Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO

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GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE Bolzano - via Perathoner, 10 Tel. 0471/94.62.57 Merano via Roma, 27 Tel. 0473/21.22.33 XIII legislatura Disegno di legge Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO presentato dai consiglieri provinciali Alberto Sigismondi Mauro Minniti Alessandro Urzì ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO

Articolo 1 Finalità La Provincia Autonoma di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire ad incentivare il benessere dei propri cittadini riconosce e istituisce la qualifica professionale di operatore in Discipline Bio- Naturali e, a tutela dell utenza, garantire alla persona una qualificata offerta delle prestazioni o dei servizi che ne derivano. Articolo 2 Definizione e principi delle Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico 1. Per Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico s intendono quelle concezioni e pratiche, che hanno per finalità la promozione, la conservazione ed il ripristino dello stato di benessere, per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nell esperienza storica concreta, nei vari contesti culturali e geografici e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura, natura che ha cura dell uomo. Su questo principio si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale da cui ha preso origine. 2. Per Operatore in Discipline Bio- Naturali s intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o parasubordinata, l attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza. Articolo 3 Registro provinciale delle Discipline Bio- Naturali 1. E istituito presso la Provincia Autonoma di Bolzano il Registro provinciale delle D.B.N. Il registro è suddiviso in tre sezioni: a) Discipline Bio- Naturali riconosciute dal Comitato provinciale per le D.B.N. b) Associazioni e imprese pubbliche o private riconosciute per il rilascio della qualifica professionale. c) Operatori professionali delle D.B.N. che abbiano le qualifiche stabilite dalle specifiche Commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato. 2. Le sezioni b) e c) del registro sono suddivise in sottoelenchi riferiti da ogni singola D.B.N. 3. Ciascuna sezione del Registro è suddivisa in sottoelenchi riferiti ad ogni singola D.B.N.

Articolo 4 Funzioni del registro provinciale delle scuole di formazione per operatori in D.B.N Il Registro ha la funzione di riconoscere gli enti di formazione pubblici e privati in Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico che abbiano caratteristiche rispondenti alle finalità della legge in rapporto ai requisiti richiesti dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato. Articolo 5 Esercizio dell attività professionale di operatore nelle Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico 1. L esercizio nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano delle attività professionali di operatore in ciascuna delle Discipline Bio- Naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione al registro provinciale di cui all articolo 3). 2. Ai fini dell iscrizione occorre: a) la maggiore età; b) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente; c) il conseguimento di diploma almeno della scuola dell obbligo o di altro diploma conseguito all estero per il quale sia valutata l equivalenza dalla competente autorità italiana; d) il possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell articolo 9) o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell Unione Europea o in Paesi terzi. Articolo 6 Composizione e compiti del comitato provinciale delle Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico 1. E istituito presso la Provincia Autonoma di Bolzano, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, il Comitato di Coordinamento per le D.B.N. 2. Il Comitato di Coordinamento: a) svolge attività di monitoraggio delle Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta Provinciale per il loro inserimento nel registro di cui all articolo 3,c) 1 lettera a);

b) propone alla Giunta Provinciale, per ogni Disciplina Bio- Naturale per il benessere psicofisico, il curriculum formativo, di livello di formazione e di abilitazione necessari per l attività lavorativa e l esercizio della professione di operatore D.B.N. 3. Il Comitato di cui al comma 1) è composto da: a) Il Presidente della Giunta Provinciale o un suo delegato in qualità di presidente; b) cinque rappresentanti eletti in assemblea fra le associazioni e/o scuole presenti sul territorio provinciale iscritte all articolo 4) c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti; d) il Dirigente provinciale di cui all articolo 10). 4. I membri del Comitato riguardanti i commi b) e c) del presente articolo, vengono nominati, con decreto del Presidente della Giunta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 5. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato. 6. Il Comitato dura in carica cinque anni. 7. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Svolge la funzione di segretario un dipendente provinciale di qualifica non inferiore a consigliere. 8. Ai membri del Comitato spetta per ogni giornata di seduta del Comitato stesso un gettone di presenza, e, se dovute, il rimborso delle spese di viaggio. 9. La composizione del Comitato può essere modificata, per motivate ragioni, su proposta del Comitato stesso, con delibera di Giunta. 10. Il Comitato, attraverso gli organismi di governo statutari, in coerenza con le finalità della legge, opera al fine di: a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline; b) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento; c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina, stabilendone funzioni e regolamenti nominandone i componenti scelti tra gli appartenenti alla stessa disciplina d) verificare e convalidare le scuole di formazione professionale che volessero essere riconosciute dalla Provincia in conformità ai criteri e alle qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni; e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni in merito

