Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

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Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

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DELIBERA n. 6/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LO SAPIO / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1486/13) L AUTORITÀ

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Tit del 29/04/2016

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

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DELIBERA n. 4/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CERATTI / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1635/13) L AUTORITÀ

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 10/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO F. IMMOBILIARE / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1707/13) L AUTORITÀ

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Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA

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DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

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Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

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Tit del 24/09/2014

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

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DELIBERA n. 3 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CDM / VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 805/12) L AUTORITÀ

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DELIBERA n. 18/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPUTI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1725/13) L AUTORITÀ

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Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

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Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 17/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI GREGORIO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.257/13) L AUTORITA

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DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA

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Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

Protocollo: vedi segnatura.xml

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

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DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

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DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

Il giorno 24 febbraio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 02/05/2016. La Responsabile del Servizio

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DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

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DELIBERA n. 718/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEGYCAR / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1386/13) L AUTORITA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA n. 729/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PINO GIOIELLI / BT ITALIA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1237/13) L AUTORITA

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X

DELIBERA n. 49/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA KOINEMA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 769/13) L AUTORITA

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PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA

Il giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

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Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Transcript:

DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CARTA /ITALIACOM.NET S.R.L. (GU14 n. 310/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 luglio 2014; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 176/14/CONS; VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS; VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ; VISTA l istanza dell utente Carta, presentata in data 24 febbraio 2014; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell istante Nell istanza introduttiva del procedimento l istante ha dichiarato quanto segue: a. in data 2 maggio 2013 la Sig.ra Carta, titolare dell utenza n. 0781.964xxx, concludeva, per via telefonica, un contratto con la società Italiacom.net S.r.l. (di seguito Italiacom.net) per l attivazione dei servizi voce e dati (in modalità Voip) e portabilità del numero, mediante pagamento con carta di credito; b. in data 3 giugno 2013 un tecnico procedeva all installazione dell apparecchiatura Voip in casa dell utente, rassicurandolo che il servizio sarebbe stato attivo in 8/10 giorni; c. nel frattempo Italiacom.net effettuava il prelievo dalla carta di credito dell istante di euro 118,90; d. in data 1 luglio 2013, Italiacom.net procedeva all attivazione del servizio Voip. Immediatamente l utente riscontrava che la fruizione del servizio voce era dapprima discontinua, per poi cessare completamente, mentre la connessione al servizio internet era lenta e spesso assente; e. in data 8 luglio 2013 l utente contattava l operatore Infostrada (con il quale in precedenza aveva il contratto di abbonamento di telefonia) per sapere se la procedura di portabilità richiesta ad Italiacom.net. era conclusa e apprendeva che non era pervenuta alcuna richiesta di portabilità del numero 0781.964xxx; f. prontamente l istante contattava il servizio cliente di Italiacom.net per procedere alla cessazione del contratto. L addetto del servizio clienti lo informava circa le modalità per esercitare il diritto di recesso e al contempo puntualizzava che il medesimo servizio clienti lo avrebbe contattato per comunicare come restituire gli apparecchi Voip in suo possesso; g. in data 10 luglio 2013 la Sig. ra Carta inviava lettera di disdetta del contratto con raccomandata A/R ad Italiacom.net; h. l utente (che non era stato contattato dal servizio clienti) tramite blog di internet apprendeva che Italiacom.net effettuava prelevamenti su carta di credito se il cliente non restituiva le apparecchiature Voip, entro 30 giorni dal recesso dal contratto; i. in data 30 luglio 2013 la parte istante restituiva l apparato VOIP ad Italiacom.net con raccomandata a/r; j. in data 14 settembre 2013 l utente apprendeva (tramite il servizio clienti Infostrada) che la numerazione de qua non era più nella disponibilità di tale operatore e che, qualora avesse voluto procedere alla riattivazione del 2

servizio con Infostrada, avrebbe dovuto comunicare il codice di migrazione (ricevuto da Italiacom.net) e sostenere la spesa di euro 65,00; k. in data 18 settembre 2013 l istante concludeva un nuovo contratto con l operatore Infostrada e comunicava al medesimo il codice di migrazione avuto da Italiacom.net; l operatore Infostrada comunicava all istante, previa verifica, che l inserimento del codice di migrazione fornito da Italaicom.net non consentiva di attivare il servizio sulla linea n. 0781.964xxx; l. in data 20 settembre 2013 parte istante inviava lettera di disdetta per il contratto in essere con Infostrada; m. l utente, in data 20 settembre 2013, concludeva un contratto di abbonamento con Telecom Italia, operatore che gli garantiva l attivazione del servizio voce e dati sulla numerazione de qua, previo pagamento di euro 96,00 per costi di attivazione. Telecom Italia attivava i predetti servizi in data 14 ottobre 2013; n. In data 30 settembre 2013 Italiacom.net prelevava sulla carta di credito di parte istante l importo di euro 19,57 e 19,90 per pagamenti di canoni mensili inerenti servizi non attivi; o. in data 22 maggio 2014 la società Italiacom.net procedeva al prelievo sulla carta di credito dell istante di euro 391,77, nonostante la disdetta contrattuale del 10 luglio 2013. L istante presupponeva (a seguito di quanto appreso attraverso vari blog) che l addebito era effettuato indebitamente dall operatore per la mancata restituzione dell apparecchio Voip, che, invece, era stato regolarmente reso dal medesimo con pacco inviato tramite raccomandata a/r del 31 luglio 2013. In base a tali premesse, l utente ha richiesto: i. l indennizzo per interruzione del servizio voce; ii. l indennizzo per malfunzionamento del servizio dati; iii. il rimborso delle somme prelevate da Italiacom.net pari ad euro 158,37 per canoni relativi a servizi non attivi e di euro 391,77, senza causale; iv. il rimborso del costo di attivazione del servizio con Infostrada di euro 65,00; v. il rimborso del costo di attivazione del servizio con Telecom di euro 96,00. 2. La posizione dell operatore La Società Italiacom.net non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall art 16, comma 2, del Regolamento. 3

