BANDO PUBBLICO Contributi per impianti fotovoltaici

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL INDUSTRIA BANDO PUBBLICO Contributi per impianti fotovoltaici Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA 2007) Deliberazioni Giunta Regionale n. 25/44 del 3 luglio 2007 e n. 36/2 del 18 settembre 2007 PREMESSA La Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 nell ambito dell art. 24 Interventi a favore del sistema industriale, ha previsto al comma 1 di favorire la diffusione delle energie rinnovabili e di autorizzare, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kw. Con deliberazione n. 25/44 del 3 luglio 2007, la Giunta Regionale ha approvato le direttive di attuazione dell intervento. Con successiva deliberazione n. 36/2 del 18 settembre 2007, la Giunta Regionale, visto il parere espresso ai sensi dell art. 11, comma 3, della L.R.14.2.2005, n. 7 dalla VI Commissione del Consiglio Regionale, ha approvato in via definitiva tali direttive. Le Direttive di attuazione, d ora in poi Direttive, disciplinano l erogazione alle PMI e ad altri soggetti privati di contributi in conto capitale a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica. A tali Direttive si deve far riferimento per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando. ART. 1 FINALITA E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA 1. Il presente Bando, disciplina l erogazione di contributi in conto capitale a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica ai sensi dell art. 24, comma 1, della L.R. 29.5.2007, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2007). 2. Lo stanziamento complessivo ammonta a euro 15 milioni così suddivisi: euro 10 milioni, destinati alla imprese, disponibili sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026 del Bilancio di previsione per l anno 2007; euro 5 milioni, destinati alle persone fisiche e agli altri soggetti privati diversi dalle PMI, sulla UPB S04.01.003 Cap.SC04.0034 del Bilancio di previsione per l anno 2007. 1

ART. 2 NORMATIVA E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 12 gennaio 2001 n. 70/2001 della Commissione relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.U.E. L.10 del 13.12.2001, come modificato dal Regolamento (CE) 25 febbraio 2004 n. 364/2004 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.63 del 28.2.2004, dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.358 del 16.12. 2006, e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2006 n. 1976/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.368 del 23.12.2006. 2. Il presente bando non si estende: a) alle imprese operanti nei settori aventi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE relativi alla concessione di aiuti di Stato; b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla fabbricazione, alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari; c) agli aiuti ad attività connesse all esportazione, cioè agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all attività di esportazione; d) agli aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; e) agli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera; f) alle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla G.U.U.E. C.244 del 1 ottobre 2004. ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 1. Possono accedere agli aiuti: a) Persone fisiche; b) Condomini di unità abitative e/o di edifici; c) Altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese; d) Piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Sardegna, con esclusione delle imprese operanti nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica. 2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità: a) l applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria; 2

b) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; c) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa. 3. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. ART. 4 INTERVENTI AGEVOLABILI E REQUISITI OGGETTIVI DELL IMPIANTO 1. Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw, rientranti nelle tipologie b2 e b3 di cui all art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007. 2. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria del presente Bando sul BURAS. 3. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del citato D.M. 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti. 5. Gli impianti devono essere ubicati in Sardegna. ART. 5 MISURA DEGLI AIUTI E CUMULABILITA 1. L aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese ammissibili così come definite al successivo art. 6, sostenute per la realizzazione dell impianto fotovoltaico. 2. L aiuto è concesso a condizione che l investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni e che l apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non sia inferiore al 25% dell investimento ammesso. 3. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. conto energia ). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie. 3

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI 1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando, purché sostenute dopo la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari sul BURAS, le spese relative a: a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti; b) Installazione e posa in opera degli impianti ; c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all installazione degli impianti; d) Spese per la connessione dell impianto alla rete elettrica; e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti. 2. Le spese di cui alla lett. e) del comma 1 sono ammissibili, nella misura massima del 5% del costo complessivo dell intervento. 3. Limitatamente alle spese ammissibili di cui al comma 1, lettere da a) ad e), il valore massimo del costo ammissibile dell investimento, al netto dell IVA, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula: C = 6.000 + 4.500/P dove : - C è il costo massimo ammissibile in /kw, - P è la potenza nominale dell impianto in kw. 4. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall uso previsto per almeno cinque anni. 5. I costi si intendono al netto dell IVA e di ogni altro onere accessorio. ART.7 CRITERI DI PRIORITA PER LA VALUTAZIONE 1. L intervento si attua attraverso bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria. 2. Il criterio di priorità è costituito dalla minor percentuale di contributo pubblico richiesto. A parità di percentuale, si tiene conto dell ordine cronologico di spedizione della domanda. ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. I soggetti di cui all art. 3 presentano, entro il termine del 20.11.2007, domanda di accesso agli aiuti redatta sulla modulistica allegata al presente Bando, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, accompagnata dalla documentazione e dichiarazioni richieste. 4

