Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)

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Transcript:

Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU) Capo I - Disposizioni di carattere generale 1. Premessa 2. Ambito di applicazione e finalità delle attività istruttorie 3. Quadro normativo di riferimento 4. Documentazione di riferimento Capo II - Disposizioni specifiche per l attività istruttoria 5. Attività istruttorie del GSE 6. Relazione istruttoria 1

Capo I Disposizioni di carattere generale 1. Premessa 1.1 I gestori delle Reti Interne di Utenza (RIU) hanno trasmesso all Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità), in varie fasi, la documentazione finalizzata all inserimento nell elenco o nel Registro delle RIU. 1.2 La suddetta documentazione è stata trasmessa in particolare: - ai sensi della deliberazione dell Autorità ARG/elt 175/09; - ai sensi della deliberazione dell Autorità 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi; - ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel. 1.3 Sulla base della documentazione di cui al punto 1.2, l Autorità, con la deliberazione 788/2016/R/eel, ha aggiornato il Registro delle RIU. 1.4 La documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, era, tra l altro, finalizzata anche alla definizione dell ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU, di cui all articolo 5 del TISDC. 1.5 Con successivi provvedimenti individuali, l Autorità ha, alla data di approvazione del presente regolamento, provveduto a definire l ambito territoriale di competenza di alcune RIU. 2. Ambito di applicazione e finalità delle attività istruttorie 2.1 Le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione per le attività istruttorie finalizzate alla definizione dell ambito territoriale delle RIU per le quali il suddetto ambito non sia stato già definito, come indicato nel punto 1.5, dall Autorità con propri provvedimenti. 2.2 Con riferimento alle RIU che hanno i requisiti per rientrare tra le configurazioni caratterizzate da un solo cliente finale o gruppo societario e da un solo produttore o gruppo societario (c.d. sistemi semplici di produzione e consumo) fin dalla data del 15 agosto 2009 e per le quali il gestore della RIU ha presentato una richiesta in tal senso, le attività istruttorie saranno sospese in quanto non è più necessario definire il perimetro della RIU. 2.3 Con riferimento alle RIU che hanno i requisiti per rientrare tra le configurazioni caratterizzate da un solo cliente finale o gruppo societario e da un solo produttore o gruppo societario (c.d. i sistemi semplici di produzione e consumo) a decorrere da una data successiva al 15 agosto 2009 e per le quali il gestore della RIU ha presentato una richiesta in tal senso, le attività istruttorie saranno condotte in relazione al solo periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e la data da 2

cui è diventata, nei fatti, operativa la condizione di sistema semplice di produzione e consumo. 2.4 Le attività istruttorie saranno costituite dall esame e dagli eventuali riscontri, di tipo esclusivamente documentale, su informazioni, documenti, schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, prodotti dai gestori delle RIU ai fini dell inserimento nel relativo registro o comunque nella disponibilità del GSE. 2.5 Nell ambito delle attività istruttorie il GSE utilizzerà anche le risorse informatiche che attengono alle unità di produzione (sistema per la Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti GAUDÌ) e alle unità di consumo (Sistema Informativo Integrato SII). 2.6 Le attività istruttorie saranno finalizzate alla redazione di una proposta per ciascuna delle RIU di cui al punto 2.1 da parte del GSE all Autorità di individuazione dell ambito territoriale di ciascuna RIU e della sua evoluzione nel tempo a decorrere dal 15 agosto 2009. 3. Quadro normativo di riferimento 3.1 I principali provvedimenti di carattere normativo di riferimento sono: - la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici; - la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica; - la Nota integrativa della Commissione europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail, relativa a chiarimenti nell interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi; - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - la legge 23 luglio 2009, n. 99; - il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; - il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 3.2 I principali provvedimenti di carattere regolatorio di riferimento sono: - la deliberazione dell Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09; - la deliberazione dell Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC); - la deliberazione dell Autorità 12 dicembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC); - la deliberazione dell Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com, e il relativo Disciplinare di avvalimento da parte dell Autorità del Gestore dei 3

Servizi Energetici S.p.a. e dell Acquirente Unico S.p.a.; - la deliberazione dell Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel, e il relativo Allegato A; - la deliberazione dell Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, e la relativa Tabella 1 contenente il Registro delle RIU; - la deliberazione dell Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel. 4. Documentazione di riferimento 4.1 La documentazione di riferimento relativa a ciascuna RIU sarà resa disponibile al GSE dagli Uffici dell Autorità. Capo II Disposizioni specifiche per l attività istruttoria 5. Attività istruttorie del GSE 5.1 Le attività istruttorie saranno costituite dall esame dei documenti resi disponibili dall Autorità o eventualmente già nella disponibilità del GSE. Nell ambito di tali attività il GSE analizzerà la documentazione relativa: - ai dati anagrafici; - alla planimetria della RIU riferita al 15 agosto 2009 e ai suoi successivi aggiornamenti; - allo schema elettrico unifilare della RIU riferito al 15 agosto 2009 e ai suoi successivi aggiornamenti; - alle mappe catastali della RIU prodotte con riferimento alla situazione in essere al 15 agosto 2009; - alle unità di consumo connesse alla RIU, ai relativi dati anagrafici, alla loro evoluzione dal 15 agosto 2009 in poi, alla loro tipologia, alla loro eventuale connessione fisica o virtuale alle reti pubbliche; - alle unità di produzione connesse alla RIU, alla loro evoluzione dal 15 agosto 2009 in poi e alla loro eventuale connessione fisica o virtuale alle reti pubbliche; - a tutti gli eventuali aggiornamenti alle mappe catastali della RIU successivamente intercorsi (operazioni di cessione, frazionamento, alimentazione di utenze precedentemente incluse nella RIU da reti pubbliche). 5.2 L attività istruttoria del GSE sarà effettuata in coordinamento con gli Uffici dell Autorità, secondo modalità concordate, anche prevedendo periodici incontri di confronto e discussione preliminari alla predisposizione della relazione 4

istruttoria. 5.3 Il GSE, nel corso degli incontri di cui comma precedente, discuterà con gli Uffici dell Autorità l eventuale necessità di acquisire documentazione integrativa, ulteriori chiarimenti o elementi informativi. 6. Relazione istruttoria 6.1 Il GSE, al termine dell istruttoria svolta su ciascuna RIU, produrrà una relazione all Autorità che metta in evidenza eventuali difformità. Inoltre, la relazione del GSE dovrà includere, per ciascuna RIU: - le mappe catastali relative all ambito territoriale della RIU con evidenziato il relativo perimetro al 15 agosto 2009; - l elenco delle particelle catastali (catasto terreni e catasto fabbricati) facenti parte dell ambito territoriale della RIU come individuato alla data del 15 agosto 2009. 6.2 Qualora l ambito territoriale della RIU abbia subito variazioni (conseguenti a modifiche del perimetro ovvero a meri aggiornamenti catastali) nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e la data a cui si riferiscono gli ultimi aggiornamenti pervenuti (ovvero la data a partire dalla quale la RIU cessa di esistere se antecedente), la relazione del GSE dovrà riportare separatamente, per i rispettivi periodi temporali di pertinenza, la mappa catastale dell ambito territoriale su cui insiste la RIU con evidenziato il relativo perimetro e l elenco delle particelle catastali (catasto terreni e catasto fabbricati) che compongono la RIU. 5