COMUNE DI LUSIANA PROVINCIA DI VICENZA

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COMUNE DI LUSIANA PROVINCIA DI VICENZA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 02.03.2016 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'. ANNO 2016. L anno duemilasedici addi due del mese di marzo nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, con l intervento dei Signori: Corradin Antonella Sindaco Presente Zampese Diego Consigliere Presente Passuello Sabrina Consigliere Assente Villanova Giuseppe Consigliere Presente Villanova Ronny Consigliere Presente Girardi Stefano Consigliere Presente Dalle Nogare Marco Consigliere Presente Bellotto Zaccaria Consigliere Assente Zanin Renzo Consigliere Presente Dal Sasso Manuel Consigliere Presente Carfora Valeria Consigliere Assente Totale presenti 8 Totale assenti 3 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe. La sig.ra Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull oggetto suindicato. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 02.03.2016 - Pagina 1 di 6 COMUNE DI LUSIANA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'. ANNO 2016. Pareri ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Lusiana, lì 24.02.2016 Il Responsabile del Servizio F.to Cantele Raffaella Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Lusiana, lì 24.02.2016 Il Responsabile dell Area Economico Finanziaria F.to Cantele Raffaella Visto di conformità ai sensi dell art. 97 D.Lgs. 267/2000. Lusiana, lì 24.02.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Zanon dr. Giuseppe DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 02.03.2016 - Pagina 2 di 6 COMUNE DI LUSIANA

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 composta da IMU TARI TASI; VISTO che: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 05.03.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell imposta municipale unica (IUC); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 02.03.2016 è stato modificato il Regolamento Comunale per la disciplina dell imposta municipale unica (IUC); RICHIAMATE: la deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 20.06.2012 con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l anno 2012; la deliberazione di Consiglio Comunale n 16 del 10.07.2013 con la quale venivano confermate le aliquote IMU per l anno 2013; la deliberazione di Consiglio Comunale n 04 del 05.03.2014 con la quale venivano confermate le aliquote IMU per l anno 2014; la deliberazione di Consiglio Comunale n 15 del 02.04.2015 con la quale venivano confermate le aliquote IMU per l anno 2015; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO il comma 677 dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che così recita: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ; RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. RICHIAMATO l art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ; CONSIDERATO che il Ministero dell Interno, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città nella seduta del 20 ottobre 2015, con proprio decreto del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre per la presentazione del DUP, fissato al 28 febbraio 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento e prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2016; DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 02.03.2016 - Pagina 3 di 6 COMUNE DI LUSIANA

RICHIAMATO l art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tariffa rifiuti (TARI); TENUTO CONTO del gettito IMU nell annualità 2015, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali si ritiene di confermare anche per l anno 2016 le seguenti aliquote IMU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 PER CENTO abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (aliquota massima IMU 6 per mille) 0,50 PER CENTO Per i fabbricati locati a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli) o concessi in comodato d uso a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli) che risulti da contratto registrato e che siano adibiti da quest ultimi ad abitazione principale; (aliquota massima IMU 10,6 per mille) 0,76 PER CENTO Per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986 (aliquota massima IMU 10,6 per mille) DI BASE per gli altri tipi di immobili (aliquota massima IMU 10,6 per mille) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,90 PER CENTO (esenti) TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; RILEVATO che l art. 4 comma 1 del Decreto Legge 16/2012 ha aggiunto al comma 8 dell articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, il seguente capoverso: sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposti dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che il comma 5 del medesimo articolo 4 ha apportato all articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201, le seguenti specificazioni: I soggetti richiamati dall articolo 2, comma 1 lettera b) secondo periodo, del decreto legislativo n 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola ; EVIDENZIATO che la presente proposta presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in quanto tali aliquote devono essere approvate entro il termine per l approvazione del bilancio di previsione ossia entro il 31.03.2016; ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi in quanto di competenza da parte del Responsabile dell Area Contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; PRESO ATTO che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti; CON voti favorevoli ed unanimi (n. otto), espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. Di confermare anche per l anno 2016, per quanto espresso in premessa e qui da intendersi interamente riportato, le seguenti aliquote IMU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 PER CENTO abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (aliquota massima IMU 6 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 02.03.2016 - Pagina 4 di 6 COMUNE DI LUSIANA

per mille) 0,50 PER CENTO Per i fabbricati locati a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli) o concessi in comodato d uso a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli) che risulti da contratto registrato e che siano adibiti da quest ultimi ad abitazione principale; (aliquota massima IMU 10,6 per mille) 0,76 PER CENTO Per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986 (aliquota massima IMU 10,6 per mille) DI BASE per gli altri tipi di immobili (aliquota massima IMU 10,6 per mille) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,90 PER CENTO (esenti) 2. di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché i terreni agricoli a qualsiasi uso adibiti sono esentati dal pagamento dell imposta in quanto il Comune di Lusiana è classificato dall ISTAT come montano; 3. di stabilire che i versamenti dell imposta IMU non dovranno essere eseguiti quando l importo totale riferito all anno solare risulta pari o inferiore ad euro 10,00; 4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al regolamento comunale disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo sull imposta municipale unica; 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012- e comunque entro il termine perentorio di cui all art. 4, comma 1, lettera c) e comma 4, lettera e) del AS n. 2111 - Legge di Stabilità 2016; 6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione (n. otto voti favorevoli), espressa nei modi legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 02.03.2016 - Pagina 5 di 6 COMUNE DI LUSIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to Corradin Avv. Antonella IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Zanon Dr. Giuseppe La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi. Addì, 24.03.2016 F.to Sartori Irene Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Addì, 24.03.2016 Sartori Irene CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Addì, F.to Sartori Irene Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Addì, Sartori Irene SI TRASMETTE PER L ESECUZIONE ALL UFFICIO: (Art. 4 L. 241/90 art. 107 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000) SEGRETERIA PERSONALE BIBLIOTECA COMMERCIO ANAGRAFE SERV. SOCIALI TECNICO URB. TECNICO LL.PP. PATRIMONIO RAGIONERIA TRIBUTI P.L. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 02.03.2016 - Pagina 6 di 6 COMUNE DI LUSIANA