Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino. Art. 1

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DECRETO 25 maggio 1994 n.49 (pubblicato il 26 maggio 1994) Attuazione accordi Governo-Sindacati di cui all'art.19 della Legge 17 settembre 1993 n.106 concernente il personale docente di ogni ordine e grado di scuola. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l'art.19 della Legge 17 settembre 1993 n.106; Vista la delibera del Congresso di Stato n.63 del 16 maggio 1994; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art. 1 Lo stato giuridico del personale insegnante in ogni ordine e grado di Scuola viene modificato in relazione alla funzione docente che, oltre a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 108 del 1 Dicembre 1982 ai punti a), b), d), e), f), g), h), comprende la funzione di programmazione e di ricerca, nonchè quella di formazione continua intesa quale diritto/dovere del docente. Le funzioni di documentazione e informazione, attività di biblioteca, tutoraggio, orientamento, supporto formativo e sostegno, coordinamento, sono esplicate dal personale docente della Dotazione Organica Aggiuntiva, dai docenti distaccati dall'insegnamento del Centro di Documentazione, dal personale docente che abbia optato per esplicare le attività previste dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106. Art. 2 I titoli di studio richiesti per l'insegnamento nella Scuola di ogni ordine e grado sono i seguenti: - Scuola dell'infanzia: laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia; - Scuola Elementare: laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola Elementare; - Scuola Secondaria Inferiore: titolo o laurea previsto per i posti di insegnamento come sancito dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106 e corso biennale universitario di specializzazione abilitante all'insegnamento; - Scuola Secondaria Superiore: titolo o laurea previsto per i posti di insegnamento come sancito dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106 e corso biennale universitario di specializzazione abilitante all'insegnamento.

Per l'insegnamento di educazione Fisica è richiesto il titolo universitario ISEF e corso biennale universitario di specializzazione abilitante all'insegnamento. Per l'insegnamento di lingua inglese nella Scuola Elementare è richiesta la laurea prevista per i posti di insegnamento come sancito dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106 e corso biennale universitario di specializzazione abilitante all'insegnamento. Art. 3 A partire dall'anno scolastico 1993/94 e fino a quando non saranno attivati e completati nel loro primo ciclo i corsi di laurea abilitanti all'insegnamento ed i corsi biennali universitari di specializzazione abilitanti all'insegnamento, di cui all'art. 2, i titoli di studio richiesti per l'insegnamento nella Scuola di ogni ordine e grado sono i seguenti: - Scuola dell'infanzia: titolo professionale specifico e laurea equipollente o titolo professionale specifico e corso di perfezionamento biennale attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino, di cui al successivo art. 7; - Scuola Elementare: diploma di Istituto Magistrale e laurea equipollente o diploma di Istituto Magistrale e corso di perfezionamento biennale attivato dal dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino, di cui al successivo art. 7; - Scuola Secondaria Inferiore, Lingua inglese nella Scuola Elementare, Educazione Fisica: titolo o laurea prevista per i posti di insegnamento come sancito dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106 e corso universitario almeno biennale equipollente oppure titolo o laurea prevista per i posti di insegnamento e corso di specializzazione biennale attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino, di cui al successivo art. 7; - Scuola Secondaria Superiore: titolo o laurea prevista per i posti di insegnamento, come sancito dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106 e corso universitario almeno biennale equipollente oppure titolo o laurea previsto per i posti di insegnamento e corso di specializzazione biennale attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino, di cui al successivo art. 7. Per laurea equipollente per la Scuola dell'infanzia si intende: laurea in Pedagogia, Scienze dell'educazione, Psicologia. Per laurea equipollente per la Scuola Elementare si intende: una laurea relativa all'area umanistica - letteraria o all'area scientifica. Per corso equipollente per la Scuola Secondaria Inferiore e Superiore, per Lingua inglese nella Scuola Elementare, per Educazione Fisica, si intende un corso di studio universitario post laurea, attinente all'area di insegnamento umanistico-letterario o scientifico-tecnologico almeno biennale con esami e tesi finale, rilasciato dalle Università e regolarmente riconosciuto oppure un dottorato di ricerca post-laurea, attinente all'area di insegnamento umanistico-letteraria o scientificotecnologico almeno biennale, oppure una seconda laurea. Art. 4 I titoli di studio di cui all'art. 3 restano validi per l'insegnamento anche successivamente all'entrata in vigore dei titoli di cui all'art. 2, solo se conseguiti nei termini di cui al primo comma dell'art. 3.

