COMUNE DI CASCIA Provincia di Perugia

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COMUNE DI CASCIA Provincia di Perugia ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 8 Data 14-03-17 Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala consiliare dell'ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di Prima convocazione in sessione, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto: GINO EMILI P REALI PIERO P MARIO DE CAROLIS P GIULIANO NARDI P CASTELLUCCI LANFRANCO P LUISA DI CURZIO P LEOPARDI MICHELE P GIOVANNOLI DANIELE P Assegnati n. 8 Presenti n. 8 In carica n. 8 Assenti n. 0 Gli intervenuti sono in numero legale. Presiede il sig. GINO EMILI in qualità di SINDACO Partecipa il Segretario sig. Benedetti Giuseppe Scrutatori sono stati nominati i sig.ri: LEOPARDI MICHELE GIULIANO NARDI GIOVANNOLI DANIELE DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.1 1

Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa all argomento posto al n. 8) dell ordine del giorno, che ha per oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 La proposta sottoposta all approvazione del Consiglio Comunale è la n. 7 del 08/03/2017 del Responsabile Area Finanziaria TRIBUTI così formulata: IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l imposta unica comunale (IUC); Considerato che la IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Visto l art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell IMU; Rilevato che il presupposto dell IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento: per fabbricati e terreni agricoli, all articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e s.m.i. per le aree fabbricabili, all articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992 Rilevato che, ai sensi dell art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dalla L.147/2013, la componente IMU della IUC a decorrere dall anno 2014 non si applica: all abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l art. 9-bis il quale elimina, dall anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani nel territorio e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall imposta; Dato atto che invece l attuale formulazione dell art. 13 comma 2 del D.L. prevede che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.2 2

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; Ricordato che il Comune di Cascia è classificato comune totalmente montano nell elenco predisposto dall ISTAT e ricompreso nell elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Devono, pertanto, ritenersi esenti dall IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Considerato che l art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; Visto l art. 1 comma 640 della legge 27.12.2013, n. 147 il quale stabilisce che l aliquota massima complessiva dell IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della medesima legge; Richiamata la precedente propria deliberazione n.10 del 29.04.2016 con cui si stabilì di disporre l aumento, a decorrere dal 1.1.2016, dell aliquota IMU limitatamente agli immobili adibiti ad attività produttive e riconducibili nelle categorie catastali: C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 e D/8 da 10,10 per mille a 10,60 per mille confermando al 4 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categorie catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e al 10,60 per mille l'aliquota IMU per tutti gli altri immobili; Ritenuto di dover stabilire, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell art. 13 del d.l. 210/2011, così come sostituito dall art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue: A decorrere dal 1.1.2014, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; RICORDATO che: - l art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; - la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) all articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo con esclusione del maggiore gettito derivante dall incremento dell aliquota che è destinato al Comune (art. 1, comma 380, lettera f) l. 228/2012; - l aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; - il limite massimo e minimo delle aliquote IMU sono dei vincoli invalicabili per l'ente che, nell'esercizio della propria potestà regolamentare può esclusivamente manovrare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie; VISTO l'art. 1, comma 14, della legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 232) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali disposti con legge 208/2015; DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.3 3

Dato atto che, a norma della legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 169 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l esercizio 2017/2019 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31.3.2017 dal d.l. 244/2016 (decreto milleproroghe); Dato atto, infine che secondo quanto previsto dall art. 13 comma 13-bis del più volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; VISTI: il regolamento generale dell entrate comunali; il regolamento comunale per l applicazione dell IMU; ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte della responsabile dell'area finanziaria, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000; Con voti... D e l i b e r a Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 1) di confermare al 4 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categorie catastale A/1 A/8 e A/9; 2) di confermare al 10,60 per mille l'aliquota IMU per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertineze; 3) di stabilire, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell art. 13 del d.l. 210/2011, così come sostituito dall art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue: A decorrere dal 1.1.2014, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 4) di dare atto che: a) ai sensi dell art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, la conferma delle aliquote IMU, così come sopra confermate, ha efficacia retroattiva dal 1 gennaio 2017; b) secondo quanto previsto dall art. 13 comma 13-bis del più volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.4 4

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Con separata votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione n. 7 del 08/03/2017 del Responsabile Area finanziaria - TRIBUTI;. Udito il PRESIDENTE il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell Area proponente gli adempimenti conseguenti all adozione del presente atto. Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente: - presenti: n. otto; - votanti: n. sei; - favorevoli: n. sei; - contrari: n. zero; - astenuti: n. due;.(di CURZIO GIOVANNOLI) DELIBERA - di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata demandando al Responsabile dell Area proponente gli adempimenti conseguenti all adozione del presente atto. Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata. La deliberazione prende il n. 8 dell'anno 2017. Di seguito, il Presidente chiede di votare l immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.. Il Consiglio Comunale, esegue la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente: - presenti: n. otto; - votanti: n. sei; - favorevoli: n. sei; DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.5 5

- contrari: n. zero; - astenuti: n. due.(di CURZIO GIOVANNOLI) Il Presidente dichiara approvata l immediatamente esecutività della delibera in argomento DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.6 6

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della rt. 49 del F.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole LA RESPONSABILE DELL AREA LATTANZI PATRIZIA ---------------------------------------------------------------------- Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della rt. 49 del F.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole LA RESPONSABILE DELL AREA SERVIZIO FINANZIARIO LATTANZI PATRIZIA ---------------------------------------------------------------------- La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue: SINDACO GINO EMILI Segretario Benedetti Giuseppe ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-04-17 al 26-04-17 Registro Albo Pretorio n. 925 RESPONSABILE AREA AMM.VA GINO EMILI Li, 11-04-17 ESECUTIVITA' La presente deliberazione pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune dal 11-04-17 al 26-04-17: [] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data :14-03-17 é divenuta esecutiva, [S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000. SEGRETARIO COMUNALE Benedetti Giuseppe DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 8 del 14-03-2017 Pag.7 7