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C O M U N E D I P E L L A Provincia di NOVARA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 OGGETTO: IMU 2014 DOVUTA DAI POSSESSORI DI TERRENI AGRICOLI IN PRECEDENZA ESENTATI DALL IMPOSTA: DIRETTIVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PER RINVIO AL 16 GIUGNO 2015. L anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di gennaio, alle ore 18 e minuti 00, convocata nei modi prescritti, si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala municipale, fatto l appello nominale, risultano presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Pr. As. NICOLAZZI BRUNO Sindaco X TRAVAINI REMO Vice Sindaco X BIANCHI SIMONA Assessore X Totale 3 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MOLLIA D.SSA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLAZZI BRUNO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che ai sensi del comma 5-bis dell articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dall art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n.89, Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall anno di imposta 2014, si applica l esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell altitudine riportata nell elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ; - che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell interno, 28 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2014, sono stati individuati i Comuni nel cui territorio trova applicazione l esenzione dall applicazione dell Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli, sulla base di un criterio altimetrico riferito al centro dei predetti Comuni, con conseguente superamento del criterio di montanità di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9; - che in conseguenza del citato decreto il Comune di Pella ha perso il carattere di montanità ai fini dell esenzione dei terreni agricoli dall applicazione dell Imposta Municipale Propria, con conseguente assoggettamento dei medesimi a imposizione in misura dell aliquota ordinaria; - che, nonostante la volontà politica dell Amministrazione Comunale sia orientata ad esonerare i terreni agricoli dall Imposta Municipale Propria, il decreto che invece li ha assoggettati a imposizione è intervenuto in una data (pubblicazione in GURI il 06/12/2014) nella quale il potere di intervenire sulle aliquote dei tributi comunali era decaduto, con conseguente impossibilità di provvedere nel senso voluto; ATTESO: - che avverso il decreto interministeriale 28 novembre 2014 è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio; - che la Sezione II dell adito Tribunale, con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre 2014 ha sospeso il decreto interministeriale 28 novembre 2014, fissando per la trattazione collegiale in camera di consiglio la data del 21 gennaio 2015; - che in particolare nel provvedimento cautelare del TAR si afferma che il provvedimento impugnato determina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni: 1) assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell imposizione non legata all effettiva natura e posizione del bene); 2) trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti, con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta;

3) tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi. ATTESO altresì: - che nell udienza del 21 gennaio 2015 il TAR del Lazio non ha confermato la sospensiva del decreto interministeriale 28 novembre 2014; - che rimane, comunque, aperta la sospensiva disposta dallo stesso TAR del Lazio con riferimento ad altro ricorso, che fissa al 4 febbraio l udienza per la trattazione in camera di consiglio; - che il Consiglio dei Ministri, in data 23 gennaio 2015, ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea e nello specifico il testo prevede che a decorrere dall anno in corso, 2015, l esenzione dall imposta municipale propria (IMU) si applica: o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall Istat; o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall Istat; o tali criteri si applicano anche all anno di imposta 2014. Per l anno 2014 non è comunque dovuta l Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell applicazione dei criteri sopra elencati; o i contribuenti, che non rientrano nei parametri per l esenzione, verseranno l imposta entro il 10 febbraio 2015. CONSIDERATO: - che questo Comune non si trova ad oggi, per ragioni oggettivamente indipendenti dalla propria volontà e determinazione, nella condizione di porre i Contribuenti a conoscenza di informazioni chiare e definitive in merito all IMU sui terreni agricoli; - che nel caso di modificazioni della disciplina dell IMU sui terreni agricoli, a seguito di sentenza o di altri provvedimenti governativi, il versamento dell imposta determinerebbe l obbligo di restituzione, con conseguente aggravio a carico dell Ufficio Tributi; - che il Comune di Pella con deliberazione consiliare n. 30 del 30/09/2014, ha approvato le aliquote dell IMU, nell ambito delle quali non è stata prevista l aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per cui per il 2014 l imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell aliquota di base del 7,6 per mille, sulla base di quanto disposto dall art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e come chiarito dallo stesso art.1 D.L. 185/2014; - che l IMU sui terreni agricoli costituisce un entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere al relativo incasso nei termini previsti per legge il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme è ampiamente compensato dalla minore attività che l Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti. VISTO l art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, ai sensi del quale Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione della norma tributaria ;

RITENUTO opportuno, equo e doveroso stabilire che, a prescindere dal termine individuato dal Governo del 10 febbraio 2015, il versamento di tale quota dell imposta deve intendersi rinviato al 16 giugno 2015, al fine di rassicurare i contribuenti in ordine all eventuale nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell ufficio tributi comunali, con la disapplicazione di sanzioni e interessi, si propone di dare direttiva in merito al Responsabile del Servizio competente. Visto il T.U. sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto D E L I B E R A 1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 2) di stabilire che, a prescindere dal termine che il Governo ha fissato al 10 febbraio 2015 per il versamento dell IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall imposta, il versamento di tale quota dell imposta deve intendersi rinviato al 16 giugno 2015, al fine di rassicurare i contribuenti in ordine all eventuale nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell Ufficio tributi comunale, 3) di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto precedente, non si renderanno applicabili né sanzioni né interessi nei confronti dei possessori di terreni agricoli o incolti che, in esecuzione del presente provvedimento, effettueranno il versamento della relativa IMU dovuta per il 2014 entro la scadenza del 16 giugno 2015; 4) di confermare che, come chiarito dallo stesso art. 1 D.L. 185/2014, poiché il Comune, nella deliberazione consiliare n. 30 del 30/09/2014, con cui ha approvato le aliquote dell IMU, non ha previsto l aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per il 2014 l imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell aliquota di base del 7,6 per mille, sulla base di quanto disposto dall art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, utilizzando il moltiplicatore pari a 135; RAVVISATA la sussistenza del requisito dell urgenza di provvedere, insito nella ristrettezza dei termini per la definizione della questione, indipendente dalla volontà e dalla determinazione di questa Amministrazione, con separata votazione favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. *****************

Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2015 Oggetto: IMU 2014 DOVUTA DAI POSSESSORI DI TERRENI AGRICOLI IN PRECEDENZA ESENTATI DALL IMPOSTA: DIRETTIVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PER RINVIO AL 16 GIUGNO 2015. PARERI Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive: Il Responsabile del Servizio F.to TRAVAINI REMO Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive: Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to TRAVAINI REMO

Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to NICOLAZZI BRUNO F.to MOLLIA D.SSA ANTONELLA REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune in data 8/03/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 Pella, lì 8/03/2016 F.to MOLLIA D.SSA ANTONELLA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) Divenuta esecutiva in data 29/01/2015 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) Pella, lì F.to MOLLIA D.SSA ANTONELLA E copia conforme all originale per uso amministrativo. Pella, lì 8/03/2016 ( MOLLIA D.SSA ANTONELLA) =====================================================================