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PROVINCIA DI PISA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42 REGOLAMENTO DELLE MODALITA DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE -ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI PISA Articolo 1. OGGETTO E FINALITA 1.1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42, recante Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari integrati), e si applica alle associazioni di promozione sociale aventi le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n 383, recante Disciplina delle associazioni di promozione sociale, per la loro iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, articolazione provinciale di Pisa. Articolo 2. STRUTTURA DEL REGISTRO 2.1. L'articolazione provinciale del Registro regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate sezione A sezione B e sezione C, secondo le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42. 2.2. Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue: 1. Ambientale-turistico ; 2. Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale 3. Sociale ;. 4. Sanitario ; 5. Sportivo-ricreativo ; 6. Tutela dei diritti. 2.3. Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del Registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione. 1

Articolo 3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO 3.1. Possono essere iscritte al Registro regionale -articolazione provinciale di Pisa- le associazioni che: a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42; b) sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42; c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42; d) utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42; e) sono costituite da almeno un anno; f) sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione in una delle sezioni come specificato ai successivi punti 3.2; 3.3; 3.4. 3.2. Possono essere iscritte al registro regionale articolazione provinciale di Pisa, sezione "A", le associazioni che: a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 1, lettere. a) b) c) d) e); b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Pisa; c) hanno un numero di soci non inferiore a diecimila; d) oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa. 3.3. Possono essere iscritte al registro regionale articolazione provinciale di Pisa, sezione B, le associazioni che: a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 1, lettere a) b) c) d) e); b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Pisa; 3.4. Possono essere iscritte al registro regionale articolazione provinciale di Pisa, sezione C, le associazioni che: a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 1, lettere a) b) c) d) e); b) hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Pisa attiva da almeno un anno; c) sono iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Articolo 4. LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE 4.1. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere: a) formulata secondo il modello allegato A (utilizzabile anche in fotocopia); 2

b) sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale); c) indirizzata alla Servizio Politiche Sociali Piazza Vittorio Emanuele II, 14, 56125 Pisa; d) inviata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata a mano al protocollo generale dell ente. 4.2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a: a) modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività; b) ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana; c) numero totale degli iscritti; d) attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi. 4.3. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia, richiede pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione, e verifica: a) che la domanda d'iscrizione, formulata secondo il modello allegato A sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento; b) che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 del presente Regolamento; c) che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del Registro regionale e nello specifico settore d'intervento; d) che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42; e) che l'associazione non risulti iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. 4.4. In merito al provvedimento d'iscrizione al Registro provvede il Dirigente del Servizio Politiche Sociali entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui non sussistano requisiti, entro lo stesso termine, è adottato il provvedimento motivato di diniego. 4.5. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui: a) il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche; b) la Provincia, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, la Provincia comunica 3

all'associazione il termine entro cui deve provvedere all'inoltro della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni. 4.6. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione A del Registro che risultino mancanti dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione B del registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione B. 4.7. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del Registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C. Articolo 5. LA REVISIONE DEL REGISTRQ 5.1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al Registro regionale: a) le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente alla Provincia le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro; b) la Provincia, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione. 5.2. Ai fini della revisione periodica del Registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano una dichiarazione redatta in carta semplice, che deve essere: a) formulata secondo il modello allegato B (utilizzabile -anche in fotocopia); b) sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale); c) indirizzata alla Servizio Politiche Sociali- piazza Vittorio Emanuele II, 14-56125 Pisa; d) inviata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata a mano al protocollo generale dell ente. 5.3. Alla dichiarazione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata. 4

5.4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta la Provincia diffida l'associazione a provvedere, entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal Registro. 5.5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati. 5.6. Qualora le associazioni chiedano una diversa allocazione nel Registro (a livello di sezione e, oppure, di settore), ovvero l'ufficio provinciale competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, la Provincia provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente. Articolo 6. LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 6.1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal Registro è disposta: a) per richiesta dell'associazione interessata; b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione; c) per la mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione della dichiarazione di cui all'allegato B ("Revisione periodica del registro"); d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e, oppure, dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente. 6.2. In merito alla cancellazione provvede il Dirigente del Servizio Politiche Sociali con provvedimento motivato. 6.3. Il provvedimento di cancellazione è notificato dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C. Articolo 7. RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI E ALLE CANCELLAZIONI 7.1. Contro il provvedimento di diniego dell iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni, al Direttore generale della Provincia, che decide entro trenta giorni dal ricevimento delle argomentazioni del ricorrente. Articolo 8. NORMA TRANSITORIA 5

8.1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 17 e 21 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42, cessano gli effetti della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 e pertanto, in via preliminare, dell evento sarà data informazione, a cura del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, a mezzo servizio postale con lettera raccomandata a tutte le associazioni iscritte secondo l articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, dando un termine di 30 giorni, periodo entro il quale il legale rappresentante dall associazione contattata dovrà far pervenire, se interessato, la necessaria documentazione da valere ai fini dell iscrizione dell associazione di promozione sociale nel registro regionale, articolazione provinciale di Pisa, secondo quanto previsto dall articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42. 8.2. In caso di mancata risposta, il Dirigente reitera la richiesta a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, dopodiché, trascorso vanamente il periodo di giacenza e comunque dopo trenta giorni dalla data di spedizione, provvederà alla cancellazione dell associazione dal Registro regionale. Articolo 9. NORMA DI RINVIO 9.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia agli ordinamenti sulle associazioni di promozione sociale ed in particolare alla legge 7 dicembre 2000, n 383, recante Disciplina delle associazioni di promozione sociale, e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n 42, recante Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari integrati). Articolo 10. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGISTRO 10.1. La Provincia provvede a rendere pubblico il Registro sia in forma cartacea che elettronica sul proprio sito, da dove è possibile acquisire in copia i formulari per l iscrizione e la revisione annuale. 6