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Comune di San Michele al Tagliamento CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA Ordinanza n. 5 del 22/05/2017 OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, ANNO 2017. IL SINDACO Considerata l attuale diffusione delle zanzare moleste e vista la necessità di intervenire, come ogni anno, a tutela della salute e dell igiene pubblico per prevenire e controllare le eventuali malattie infettive trasmissibili all uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus); Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo; Rilevato che la diffusione della zanzara tigre in Veneto è stata registrata progressivamente a partire dal 1994 e che negli anni successivi, l infestazione si è diffusa quasi tutto il territorio della Regione del Veneto tra cui anche il Comune di San Michele al Tagliamento, come evidenziato anche dai vari monitoraggi eseguiti dall ULSS N. 10 Veneto Orientale ; Vista l esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l ulteriore diffondersi del fenomeno; Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi; Riscontrata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l Amministrazione comunale continuerà la propria opera di bonifica in quelli pubblici; Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre; Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l annidamento degli adulti; Visto quanto indicato dall Ulss n. 4 (ex 10) Veneto Orientale durante il convegno del 02/12/2016 avente per oggetto: Le zanzare nel territorio della Ulss 10, da insetti molesti a potenziali vettori di virus in cui si considera di prioritaria importanza l attività di disinfestazione locale svolta sia dai Comuni in ambito

pubblico sia da parte dei privati; Dato atto che nella stessa nota dell Ulss 4 Veneto Orientale si conferma l importanza della campagna informativa rivolta alla popolazione affinché la stessa si impegni maggiormente a garantire, nei luoghi di proprietà, la realizzazione degli interventi di contrasto alla proliferazione delle zanzare (interventi larvicidi e bonifica dei focolai); Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell igiene pubblica per prevenire il rischio di trasmissione di alcune malattie infettive di origine virale trasmissibili all uomo quali: la Chikungunya, Dengue e la West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) ormai presenti nella nostra zone; Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi; Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue e/o di West Nile Disease da parte della competente Ulss 10, o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati; Attesa la mancanza di un adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale; Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto; Considerato di stabilire l efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo: dalla data del 01 GIUGNO 2017 sino al 31 OTTOBRE 2017, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; Considerata la necessità di provvedere ad un adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale; Ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione della zanzara, quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica e ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza come comunicato e concertato con L ULSS n. 10 nell incontro organizzato con gli Enti comunali del territorio di competenza il 19/02/2015; Visto il R.D. 27.7.1934, n.1265; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); Visto l Art. 38 della Legge n. 142/1990

Viste le linee guida emanate in proposito dalla Regione Veneto; Vista la Legge 24.11.1981, n. 689; O R D I N A Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, aree cimiteriali, ecc.), nel periodo compreso dalla data del 01 Giugno 2017 e il 31 Ottobre 2017, di: 1. Evitare l abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d acqua stagnante anche temporanea; 2. Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l uso effettivo, allo svuotamento dell eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero; 3. Trattare l acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque; 4. Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; 5. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell erba; 6. Svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d acqua, aree incolte e aree dimesse, di: 1. Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d acqua stagnanti. A tutti i conduttori di orti, di: 1. Eseguire l annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l uso; 2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; 3. Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d acqua. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di: 1. Adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; 2. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di: 1. Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; 2. Svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; 3. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ai responsabili dei cantieri, di: 1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; 2. sistemare i materiali necessari all attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d acqua; 3. provvedere, in caso di sospensione dell attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche; 4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di: 1. Stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; 2. Svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; 3. Assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di: 1. Eseguire l annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l uso; 2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; 3. Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d acqua. 4. Eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione. All interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono per quanto possibile essere svuotati dai ristagni d acqua. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia. ORDINA ALTRESÌ Che eventuali Interventi Adulticidi in aree private, siano da effettuarsi esclusivamente in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, e mai a scopo preventivo, né a calendario, siano effettuati alle seguenti condizioni: 1) Le operazioni di disinfestazione, eseguite dal proprietario e/o da chi ha in uso l area, oppure da imprese

