IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Documenti analoghi
IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 29/04/2016

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX

Consiglio Regionale della Calabria

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Oggetto: definizione della controversia XXX BRAGHERO / TELECOM ITALIA SPA

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA

Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consiglio Regionale della Calabria

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE n. 13 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXX Ietti / Sky Italia XXXX IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Determinazione 20/2015 Definizione della controversia Musacchio XXX/Vodafone Omnitel B.V. + Telecom Italia s.p.a. IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Francesco Ciribì /Sky Italia S.r.l.

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Il giorno 13 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA

DELL ABRUZZO V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - IL DIRIGENTE

Protocollo: vedi segnatura.xml

Determinazione dirigenziale n. 1 del 27 gennaio Oggetto: definizione della controversia XXX/ BIP MOBILE XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA n. 10/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO F. IMMOBILIARE / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1707/13) L AUTORITÀ

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 218/2014 XXX AVATANEO/ SKY ITALIA SRL

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 02/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 12 del 7 marzo 2013

Consiglio Regionale della Calabria

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X

Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /2157/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4936/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Tit del 24/09/2014

DELIBERA n. 18/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPUTI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1725/13) L AUTORITÀ

Consiglio regionale della Calabria DETERMINA DIRETTORIALE N. 81 DEL 03/06/2015

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

Transcript:

Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal./FG DELIBERAZIONE N. 18 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Russo xxxx c/tiscali ITALIA xxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella seduta del giorno 12/02/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti: Prof. Alessandro Manganaro Prof. Carmelo Carabetta Dott. Gregorio Corigliano Presidente Componente Componente e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria; Visti: la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lett. a), n. 14; la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile; l art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche ; la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com. e ss.mm. e ii.; la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni ; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e ss.mm. e ii.; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizionedelle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzoautomatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso; l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; 1

la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l art. 4, comma 1, lett. e); la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ; l istanza del 25 settembre 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 41033, con cui il sig. xxxx ne ha chiesto l intervento per la definizione della controversia in essere con la società Tiscali Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS. e ss. mm. e ii.; la nota dell 1 ottobre 2012 (prot. n. 42261), con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato Regolamento, l avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia; gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; Considerato quanto segue: Oggetto della controversia e risultanze istruttorie Il ricorrente xxxx dichiara quanto segue: la controversia ha la sua motivazione nella sospensione dell utenza telefonica e dei servizi internet, nonchè nella mancata gestione del reclamo; è stato informato di un aggiornamento del sistema e della sostituzione del modem; il 23 maggio 2012, per evitare di restare senza linea telefonica, si è recato presso la sede del corriere incaricato della consegna dei modem, chiedendo la sostituzione del modem non funzionante; il 29 maggio 2012 perveniva il nuovo modem presso l esercizio commerciale; il servizio telefonico e i servizi internet sono stati sospesi senza preavviso dal 23 al 29 maggio 2012; la propria attività commerciale (gioielleria) è dotata di sistemi di allarme, Pos e telesorveglianza collegati alla linea telefonica e adsl; per i giorni di sospensione del servizio è stato costretto ad incaricare una vigilanza notturna privata al fine di garantire la sicurezza della propria gioielleria; Tiscali non ha fornito una risposta ai diversi reclami inoltrati sia attraverso fax, sia attraverso lettera A/R; il valore della presente controversia è pari a 1.000,00 (mille/00) per il forte disagio, stress e disguidi subiti. Per i suesposti motivi, l istante ha promosso, in data 19 luglio 2012, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale di mancata conciliazione. Il 25 settembre 2012, con istanza introduttiva del presente contenzioso, ribadendo le proprie doglianze, l istante ha richiesto a questo Co.Re.Com. il risarcimento danni oltre l indennizzo per sospensione, senza preavviso, del servizio voce e dei servizi internet (inadempimento contrattuale), nonchè per la mancata gestione del reclamo. A seguito di nota di avvio del procedimento dell 1 ottobre 2012, il gestore convenuto ha controdedotto ai rilievi sollevati dall odierno ricorrente: il 22 maggio 2012, in occasione di un intervento tecnico effettuato dalla società scrivente, consistente in un cambio di piattaforma di gestione del Servizio Voce, si rendeva necessaria la sostituzione dei router Pirelli, in possesso ai Clienti Tiscali titolari di servizi Voce erogati con tecnologia Voice over IP ( VOIP ) con quelli della casa Thomson. Ciò al fine di consentire ai clienti il regolare servizio VOIP sulla nuova piattaforma tecnologica implementata da Tiscali ; nella medesima data, a seguito di verifiche tecniche effettuate sulla linea, ha proceduto all apertura del trouble ticket n. 1173642, disponendo la spedizione del router, entro le 48 successive, presso la sede del Cliente. Quest ultimo è stato prontamente aggiornato in merito all avvenuta spedizione ed ai tempi di consegna; il 23 maggio 2012, è stato consegnato il router Thomson presso la sede del Cliente. Nella stessa data il Cliente ha contattato l assistenza tecnica Tiscali al numero 892130 per segnalare un difetto sul tasto di accensione del router ed il tecnico Tiscali ha disposto la spedizione di un nuovo router per il tramite del corriere SDA; il 29 maggio 2012 è stato consegnato un secondo router Thomson; nel reclamo ha segnalato una sospensione dei servizi Voce e Adsl dal 22 maggio al 26 maggio 2012. Da una puntuale verifica dei log di connessione e dei tabulati del traffico telefonico, non si evince alcuna interruzione nell erogazione del servizio Adsl, mentre si conferma un assenza di Servizio Voce, riconducibile al citato cambio di piattaforma, nell intera giornata del 22 maggio e nella sola mattinata del 23 maggio 2012; 2

