INFORMATICA

pubblicato sull Albo Ufficiale (n. 4014) dal 25 giugno al 31 luglio 2015 DECRETA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

ART. 4 (Domanda di ammissione) La Borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli e riservata soltanto a studenti iscritti al 3 anno

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI

Transcript:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA Aggiornato secondo la normativa vigente (Legge 35/2012) Emanato con D.R. n. 5 del 19.01.2016 1

Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina l attivazione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca. 2. Le borse di cui al presente regolamento possono essere finanziate con fondi provenienti da progetti di ricerca, convenzioni, contratti, contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario. Art. 2 Attivazione delle borse 1. L attivazione della borsa deve essere richiesta dal titolare della ricerca al Rettore. La richiesta può essere avanzata dopo aver ricevuto comunicazione formale della assegnazione dei fondi e dopo aver acquisito il parere positivo della struttura cui afferisce il titolare della ricerca. 2. Nella richiesta devono essere indicati: a) tema della ricerca b) durata della borsa c) ammontare della borsa d) competenze e titoli richiesti per l assegnazione e) struttura presso la quale verrà svolta la ricerca f) fondi di ricerca su cui andrà a gravare la borsa. 3. La richiesta dovrà inoltre indicare il professore o il ricercatore, quando distinto dal titolare della ricerca, che seguirà l attività del borsista, anche ai fini del coordinamento con le altre ricerche svolte nella stessa struttura. Art. 3 Strutture di ricerca 1. L attività di ricerca sarà svolta presso l Università per Stranieri di Perugia o presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca. 2. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo quanto stabilito dalla struttura. 3. Lo svolgimento dell attività da parte del borsista presso una struttura esterna deve essere oggetto di apposito accordo. Art. 4 Destinatari delle borse 1. Le borse sono destinate a laureati italiani o stranieri che non abbiano superato i 35 anni di età in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. n. 270/2004 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea conseguito secondo l ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale, oppure di un titolo accademico conseguito presso Università straniere riconosciuto idoneo. Il titolo estero deve essere equiparabile per durata e contenuto ai titoli sopraelencati. L equipollenza di titoli rilasciati da istituzioni estere dovrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice. 2

Art. 5 Durata delle borse 1. Le borse hanno durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 24 mesi. Al momento dell attivazione, le borse devono avere la copertura finanziaria per l intera durata. 2. Il rinnovo di una borsa è proposto dal titolare della ricerca ed è autorizzato dal Rettore. Art. 6 Importo delle borse 1. L importo della borsa è fissato nel bando di selezione e non può superare l importo annuo della borsa di studio assegnata per i dottorati di ricerca. 2. Le borse sono corrisposte in rate mensili posticipate previa acquisizione della documentazione di svolgimento della ricerca dal professore o ricercatore di cui all art. 2 comma 3. Art. 7 Bando 1. Il bando è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nel sito web dell Ateneo per un periodo non inferiore a 15 giorni. 2. Il bando deve contenere le indicazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) dell art. 2, le modalità e la data entro la quale devono essere presentate le domande. 3. Le domande dovranno essere indirizzate al Rettore. Art. 8 Selezione dei candidati 1. Per la selezione dei candidati il Rettore nomina apposita Commissione presieduta dal responsabile del progetto di ricerca e composta da altri due membri appartenenti alla struttura di afferenza del titolare. Qualora richiesto dall Ente finanziatore o qualora richiesto dal titolare della ricerca uno dei due membri della struttura di afferenza potrà essere sostituito con una persona di indiscussa competenza nel settore scientifico- disciplinare al quale inerisce il programma della borsa. Su richiesta del titolare della ricerca può essere previsto un rimborso spese per i membri esterni utilizzando esclusivamente i fondi del progetto senza alcuna spesa a carico dell Ateneo. 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel bando, la Commissione valuta i candidati sulla base del curriculum e dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa. 3. Il colloquio può avvenire anche per via telematica utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via Skype. I candidati dovranno chiedere espressamente di avvalersi della modalità telematica nella domanda di partecipazione, fornendo il proprio contatto Skype e garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio è dotata di webcam, indispensabile per il riconoscimento del candidato, ed è provvista di microfono e cuffie/casse audio. All inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento identificativo inviato assieme alla domanda. I colloqui telematici si svolgono nello stesso giorno dei colloqui dei candidati presenti in loco, secondo l ordine e gli orari 3

stabiliti dalla Commissione e comunicati unitamente alla graduatoria degli ammessi. Il colloquio telematico è pubblico e potrà essere seguito dal pubblico presso il locale sopra indicato. 4. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e dell eventuale colloquio. 5. Il verbale contenente la graduatoria viene inviato al Rettore per l approvazione degli atti e per il conseguente provvedimento di conferimento delle borse. 6. La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale. Art. 9 Incompatibilità La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l integrazione dei soggiorni all estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall Ateneo. È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento delle borse di studio di cui al presente regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o struttura che emana il bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Università. Art. 10 Rinnovo Le borse possono essere rinnovate, il rinnovo viene disposto con decreto rettorale. La borsa non può avere comunque una durata complessiva superiore ai 24 mesi. Art. 11 Disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa 1. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 2. Le borse di studio di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia. 3. L Università per Stranieri di Perugia provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell Università nonché all esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista può provocare. 4. Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente. Art. 12 Rinuncia decadenza 4

1. In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l ordine delle rispettive graduatorie. 2. La decadenza dal diritto alla borsa è prevista per coloro che non dichiarano di accettarla nel termine stabilito dall amministrazione. 3. Il borsista che, dopo aver iniziato l attività di ricerca in programma, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, segnalate dal titolare della ricerca, può essere dichiarato decaduto dall ulteriore godimento della borsa. 4. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Rettore su proposta motivata del responsabile della ricerca, sentito l interessato. Art. 13 Relazione finale 1. Al termine della durata della borsa, i borsisti sono tenuti a trasmettere all Amministrazione universitaria una relazione particolareggiata sull attività svolta, munita del visto del titolare del fondo di ricerca e di quello del professore o ricercatore, di cui all art. 2, comma 3, ove distinti dal titolare. 2. La proprietà dei risultati della ricerca nonché la pubblicazione degli stessi è regolata dalla Convenzione. 5