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BANDO BORSE DI RICERCA IN FAVORE DI LAUREATI DELL UNIVERSITA DI TERAMO PER ATTIVITA CONNESSE ALL ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 39 (DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO AI PROCESSI NORMATIVI DELL UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI EUROPEI) ART. 1 OGGETTO 1. Il Consiglio regionale dell Abruzzo (di seguito Consiglio), in attuazione dell art. 1, comma 1 della L.R. 14 maggio 1985, n. 38 Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, ha istituito con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 60 del 29 aprile 2016 tre borse di ricerca della durata di 12 mesi. 2. In attuazione della deliberazione dell Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio ed il Rettore dell Università degli studi di Teramo (di seguito Università), in data 17 giugno 2016, hanno sottoscritto una convenzione per la definizione dell oggetto e delle modalità di svolgimento delle borse di ricerca, nonché per la regolazione dei reciproci rapporti. 3. Le borse di ricerca sono state istituite per lo svolgimento delle attività connesse: all analisi, da parte dei beneficiari delle borse di ricerca, delle proposte di atti europei selezionati negli indirizzi approvati dal Consiglio regionale (verbale 59/2 del 22 Marzo 2016) o di eventuali altre proposte ritenute di interesse e trasmesse all Università dal Servizio Affari istituzionali ed europei; la ricerca della legislazione europea, statale e regionale di interesse rispetto alle proposte, della documentazione europea e statale (Parlamento e Governo) collegata, delle posizioni eventualmente elaborate da altre Regioni/ Assemblee legislative regionali italiane ed europee; la redazione di tabelle di concordanza utili ai fini dell istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali nell ambito delle diverse forme di partecipazione in fase ascendente; alla traduzione in italiano dei testi delle notifiche IMI (Direttiva 2006/123/CE) trasmessi all Università dal Servizio Affari istituzionali ed europei; la traduzione in italiano dei testi dei progetti notificati dagli altri Stati membri dell UE relativamente alle parti di interesse; la ricerca della omologa disciplina statale o regionale italiana ai fini dell istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali (art.12 l.r. 39/2014); all attività di studio e ricerca finalizzate all individuazione dei criteri per la realizzazione del test PMI, della tipologia delle proposte normative da sottoporre al test e, per quanto attiene la progettazione europea, traduzione della relativa documentazione nonché altre attività correlate alla progettazione stessa; 1

a tutte quelle attività di approfondimento di questioni connesse con le tematiche su indicate nonché di quelle che le Parti intendono, tempo per tempo, di interesse comune con riferimento alle funzioni istituzionali delle stesse. Le attività di cui ai commi 1 e 2, su indicazione comune dei referenti di cui all articolo 4 della Convenzione possono dar luogo anche alla pubblicazione di contributi nonché comportare la partecipazione a incontri di studio, seminari, convegni anche a livello europeo. ART. 2 FINALITÀ 1. Il Consiglio bandisce una procedura selettiva per il conferimento di n. 3 borse di ricerca per lo svolgimento delle attività meglio specificate al comma 1 dell art. 1. 2. Il Consiglio attraverso la collaborazione con l Università degli Studi di Teramo Facoltà di Scienze Politiche, intende apportare valore aggiunto ad entrambe le istituzioni nonché alla Regione, intesa come comunità regionale, avendo le politiche europee spesso una ricaduta diretta sul territorio regionale. 3. Attraverso un adeguato monitoraggio della corretta applicazione della direttiva servizi da parte degli altri Stati membri dell UE consente di tutelare gli operatori abruzzesi che intendano accedere o esercitare attività di servizi in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione presso gli altri Stati membri dell Unione europea. Inoltre, l introduzione del test PMI cui sottoporre le proposte di atti normativi regionali, così come la partecipazione del Consiglio regionale alla progettazione europea,sono suscettibili di ricadute positive sul tessuto imprenditoriale e sociale regionale; ART. 3 REQUISITI 1. Le borse di ricerca (n.3) sono rivolte a laureati dell Università degli Studi di Teramo in possesso di una Laurea Magistrale o di una Laurea vecchio ordinamento con esperienze di studio sul diritto e le politiche dell Unione europea. ART. 4 MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, è corredata della documentazione prevista dal presente bando, ed inviata a mezzo raccomandata A.R o presentata a mano alla segreteria dell Università degli studi di Teramo Facoltà di Scienze Politiche, Via Balzarini, n. 1, Località Colleparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE). 2