all ordinamento delle discipline; f) nominare un comitato di probiviri per dirimere le controversie interne al Comitato ed alle commissioni g) istituire un organo di auto controllo sulle attività professionali e formative delle varie discipline. 11. I compiti del Comitato possono essere modificati, per motivate ragioni, su proposta del Comitato stesso, con delibera di Giunta. Articolo 7 Formazione e abilitazione 1. Ai fini dell abilitazione professionale, l operatore di Discipline Bio- Naturali deve svolgere un percorso di formazione. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia, sentito il Comitato di Coordinamento Provinciale per le D.B.N, definisce per ogni singola disciplina: a) l oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di formazione; b) i livelli di formazione e di abilitazione all attività lavorativa e all esercizio della professione di operatore di D.B.N.; c) i criteri per l adozione dei programmi di formazione; d) il monte ore minimo dei corsi di formazione. 1. I corsi di formazione di cui al comma 1) sono organizzati e gestiti da istituzioni di comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento, indicate dal Comitato di Coordinamento Provinciale per le D.B.N 2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. 3. I corsi di formazione per operatori D.B.N. possono essere coofinanziati dalla Provincia che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e coofinanziati dall Unione Europea. Articolo 8 Esame finale e rilascio dell attestato 1. E obbligatoria la frequenza ai corsi di formazione per operatore in D.B.N. 2. Sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno raggiunto il monte ore minimo di formazione stabilito, dalla Giunta Provinciale, nel

provvedimento di autorizzazione dei corsi, (comunque non inferiore al novanta per cento delle ore complessive). 3. Al termine dei corsi gli allievi dovranno superare una prova pratica e/o teorica effettuata da una apposita commissione d esame. 4. Agli allievi che superano la prova la Giunta Provinciale rilascia un attestato di qualifica professionale di operatore in D.B.N. valido per l iscrizione al registro di cui all articolo 3 c.) 2 lettera b). Articolo 9 Domanda di iscrizione al Registro provinciale per operatori in Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico 1. La domanda di iscrizione al Registro provinciale di cui all articolo 3) deve essere rivolta al Dirigente provinciale della struttura competente 2. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda dispone, se accolta, l iscrizione. Con l inutile decorso del termine la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica all interessato l avvenuto assenso. Articolo 10 Sanzioni Coloro che esercitano l attività professionale di operatore in una delle D.B.N. previste dal Registro regionale di cui all articolo 3) senza essere iscritti nell elenco stesso sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 euro. Articolo 11 Norma transitoria 1. Sono iscritti nel Registro gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio provinciale e sono iscritti presso le associazioni di categoria a rilevanza nazionale o europea, nonché i diplomati delle libere associazioni e/o delle scuole riconosciute dalla Provincia autonoma di Bolzano/Trento, gli insegnanti che insegnano in tali istituti, che presentano alla Giunta provinciale, entro l anno successivo alla pubblicazione della presente legge, domanda d iscrizione al Registro provinciale Operatori DBN professionali, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.

2. La Giunta provinciale, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi indicati dalla stessa entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, sentito in merito anche il Comitato di Coordinamento, verifica l idoneità dell operatore all iscrizione al Registro di cui all articolo 3). 3. L iscrizione resta comunque assoggettata al possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) b) c) comma 2 dell articolo 5). Articolo 12 Disposizioni finanziarie Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di..euro per l anno 2007 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l anno 2007 con riferimento al cap. che viene istituito con la denominazione Finanziamenti per la disciplina delle attività bionaturali per il benessere nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.