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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VITA DA CANI TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e dell articolo 90 della legge n.289/2002, è costituita un associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, denominata Associazione Vita da cani, Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione ha sede in Trento ed intende operare in ambito locale, provinciale e nazionale; l Associazione potrà, altresì, operare in ambito internazionale. La sede dell'associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo. In ipotesi di variazione della sede legale, al di fuori del comune di riferimento, si provvederà con delibera di Assemblea ordinaria. L Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi. In particolare, l Associazione aderisce al Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), garantendo l osservanza dello statuto, del regolamento e delle delibere di tale Ente. In tal senso, l Associazione, presa visione dello statuto di CSEN, aderisce ad esso adottandone la tessera associativa, quale tessera sociale. TITOLO II Scopo - Oggetto ART.2 L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. ART.3 L Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell informazione, della prevenzione, della formazione, dell educazione, della pratica sportiva, della aggregazione sociale e della solidarietà, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. A tale fine, l Associazione si propone di: 1) promuovere e favorire la conoscenza, la pratica e l approfondimento del rapporto uomo cane, in termini zooantropologico - educativo, solidaristico - riabilitativo, sociale e sportivo; 2) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche di carattere cinofilo, con particolare riferimento agli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy), ai fini educativi, rieducativi, riabilitativi e solidaristici; 3) compiere ogni azione ed iniziativa dirette al coinvolgimento di soci e terzi per un miglioramento della cultura cinofila complessivamente considerata; 4) promuovere attività didattiche per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. In particolare, l Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri su tematiche di carattere cinofilo, con particolare riferimento alla materia degli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) ed in ottica zooantropologica e sociale; b) organizzare, partecipare e gestire corsi e moduli formativi, per la conoscenza e l approfondimento di materie cinofile di carattere zooantropologico, anche ai fini della qualificazione e dell aggiornamento professionale di soci e di terzi; c) organizzare e gestire corsi di formazione delle figure professionali e degli operatori che concorrono alla progettazione ed alla realizzazione degli Interventi Assistiti con gli Animali, d) predisporre e realizzare progetti e programmi diretti all esercizio degli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) in favore di persone affette da disabilità ed handicap pisco - fisico, anziani, indigenti, minori in stato di devianza, soggetti sottoposti a dipendenze patologiche, altresì con l ausilio di personale di

competenza a carattere fisioterapico, psicologico, psichiatrico e di assistenza sociale; e) organizzare, in favore dei soci e della collettività, percorsi di educazione e di rieducazione cinofila, anche mediante il supporto e l affiancamento di veterinari ed esperti del settore, ed al fine di un proficuo rapporto uomo cane; f) organizzare e partecipare a eventi cinofili di carattere sportivo dilettantistico, quali competizioni, campionati e circuiti, altresì con riferimento e nel rispetto degli organi e degli enti cinofili locali, nazionali ed internazionali; g) predisporre ed aderire ad accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici pubblici e privati, in funzione della prevenzione e dell intervento sul disagio giovanile e sulle problematiche a ciò maggiormente correlate; h) stipulare rapporti convenzionati e di accreditamento con enti ed istituzioni, pubbliche e private, anche di carattere sociale e sanitario, attraverso Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy); i) collaborare con altre Associazioni, istituti ed organismi non profit, operanti nei settori dell utilità e della solidarietà sociale; l) collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati. L Associazione, per lo svolgimento delle suddette attività, potrà avvalersi di beni, mobili o immobili di proprietà, ovvero acquisiti nelle forme giuridiche della locazione e del comodato gratuito. L Associazione potrà, altresì, svolgere, attività di natura economica e commerciale, quali prestazioni di servizi e cessioni di beni, aventi carattere ausiliario e sussidiario ed in funzione del diretto perseguimento delle finalità istituzionali oggetto del presente statuto. TITOLO III Soci ART.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti giuridici che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. In ipotesi di adesione di minori di età, la relativa domanda sarà presentata dall esercente la patria potestà; i soci minori di età, altresì accompagnati dagli esercenti la potestà, non hanno diritto di voto e di elettorato e possono partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva. ART.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale e saranno rappresentati, in seno all Associazione, dallo stesso Rappresentante ovvero da altro consigliere da questo delegato. All'atto dell accettazione della richiesta da parte dell Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In caso di diniego, motivato, l interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E prevista l uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l effettività del rapporto medesimo. ART. 6 La qualità di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a godere dell elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, dell eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento della quota associativa annuale. ART. 7 I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale

quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. TITOLO IV Recesso - Esclusione ART. 8 La qualifica di socio si perde per recesso, morosità o esclusione. ART. 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione. ART.10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell Articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha trenta giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L esclusione diventa operativa con l annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi trenta giorni dall invio del provvedimento, in ipotesi di mancato ricorso, ovvero a seguito della delibera dell assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune ART.11 L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote associative e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; e) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale ART.12 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l anno solare. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. TITOLO VI Organi dell Associazione ART.13 Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Assemblee ART.14 L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. ART.15 L'Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, altresì, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. In tali casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. ART. 16 Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. E espressamente escluso il voto per corrispondenza. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno. ART. 17 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci con i voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati; in seconda convocazione, è richiesta la presenza di qualunque numero di soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati Per lo scioglimento dell Associazione, e la devoluzione dell eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati. ART. 18 L'assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Consiglio Direttivo ART. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta inviata a ciascun consigliere almeno sette otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione e l esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione. h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri; i) determinare l entità della quota associativa annuale. ART.20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio; nell impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica provvedono alla convocazione dell Assemblea per l elezione dei mancanti. Presidente ART.21 Il Presidente è eletto direttamente dall Assemblea. Egli rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni l Assemblea dei soci per l elezione del nuovo Presidente. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 22 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività

dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. TITOLO VII Scioglimento ART.23 In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. Norma finale ART. 24 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.