3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte. In via preliminare, occorre precisare che, in considerazione della tempistica dei 90 giorni solari di allacciamento per i servizi diretti o per i servizi forniti al cliente tramite la propria rete o tramite un doppino d'utente disaggregato prevista dall'articolo 3, comma 1, della Carta Servizi Italiacom, a fronte della sottoscrizione del contratto relativa all attivazione dei servizi voce e dati avvenuta per via telefonica in data 2 maggio 2013, l attivazione del servizio voce sull utenza n. 0781.964xxx non è avvenuto nei suddetti tempi, mentre il servizio dati, pur se attivo, non ha funzionato regolarmente e continuativamente. Pertanto la mancata attivazione del servizio voce ed il malfunzionamento del servizio dati è circoscritto al periodo di riferimento intercorrente dal 2 agosto 2013 al 14 ottobre 2013, data in cui l istante ha attivato i servizi sull utenza n. 0781.964xxx con altro operatore. Al riguardo, si deve rilevare che la società Italiacom.net non ha addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata attivazione del servizio voce e malfunzionamento del servizio dati. Infatti, la predetta società avrebbe dovuto informare l'istante in ordine alla sussistenza di eventuali impedimenti ostativi all'attivazione del servizio, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della delibera n. 274/07/CONS, che stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale. Alla luce di tali considerazioni, le richieste sub i) e sub ii) di liquidazione di un indennizzo per la mancata attivazione del servizio fonia e malfunzionamento del servizio Adsl, in relazione all utenza n. 0781.964xxx, possono trovare accoglimento. Pertanto, in relazione alla richiesta sub i), l accertata imputabilità dei predetti disservizi in capo alla società Italiacom.net, implica la corresponsione di un indennizzo per la mancata attivazione del servizio voce dal 2 agosto 2013 al 14 ottobre 2013, da computarsi in base al parametro previsto dall art. 3, comma 1, allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, che prevede 1.[n]el caso di ritardo nell attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo, per un importo di euro 7,50 pro die per 73 giorni di disservizio. Analogamente la richiesta sub ii) di indennizzo per malfunzionamento della linea dati dal 2 agosto 2013 al 14 ottobre 2013 può trovare accoglimento da computarsi in base al parametro previsto dall art. 5 comma 2, allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, che prevede 2.[n]el caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio 4

pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento, per un importo di euro 2,50 pro die, per 73 giorni di disservizio. Anche la richiesta di rimborso sub iii) delle somme prelevate da Italiacom.net, per un totale di euro 550,14, merita accoglimento, in quanto, in assenza di prova contraria, non possono ritenersi fondate le pretese creditorie vantate dalla società Italiacom.net. Di contro le richieste di rimborso sub iv) e sub v), rispettivamente di euro 65,00 (quale costo conseguente alla conclusione del contratto con Infostrada) e di euro 96,00 (quale costo di attivazione del servizio con Telecom Italia), non possono essere accolte, in quanto non direttamente imputabili all operato di Italiacom.net e comunque assorbite dalla liquidazione dell indennizzo. UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità; DELIBERA Articolo 1 1. L Autorità accoglie parzialmente l istanza di Carta nei confronti della società Italiacom.net S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa. 2. La società Italiacom.net S.r.l. è tenuta a pagare in favore dell istante i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza: i. euro 547,50 (cinquecentoquarantasette/50) a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio voce; ii. euro 182,50 (centottantadue/50) per il malfunzionamento del servizio Adsl; iii. euro 158,37 (centocinquantotto/37) e di euro 391,77 (trecentonovantuno/77) a titolo di rimborso delle somme prelevate da Italiacom.net, non dovute. 3. La società Italiacom.net S.r.l. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. 4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259. 5. È fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito. 5

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell Autorità. Roma, 17 luglio 2014 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani 6