Il riconoscimento dei titoli di studio è previsto anche per coloro che, alla data dell'attivazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 2, risultano già iscritti ai corsi equipollenti di cui all'art. 3, il cui titolo finale dovrà essere conseguito con una tolleranza di due anni per il corso di laurea ed un anno per i corsi di perfezionamento o specializzazione. Per quanto attiene i corsi di perfezionamento per la Scuola dell'infanzia e la Scuola Elementare, e di specializzazione per la Scuola Secondaria Inferiore e Superiore, attivati dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino, i titoli dovranno essere acquisiti entro tre anni dall'iscrizione ai corsi stessi. Art. 5 A partire dal termine dell'anno accademico 1993/94 (fine Febbraio 1995) e fino al completamento dei corsi per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 2, coloro che si iscrivono per la prima volta alle graduatorie dovranno essere in possesso dei titoli di cui al precedente art. 3. Coloro che non sono in possesso dei titoli di cui all'art. 3 dovranno presentare la documentazione di iscrizione al corso di perfezionamento attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino per la graduatoria della Scuola dell'infanzia ed Elementare e la documentazione di iscrizione al corso di specializzazione biennale attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino per le graduatorie della Scuola Secondaria Inferiore, Scuola Secondaria Superiore, per la graduatoria di lingua inglese nella Scuola Elementare, per la graduatoria di Educazione Fisica o presentare la documentazione di iscrizione ad un corso di laurea equipollente per le graduatorie della Scuola dell'infanzia ed Elementare o iscrizione ad un corso di perfezionamento o specializzazione equipollente di cui all'art. 3 per le graduatorie della Scuola Secondaria Inferiore e Superiore. Completati gli inquadramenti, gli insegnanti che risultano fuori graduatoria, a seguito di conferimento di incarico a tempo indeterminato, mantengono la posizione acquisita come previsto dall'art. 17 della legge 17 Luglio 1979 n. 41, a condizione che frequentino il corso di formazione di primo e secondo livello attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino. Gli insegnanti che ad inquadramenti terminati non risultano in ruolo possono iscriversi nelle graduatorie qualora stiano frequentando il corso di formazione pluriennale di primo e secondo livello attivato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino purchè abbiano un'anzianità nella qualifica di insegnante di almeno due anni (punti 3,60 per la Scuola dell'infanzia ed Elementare, punti 12 per la Scuola Secondaria Inferiore e Superiore) e una permanenza in graduatoria di anni 3 al termine dell'anno scolastico 199293. Completati gli inquadramenti di cui alla legge 17 Settembre 1993 n. 106, gli insegnanti di ruolo possono iscriversi nelle graduatorie per l'insegnamento nello stesso ordine o in altri ordini di scuola qualora stiano frequentando il corso di formazione pluriennale di secondo livello attivato dal Dipartimento della formazione dell'università degli Studi di San Marino relativo all'ordine di scuola nella quale risultano di ruolo. Per attestare la frequenza degli insegnanti ai corsi di formazione quadriennali, ai fini dell'iscrizione in graduatoria, annualmente il Coordinatore del Dipartimento Istruzione e Cultura, su richiesta dell'ufficio del Personale, rilascerà allo stesso Ufficio la certificazione relativa.