sebbene il 23 maggio 2012 si sia reso necessario procedere alla sostituzione del modem difettoso, il cliente, tramite un intervento effettuato autonomamente, è riuscito ad utilizzare regolarmente il servizio mantenendo collegata l alimentazione del router; riguardo al presunto disservizio legato ai sistemi di allarme, pos e telesorveglianza, collegati alle linee Voce e Adsl, il cliente è stato regolarmente informato del non garantito funzionamento di particolari dispositivi quali ( ) gestione remota di sistemi di videosorveglianza, centralino digitale e telesoccorso. Tale informazione è contenuta, anche, nelle Condizioni Generali del Contratto Aziende al punto 10.2; l unico reclamo pervenuto in ordine alla problematica de quo e prodotto dallo stesso cliente è datato 1 giugno 2012, puntualmente riscontrato il 25 giugno 2012; il Cliente ha avanzato al Co.Re.Com. una precedente istanza (prot. 19366 del 19 aprile 2012, afferente sempre alla sospensione dei servizi voce e adsl per il periodo dicembre 2009- gennaio 2010) per la quale si attende la relativa definizione; è disponibile a riconoscere all istante un indennizzo di 20,00, per due giorni, di cui uno parziale, di disservizio voce. Con memorie di replica del 31 ottobre 2012 l istante ha eccepito: privo di fondamento e di alcun principio di prova è il narrato formulato dalla società Tiscali circa al tempestività della risoluzione del problema. Motivi della decisione 1) In tema di rito. In via preliminare, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di cui all art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedimentali e, dunque, evidenziare che l operatore convenuto non ha partecipato all udienza di conciliazione tenutasi presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. L udienza di discussione non è stata espressamente richiesta dalle parti e l ufficio non ha ritenuto indispensabile disporla ai fini dell odierna decisione. Ciò premesso, si rileva che la domanda di risarcimento del danno formulata dall istante esula dalla competenza di questo Co.Re.Com., chiamato solo a verificare la sussistenza del fatto obiettivo, cui si correla il riconoscimento di un congruo indennizzo, come previsto espressamente dall articolo 19, comma 4, della delibera 173/07/CONS. Tuttavia, resta salvo il diritto dell istante di rivolgersi all Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno. Per quanto sopra evidenziato, ne consegue che la domanda di risarcimento danni, avanzata dal sig. xxxx, deve intendersi come domanda di condanna di Tiscali al pagamento di un indennizzo, quale conseguenza delle contestazioni oggetto del presente procedimento. 2) Riguardo al merito. Entrando nel merito della controversia, possono essere individuate due contestazioni formulate dal ricorrente: 1) la sospensione dell utenza telefonica e dei servizi internet; 2)la mancata gestione del reclamo. 2.1 Con riferimento sospensione dell utenza telefonica e dei servizi internet L utente ha dichiarato di essere stato informato di un aggiornamento del sistema e della sostituzione del modem e di essersi visto sospendere, senza preavviso, il servizio telefonico e i servizi internet dal 23 al 29 maggio 2012. A tal proposito, è opportuno precisare che l informazione circa l aggiornamento di cui sopra equivale ad un preavviso di eventuali problematiche, e che considerata la nota di reclamo del 1 giugno 2012, inoltrata al gestore, nella quale il ricorrente segnala una sospensione dei servizi Voce e Adsl dal 22 maggio al 26 maggio 2012, il periodo di riferimento per il calcolo di un eventuale indennizzo sarà il predetto. Ciò precisato, dall esamina dei log di connessione, prodotti agli atti, non si evince alcuna interruzione nell erogazione del servizio Adsl dal 19 al 31 maggio 2012. Peraltro, a riguardo, Tiscali ha dichiarato che il 23 maggio 2012, nonostante si sia reso necessario procedere alla sostituzione del modem difettoso, il cliente, tramite un intervento effettuato autonomamente, è riuscito ad utilizzare regolarmente il servizio mantenendo collegata l alimentazione del router (tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente nelle memorie di replica). Dai tabulati telefonici, invece, si constata un assenza del Servizio Voce il 22 ed 23 maggio 2012. Tuttavia, dal 24 al 26 maggio il tabulato telefonico evidenzia una irregolare o discontinua erogazione del servizio (diverse chiamate in uscita di pochi secondi), che non ha comportato una completa interruzione del servizio ma ha causato una sorta di malfunzionamento. Per quanto sopra esposto, questo Co.Re.Com, ritiene che possa essere riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere un l indennizzo per interruzione del servizio voce da computarsi al parametro di 7,50 per ogni giorno di disservizio ai sensi dell art. 4, comma 1, della Delibera n. 73/11/CONS (in misura doppia essendo utenza bussiness, ai sensi dell art. 12, 3

