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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori. I ciclomotori sono veicoli a 2 o 3 ruote

ed anche a 4 ruote, cioè quadricicli leggeri più comunemente noti come minicar di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici e non in grado di sviluppare una velocità superiore a 45 Km/h su strada orizzontale. Sono classificati inoltre ciclomotori, anche i velocipedi a motore ma non i cosiddetti velocipedi a pedalata assistita.

I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario; b) una targa che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo ed il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato. Ciascun ciclomotore è individuato nell'archivio nazionale dei veicoli da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

Chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità su strada orizzontale oltre 45 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.063 a euro 4.254 Chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre 45 km/h, è soggetto ad una sanzione da euro 829 a euro 3.316 Chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 622 Nei tre i casi citati, ne consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del veicolo per la confisca.

Si procede quindi alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate dal Codice della strada o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a 45 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658

Ne consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Chi circola con un ciclomotore sprovvisto di targa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 euro 310. Chi circola con un ciclomotore munito di targa non propria, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.835 a euro 7.341 In tutti e due casi, è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un mese ed in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo,

Chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331. Le circostanze che possono rendere i dati non chiaramente visibili sono ad esempio: targa imbrattata di fango, coperta di polvere, mal posizionata, numeri scoloriti o deteriorati, presenza di adesi, stemmi, elestici o altri oggetti che occultano la vista di alcune cifre. Chi fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.835 a euro 7.341 Chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 388 a euro 1.553 Alla stessa sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 310. Alla stessa sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.