I corsi di formazione frequentati in un ordine di scuola sono validi per l'iscrizione nelle graduatorie e per l'ammissione ai concorsi in altri ordini di scuola fatto salvo il possesso del titolo base previsto per i posti di insegnamento nella Scuola Secondaria Inferiore e Superiore di cui alla legge 17 Settembre 1993 n. 106. Per i laureandi si riconferma la possibilità di iscriversi nelle graduatorie nei termini previsti dalla legge 17 Luglio 1979 n. 41. Art. 6 Gli insegnanti in ruolo che hanno un'anzianità nell'insegnamento di almeno dieci anni e che stanno frequentando il corso di formazione quadriennale universitario hanno diritto all'inquadramento al livello previsto dalla legge n. 106 del 17 Settembre 1993, a partire dal 1 Gennaio 1993. Per gli insegnanti di ruolo che non hanno l'anzianità di servizio nell'insegnamento di almeno dieci anni, il passaggio al livello previsto dalla legge n. 106, sopra citata, avverrà al compimento del decimo anno di servizio purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente Decreto. Al termine dei corsi di formazione quadriennale e dei recuperi previsti verrà effettuata, da parte del Dipartimento Istruzione e Cultura, una verifica relativa alla regolarità della frequenza obbligatoria ai corsi stessi e verrà rilasciata una documentazione a convalida della partecipazione al corso per l'intera durata e orario. Per gli insegnanti già in possesso dei titoli equipollenti di cui all'art. 3, gli anni di servizio nella qualifica richiesti per l'inquadramento nel livello di cui alla legge Settembre 1993 n. 106, sono ridotti a otto. Gli insegnanti di ruolo mantengono la titolarità del posto e della cattedra occupati. Gli insegnanti che sono collocati a riposo dopo la data del 1 Gennaio 1993, hanno diritto all'inquadramento nel livello previsto dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106, con l'obbligo di frequentare il corso di formazione fino al momento del collocamento a riposo. Il medesimo diritto è riconosciuto a coloro che sono pensionati prima dell'attivazione dei corsi di formazione, solo se pensionati dal 1 Gennaio 1993. Gli insegnanti che accederanno all'insegnamento con i titoli di cui all'art. 2 o con i titoli di laurea o corsi equipollenti di cui all'art. 3 comma 2,3,4 acquisiranno il livello previsto dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106 dopo sei anni di servizio nella qualifica per la Scuola dell'infanzia ed Elementare e quattro anni di servizio nella qualifica per la Scuola Secondaria Inferiore e Superiore, Lingua Inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica. Nel periodo che precede, agli insegnanti di cui sopra, verrà corrisposto il livello immediatamente inferiore. Art. 7 A partire dall'anno accademico 199495 e con la possibilità di iscrizione da Giugno 1994, il Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino attiverà per un ciclo i seguenti corsi :

a) perfezionamento per la Scuola dell'infanzia; b) perfezionamento per la Scuola Elementare; c) specializzazione per la Scuola Secondaria Inferiore, Lingua Inglese nella Scuola Elementare, Educazione Fisica; d) specializzazione per la Scuola Secondaria Superiore. Il piano di attivazione dei corsi verrà predisposto dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi della Repubblica di San Marino di intesa con il Dicastero alla Pubblica Istruzione. I corsi avranno una durata di anni 2, con frequenza obbligatoria, e sarà prevista una tesi finale. A coloro che avranno frequentato con risultati positivi i corsi di cui alle lettere a) e b), previa certificazione del Dipartimento della Formazione, verrà rilasciato dal Dicastero alla Pubblica Istruzione un attestato di perfezionamento valido per l'accesso all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia o Scuola Elementare. A coloro che avranno frequentato con risultati positivi i corsi di cui alle lettere c) e d) previa certificazione del Dipartimento della Formazione, verrà rilasciato dal Dicastero alla Pubblica Istruzione un attestato di specializzazione valido per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria Inferiore, Superiore, Lingua Inglese nella Scuola Elementare, Educazione Fisica. Art. 8 Il Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino attiva corsi di formazione quadriennale per sessanta ore annuali, articolati nei livelli che seguono: a) 1 livello della durata di venti ore, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio; b) 2 livello della durata di quaranta ore, da effettuarsi nell'ambito delle sedici ore mensili di servizio. La partecipazione ai suddetti corsi è obbligatoria anche ai fini della verifica di cui all'art. 6. Gli insegnanti in ruolo, in possesso dei titoli equipollenti di cui all'art. 3 comma 2, 3 e 4, sono esonerati dalla frequenza al corso di 2 livello, fatta eccezione per il corso di formazione su "Handicap e disagio giovanile", solo ai fini dell'acquisizione del livello previsto dalla legge 17 Settembre 1993 n. 106. L'articolazione dei piani di formazione deve garantire la continuità della linea pedagogico-didattica in relazione a programmi contenuti e linea di docenza, nel rispetto delle competenze demandate per legge al Collegio dei Docenti. I corsi di formazione quadriennale, i corsi di perfezionamento, di specializzazione attivati dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino, sono parificati a tutti gli effetti ai titoli di cui agli Artt.2 e 3 per l'insegnamento, per l'acquisizione del ruolo o per l'ammissione a concorsi.