comma 2 della Delibera n. 73/11/CONS), per il periodo compreso tra 22 ed 23 giugno 2010 (2 giorni), per complessivi 30,00 (trenta/00); l indennizzo per malfunzionamento del servizio voce da computarsi al parametro di 2,50 per ogni giorno di disservizio ai sensi dell art. 5, comma 2, della Delibera n. 73/11/CONS (in misura doppia essendo utenza bussiness, ai sensi dell art. 12, comma 2 della Delibera n. 73/11/CONS), per il periodo compreso tra il 24 ed 26 maggio (3 giorni), per complessivi 15,00 (quindici/00). Ritenuto, altresì, che l indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e, pertanto, tenere indenne l istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura. 2.2 Con riferimento la mancata gestione del reclamo Considerato che l istante ha dedotto di avere inviato a Tiscali diversi reclami inoltrati sia attraverso fax, sia attraverso lettera A/R, ed ha prodotto agli atti solo il reclamo del 1 giugno 2012; considerato, altresì, che Tiscali ha dichiarato che l unico reclamo pervenuto in ordine alla problematica de quo è del 1 giugno 2012, e lo stesso è stato tempestivamente riscontrato il 25 giugno 2012, questo Comitato ritiene che non possa essere riconosciuto l indennizzo per mancata risposta al reclamo. 3. Con riferimento alle spese di procedura La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce, inoltre, che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. A tal proposito, è d uopo sottolineare che Tiscali non ha partecipato all udienza di conciliazione, tenutasi presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. Per tali motivi, si ritiene equo liquidare 50,00 per le spese della procedura di definizione. Per tutto quanto sopra esposto; Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell odierna seduta; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA 1) L inammissibilità della richiesta di risarcimento danni; 2) L operatore Tiscali Italia Spa, per quanto in parte motiva, è tenuto a liquidare in favore del sig. xxxx, mediante assegno o bonifico bancario, le somme di: 30,00 (trenta/00), a titolo indennizzo per interruzione del servizio voce dal 22 al 23 maggio 2012; 15,00 (quindici/00), a titolo indennizzo per malfunzionamento del servizio voce dal 24 al 26 maggio 2012; 50,00 (cinquanta/00), per spese di procedura. 3) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; 4) E fatta salva la possibilità per l istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subìto, come previsto dall art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.; 5) Come disposto dall art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ; 4

6) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009; 7) L operatore Tiscali Italia Spa è tenuto a comunicare a questo Co.Re.Com. l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. I Componenti f.to Prof. Carmelo Carabetta f.to Dott. Gregorio Corigliano Il Presidente f.to Prof. Alessandro Manganaro V. Il Direttore del Co.Re.Com. f.to Avv. Rosario Carnevale 5