2. Sulla busta della raccomandata il candidato deve riportare la dicitura Domanda: Bando per l assegnazione di borse di ricerca in favore di laureati dell Università di Teramo per attività connesse all attuazione della Legge regionale 10 novembre 2014, N. 39. 3. La domanda, corredata della documentazione prevista dal presente bando, deve pervenire entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione a cura del Servizio competente del presente bando sul sito istituzionale del Consiglio www.consiglio.regionale.abruzzo.it; del bando è data diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell Università www.unite.it. 4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) il cognome e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza, con l indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale; e) la cittadinanza posseduta; f) il diploma di laurea; il diploma di laurea specialistica o il diploma di laurea magistrale posseduto, nonché il punteggio ottenuto e la data del conseguimento; g) l indirizzo domiciliare o di posta elettronica dove desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al bando oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico (mobile e fisso) e l impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni; h) il codice IBAN di conto corrente bancario intestato all interessato, ovvero ad un genitore o a chi eserciti la patria potestà, su cui effettuare il versamento della somma relativa alla borsa di ricerca. 5. Alla domanda devono essere allegati; a) il curriculum vitae; b) fotocopia di un valido documento di identità; c) la fotocopia del tesserino di codice fiscale; d) copia della tesi di laurea; e) il certificato di laurea comprensivo degli esami sostenuti. 6. Il candidato può altresì allegare alla domanda: a) altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (documentazione relativa ad attività formative, premi, borse di studio, esperienze di ricerca, esperienze professionali); b) pubblicazioni. ART. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE 1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, è composta dal Referente per il Consiglio, dal Referente per l Università, così come individuati dalla Convenzione di cui al comma 2, dell art.1, nonché da due membri del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, uno dei quali esperto di lingua inglese. 2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. ART. 6 3

SELEZIONE DEI CANDIDATI 1. L Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, assume l impegno di effettuare la selezione dei beneficiari delle borse di ricerca sulla base dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente Bando. 2. La selezione dei candidati è effettuata mediante la valutazione dei titoli presentati ed attraverso un colloquio. 3. La Commissione giudicatrice: a) verifica i requisiti di ammissione; b) definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli, disponendo complessivamente di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio; c) procede alla valutazione dei titoli e all attribuzione del relativo punteggio. 4. Il colloquio è teso ad accertare l idoneità del candidato alle specifiche attività, così come definite dal comma 3 dell art. 1, nonché il grado delle conoscenze linguistiche. 5. Il colloquio si terrà il 15 luglio 2016, alle ore 10.00, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell Università degli Studi di Teramo, Via Balzarini, n. 1, Località Colleparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE). Eventuale rinvio del colloquio è reso noto mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell Università : www.unite.it. 6. I candidati per sostenere la prova devono esibire un valido documento di riconoscimento. 7. La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito per il colloquio, anche se dipendente da causa di forza maggiore, è considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla procedura selettiva. 8. Al termine dei lavori, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati, formula un giudizio analiticamente motivato e stila la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato, rispettivamente nella valutazione dei titoli e nel colloquio; a parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 9. L idoneità nella graduatoria generale di merito è conferita ai candidati che abbiano riportato una valutazione minima complessiva di 60/100, nonché dimostrato un grado di competenze linguistiche ritenuto sufficiente dalla Commissione. 10. L Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, comunica al Servizio competente del Consiglio gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari selezionati. ART. 7 IMPORTO ASSEGNAZIONE RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI RICERCA 1. Le borse di ricerca messe a concorso sono di importo omnicomprensivo pari a 3.000,00 ognuna, e finalizzate esclusivamente alla partecipazione di ciascuno dei beneficiari alle attività specificate al comma 1 dell art. 1. 2. L Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, presenta entro 15 giorni dalla conclusione dell anno di durata dei progetti di ricerca una relazione sulle attività svolte 4

nell ambito dei progetti stessi. Tale relazione dovrà essere altresì sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal referente per l Università. 3. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 3, e previa validazione della stessa da parte del referente per il Consiglio, il dirigente del Servizio competente del Consiglio provvede alla liquidazione a favore dell Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, dell importo complessivo delle borse di ricerca. 4. L Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, provvede all erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari. ART. 8 DECORRENZA E DISCIPLINA DELLE BORSE DI RICERCA 1. Le borse di ricerca decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 10 dell articolo 6 e sono disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il Presidente del Consiglio ed il Rettore dell Università, in data 17 giugno 2016, allegata al presente Bando. ART. 9 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1. Il presente bando è pubblicato presso i locali dell Università a cura della competente struttura della Facoltà di Scienze Politiche e, contestualmente, sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it a cura del Servizio competente. Il bando è pubblicato altresì sul sito istituzionale dell Università www.unite.it. 5