2. Non saranno ammesse ad istruttoria le domande pervenute oltre la data del 7.12.2007, anche se spedite entro il termine indicato nel comma precedente. 3. Nella domanda sono indicati i costi di realizzazione dell intervento, inclusi quelli presunti per la connessione dell impianto alla rete elettrica (art. 4, Allegato A, Delibera AEEG n. 89/07 dell 11.4.2007), e i tempi di avvio e conclusione dei lavori. 4. I soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) presentano la domanda redatta sulla base dell Allegato A Modulo di domanda per Persone fisiche e soggetti privati diversi dalle imprese allegando: a) scheda tecnica dell impianto di cui all allegato C timbrata e firmata da tecnico iscritto ad albo di ordine/collegio professionale competente per la tipologia di intervento; b) fotocopia del documento di identità del richiedente, se persona fisica, o del legale rappresentante, negli altri casi; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (conforme all allegato D), con la quale si attesta: > di essere proprietario dell immobile destinato alla installazione dell impianto fotovoltaico, ovvero > di avere altro titolo di disponibilità giuridica dell immobile (contratto di locazione, diritto reale di godimento, ecc.) indicandone natura, decorrenza e durata. In tal caso, occorre, inoltre, l autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell immobile alla installazione dell impianto; 5. I soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera d) presentano la domanda redatta sulla base dell Allegato B Modulo di domanda per PMI allegando: a) scheda tecnica dell impianto di cui all allegato C timbrata e firmata da tecnico iscritto ad albo di ordine/collegio professionale competente per la tipologia di intervento; b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell impresa; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (conforme all allegato D), con la quale si attesta: > di essere proprietario dell immobile destinato alla installazione dell impianto fotovoltaico, ovvero > di avere altro titolo di disponibilità giuridica dell immobile (contratto di locazione, diritto reale di godimento, ecc.) indicandone natura, decorrenza e durata. In tal caso, occorre, inoltre, l autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell immobile alla installazione dell impianto; d) DURC rilasciato dall INPS di competenza (o, in mancanza, copia della richiesta presentata all INPS di competenza, fermo restando l obbligo di produrre il DURC prima del provvedimento di concessione degli aiuti); e) dichiarazione di cui all allegato B 1 del legale rappresentante dell impresa attestante il possesso dei requisiti di PMI (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e Decreto Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005); f) in caso di opzione ai sensi del comma 2 dell art.12 del presente Bando, dichiarazione di cui all allegato B 2 relativa ai contributi de minimis concessi all impresa nel triennio precedente; g) dichiarazione ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 disciplina delle modalità per l effettuazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà concernente determinati aiuti 5

di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, di cui all art.1, comma 1223, L.27.12.2006, n.296 : l impresa dovrà attestare di non avere beneficiato di nessuno di tali aiuti ovvero, nel caso ne abbia beneficiato, attestare la propria posizione rispetto all obbligo di restituzione utilizzando i modelli allegati al citato Decreto. 6. Le domande devono essere spedite, pena l esclusione, tramite raccomandata A.R. all Assessorato dell Industria - Servizio Energia, viale Trento n. 69, 09123 Cagliari. Sul plico chiuso dovrà essere apposta la seguente dicitura : Bando Pubblico Contributi per impianti fotovoltaici 2007 7. La domanda dovrà essere trasmessa anche via internet, entro le successive 72 ore, compilando l apposito modulo elettronico disponibile sul sito www.regione.sardegna.it., corrispondente all allegato A o all allegato B di cui ai commi precedenti. La presentazione su modulo elettronico non è sostitutiva del documento cartaceo. L ordine cronologico di presentazione è dato da data e ora di spedizione della raccomandata. 8. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni alla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario. ART. 9 ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 1. Entro 90 giorni dalla data di chiusura del presente Bando, l Assessorato dell Industria - Servizio Energia provvede ad effettuare l istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto, la completezza della documentazione allegata. Provvede quindi a predisporre gli elenchi dei beneficiari sulla base dei criteri di priorità indicati al precedente art. 7, distintamente per i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), soggetti privati diversi dalle PMI, ed una per i soggetti di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera d) (Piccole e Medie Imprese). 2. Il provvedimento di concessione provvisoria deve essere emanato entro 30 giorni dall approvazione della graduatoria e deve indicare l ammontare del contributo concedibile ed il termine per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della documentazione finale. 3. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione provvisoria, unitamente a: a) documentazione di cui all allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva); b) documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati; c) almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso inquadrature, una visione completa dell impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell impianto di cui la precedente art. 4; 6

d) se il contributo da erogare è di importo superiore ad euro 10.000, dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1 (allegato E). e) copia dei Bilanci approvati degli ultimi due esercizi (con allegata la copia della ricevuta dell avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente) o della Situazione patrimoniale e del Conto economico per le Ditte individuali e per le Società di persone in luogo dei Bilancio. 4. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione finale, l Assessorato dell Industria - Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva e di erogazione del contributo, il cui importo è rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario: a) accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Direttive, dal presente Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall Assessorato dell Industria; b) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna. ART. 10 VARIANTI 1. Eventuali variazioni ai progetti ammessi a beneficio dovranno essere preventivamente sottoposte all approvazione dell Assessorato dell Industria - Servizio Energia. Le variazioni apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 11. ART. 11 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 1. L accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle Direttive, nel presente Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell Assessorato dell Industria e l avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento. ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 7

1. Qualora alla data di approvazione della graduatoria non sia stata ancora pubblicata sulla G.U.U.E. la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013, gli adempimenti e i termini di cui all art. 9, con riferimento ai soli soggetti di cui all art. 3, comma 1, lett. d), sono sospesi fino alla data della suddetta pubblicazione. 2. La sospensione di cui al precedente comma non opera nel caso in cui l impresa richiedente opti per la concessione del contributo in regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie. 8