specializzate, siano realizzate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api. 2) Siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute. 3) Siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 24-48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso. 4) I trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento e/o condizioni meteo sfavorevoli. 5) In caso di utilizzo di atomizzatore a scoppio spalleggiato ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà; 6) Nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, prestando particolare attenzione a siepi o altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine. Che gli interventi adulticidi in area pubblica in assenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease, o di altre malattie trasmesse da zanzare, pappataci, e altri artropodi dovranno essere sempre eseguiti da imprese specializzate munite di regolare autorizzazione. In ambito pubblico tale opzione viene utilizzata nel caso di comprovata elevata densità di adulti, dove le infestazioni di zanzare hanno raggiunto densità oltre la ragionevole soglia di sopportazione o in siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture residenziali protette, aree ricreative, giardini pubblici ecc. Nell effettuazione di tali interventi devono essere rispettate le condizioni sopra descritte nei punti dall 1 al 4 per gli interventi in area privata. ORDINA INFINE A TUTTI I DESTINATARI della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento: - di permettere l accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti. A V V E R T E Le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d igiene per la tutela della salute e dell ambiente; La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate; I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da. 25,00 sino ad. 500,00, ai sensi del Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali (rif. DCC n. 110 del 27.12.2007). Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all Albo Pretorio on-line del Comune; ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all Albo Pretorio del Comune; ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all Albo Pretorio del Comune. D I S P O N E - Che all esecuzione, alla vigilanza sull osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell ULSS n. 4 Vento Orientale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. - Che la presente Ordinanza venga sia adeguatamente resa nota e divulgata a tutti i cittadini mediante affissione all Albo pretorio on line e presso le Delegazioni Comunali ed eventualmente anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a: - Comando Polizia Locale di San Michele al Tagliamento;

- ULSS n. 4 Veneto Orientale via Zappetti (c/o ex silos) - 30026 Portogruaro (VE); - Ufficio IAT per i turisti con sede c/o la delegazione comunale di Bibione, via Maja 30020 Bibione (VE); - Associazioni di categoria aderenti al progetto EMAS del Polo Turistico di Bibione per adeguata divulgazione ai propri associati; DISPONE ALTRESI Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o West Nile Disease, ecc. con associati rischi sanitari, segnalatati direttamente dalla ULSS 4 competente per territorio o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se il caso, ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l attività sia stata svolta dal Comune. Che l effettuazione dei trattamenti previsti nella presente ordinanza dovranno essere dimostrati esibendo agli incaricati della vigilanza almeno una delle seguenti documentazioni: 1. gli scontrini d acquisto del prodotto larvicida o i contenitori di esso; 2. le ricevute fiscali o le dichiarazioni dell impresa che ha effettuato i trattamenti; 3. le autocertificazioni delle azioni effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolto in apposito registro/scheda; 4. ogni altro idoneo documento attestante l effettuazione dei trattamenti; 5. in caso di indisponibilità al momento della verifica della documentazione succitata, la stessa dovrà essere presentata entro cinque giorni all organo che ha effettuato l accertamento. La presente ordinanza entra in vigore dal 01 GIUGNO 2017 e sarà vigente sino al 31 OTTOBRE 2017. In tale periodo sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento. Per tutto il periodo di vigenza della presente Ordinanza, la Polizia Locale ed il personale dell ULSS n. 4 sono incaricati di farla osservare. Dalla Residenza comunale, IL SINDACO Pasqualino Codognotto CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2017 al 06/06/2017. IL MESSO COMUNALE Paola Zerbinati

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: Paola Zerbinati CODICE FISCALE: IT:ZRBPLA58E45L219O DATA FIRMA: 22/05/2017 12:41:52 IMPRONTA: 62376331646433373361636537353661303063336339366363656132616162336437356262643739