STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. MUOVERSI LIBERAlaMENTE

Documenti analoghi
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVImento è vita TITOLO I Denominazione sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIAP Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio

STATUTO DELLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA DELLE ACQUE CORRENTI

JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIGOR CALCIO FEMMINILE

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENSEMBLE A.S.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAINTBALL VOLPEDO A.S.D.

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO * STATUTO SOCIALE *

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUBA EDUCATORS INTERNATIONAL DIVING ITALIA"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Toscana Ciclismo - Mario Buti. TITOLO I Denominazione - sede. Articolo 1

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica N.E.K.A (North East Kitesurf Association) TITOLO I

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

Statuto dell Associazione sportiva dilettantistica A.S.D.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHORONDE STATUTO

ATTO COSTITUTIVO. In, via n, si sono riuniti il per costituire. dilettantistica le seguenti persone: (inserire nome,

UNIONE ITALIANA SPORTPERTUTTI

"Choronde Progetto Educativo"

ITALIA SKY SPORT a.s.d

LA POPOLARE CICLISTICA. Statuto

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DHARMIKA SPAZIO YOGA- " TITOLO I Denominazione sede

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA DELLE ARTI ACROBATICHE"

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE 92 DIVISIONE BUFFALO TOSCO-LIGURE "

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO DANZA. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VITA DA CANI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EQUESTRE IL SORRISO DI BASSANO

STATUTO TITOLO I. Denominazione - sede ART. 1

STATUTO DELLA'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIRBERGAMO

Statuto dell'associazione Sportiva Dilettantistica SCI.G. MILANO GRUPPO SCI

1 di 2 STATUTO. Affiliato

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO. Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

STATUTO. Art Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

GArBo Giovani Architetti Bologna

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE SYMPHONIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. ELITE

FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea

STATUTO COMITATO NAZIONALE PER L INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX IN ITALIA

FACSIMILE DI STATUTO LFA

Statuto STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE Educazione Permanente

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE IVIPRO" Allegato A) FACENTE PARTE INTEGRANTE DELL ATTO COSTITUTIVO DEL 12/09/2017. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GOLF CLUB ROVERETO"

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO ASSOCIATIVO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

TITOLO I : Denominazione - sede

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Camperisti senza Frontiere

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO ITACA ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE E L APPLICAZIONE DELLA PSICOANALISI

STATUTO SOCIALE TITOLO I TITOLO II CIRCOLO DELLA SCRANNA. C.so Garibaldi 80/82 FORLI Codice Fiscale

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO ARCI I BEVITORI LONGEVI. Art. 1 Denominazione - Sede

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE PROPRIETARI SAN MARTINO DI CASTROZZA TITOLO I

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Diesse Firenze - Toscana (Centro per la formazione e l aggiornamento)

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

S T A T U T O S O C I E T A R I O

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ATAV Associazione Tecnici Ausiliari Veterinari STATUTO ASSOCIAZIONE

3. Assunzione di nuovi soci: la domanda di iscrizione a socio deve essere indirizzata al Presidente.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

Inoltre l'associazione potrà: a) organizzare gite ed esperienze nella natura;

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

STATUTO E REGOLAMENTO COMIF COMITATO MISSIONI FRANCESCANE (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE D ISPIRAZIONE RELIGIOSA)

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CRAL TRINACRIA DIPENDENTI REGIONALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. A.S.N. - Associazione Scienziati Naturalisti

ASSOCIAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE, TURISTICA E DI RICERCA PRIMOLA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA. Art.1 Costituzione

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MUOVERSI LIBERAlaMENTE TITOLO I - Denominazione - Sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Torino (TO), in via Lessolo, 3, un associazione che assume la denominazione MUOVERSI LIBERAlaMENTE Associazione Sportiva Dilettantistica ", in breve MUOVERSI LIBERAlaMENTE A.S.D.. La sede dell'associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell ente di promozione sportiva cui l associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. TITOLO II - Scopo - Oggetto ART.2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. ART.3 L associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Metodo Feldenkrais, altre attività legate al movimento, alla pratica e alla diffusione del Metodo Feldenkrais, alla salute e al benessere psico-fisico dell'individuo, ed a tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro; 1

b) organizzare manifestazioni sportive direttamente o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; c) promuovere attività didattiche per la divulgazione, l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e legate alla salute e al benessere dell'individuo; d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l organizzazione e la pratica dello sport e del movimento ivi compresi, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; f) organizzare concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive e di movimento; g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, insegnanti del Metodo Feldenkrais diplomati o studenti in formazione; h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi, lezioni. Le attività potranno essere svolte insieme, in collegamento o coordinamento con altre associazioni, enti pubblici e/o privati che perseguano le medesime finalità. TITOLO III - Soci ART.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. ART.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell accettazione della richiesta da parte dell Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ART. 6 2

La qualità di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a godere dell elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento del contributo associativo. ART. 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. TITOLO IV - Recesso - Esclusione ART. 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. ART. 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; 3

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione. ART.10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell Articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L esclusione diventa operativa con l annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune ART.11 L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; e) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni 4

anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Esercizio Sociale ART.12 L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. TITOLO VI - Organi dell Associazione ART.13 Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). Assemblee ART.14 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da 5

affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma o altro sistema di comunicazione tracciabile (messaggeria mobile), in ogni caso almeno 8 giorni prima dell adunanza. ART.15 L'Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. ART. 16 Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l assemblea - ordinaria 6

e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno. ART. 17 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. ART. 18 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Consiglio Direttivo ART. 19 Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall ordinamento sportivo nell assunzione dell incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 7

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione e l esclusione degli associati; f) nominare i responsabili di eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. ART.20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio; nell impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Presidente ART.21 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l Assemblea dei soci per l elezione del nuovo Presidente. 8

Viene assunto il comma 18 bis dell art.90 Legge 289/2002, che prevede: È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto) ART. 22 Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l amministrazione dell associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 23 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. TITOLO VII - Scioglimento ART. 24 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la 9

promozione e lo sviluppo dell attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. Norma finale ART. 25 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell ordinamento sportivo. Torino, li 28 settembre 2016 10