I bandi di concorso per la copertura dei posti di insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola dovranno, nella fase transitoria, prevedere il diritto di partecipazione anche per gli insegnanti che non hanno completato i corsi di cui al comma precedente. Gli stessi bandi dovranno contenere la condizione vincolante che il docente vincitore del concorso completi i corsi stessi entro i tempi previsti dal presente Decreto. Art. 9 Per quanto riguarda le norme attuattive della fase degli inquadramenti successivi alla Legge 17 Settembre 1993 n. 106, si adottano i seguenti criteri: a) gli insegnanti non in ruolo e che al termine dell'anno scolastico 1992/93 hanno sommato un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno sei anni, accedono al ruolo sulla base dei titoli di studio e di servizio di cui alla graduatoria 1993/94 e della frequenza obbligatoria al corso di formazione pluriennale di 2 livello organizzato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino; b) gli insegnanti non in ruolo e con un'anzianità di servizio nella qualifica di meno di sei anni e almeno due anni, accedono al ruolo sulla base della graduatoria 1993/94 e della frequenza obbligatoria al corso di formazione pluriennale di 2 livello organizzato dal Dipartimento della Formazione dell'università degli Studi di San Marino e concorso di idoneità con colloquio sulle materie professionali trattate nei corsi di formazione di cui all'art. 8. Sono esonerati dal concorso di idoneità coloro che hanno già sostenuto un concorso attivato nell'ordine di scuola in cui vengono inquadrati e sono risultati idonei; c) gli insegnanti in ruolo accedono al ruolo nella nuova qualifica ed acquisiscono direttamente il posto previsto dalla Legge 17 Settembre 1993 n. 106 sulla base degli incarichi a tempo indeterminato conferiti prima dell'anno scolastico 1993/94 o secondo le graduatorie relative all'anno scolastico 1993/94; d) gli insegnanti che non sono in ruolo e con un'anzianità di servizio nella qualifica inferiore ai due anni accedono al ruolo con concorso pubblico. L'assegnazione definitiva di sede all'interno di uno stesso ordine di scuola per i posti di nuova istituzione e per quelli che si siano resi vacanti nelle diverse sedi avverrà prima dell'inizio dell'anno scolastico 1994/95, in seguito all'effettuazione dei trasferimenti interni alla scuola. Tali trasferimenti verranno effettuati solo nel caso che i posti delle diverse sedi scolastiche non siano stati messi almeno una volta a trasferimento. Art. 10 Le disposizioni contenute nel presente Decreto si applicano anche per i docenti del Centro di Formazione Professionale, in analogia a quanto previsto per i docenti della Scuola Secondaria Inferiore (Legge 4 Marzo 1993 n. 37). I CAPITANI REGGENTI Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 maggio 1994/1693 d.f.r.

Alberto Cecchetti - Fausto Mularoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari