Assemblea Assomet Decreto Legge Sviluppo misure in tema di energia elettrica Milano, 26 giugno 2006 Gabriele Cirieco Strategic Advice
IL DECRETO LEGGE SVILUPPO Il Decreto Misure urgenti per la crescita del paese è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso. Il Decreto ha ricevuto la Bollinatura della Ragioneria dello Stato ma non è ancora stato firmato dal Presidente Napolitano (dovrebbe accadere oggi). Il testo definitivo non è quindi ancora noto, ma abbiamo consultato la bozza inviata alla Bollinatura (che certifica la verifica della copertura delle misure previste); Solitamente i decreti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.
IL DECRETO LEGGE SVILUPPO Nello stesso giorno in cui è pubblicato in Gazzetta, il Governo trasmette il provvedimento ad un ramo del Parlamento. È discrezionalità del Governo decidere in quale ramo far iniziare l iter. Dovrebbe essere trasmesso al Senato. L ufficio di Presidenza del ramo del Parlamento a cui è stato trasmesso il provvedimento lo assegna ad uno o più Commissioni competenti (probabilmente bil la 10 Commissione i Industria + altre per parere Bilancio i sicuramente) Il Parlamento deve convertire in legge il decreto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione i (se non convertito entro il termine il decreto perde efficacia i sin dall inizio). Se il decreto entrerà in vigore domani, il termine per la conversione sarà il 25 agosto. Si ricorda entrambi i rami del Parlamento devono approvare il medesimo testo t La legge di conversione, solitamente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.
ART 39 DELLA BOZZA Titolo dell articolo 39 Criteri di revisione del sistema delle accise sull elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica. 1. Con uno o più decreti del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell energia sul valore dell attività d impresa. 2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
ART 39 DELLA BOZZA 3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall Autorità per l energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l ultimo periodo del comma 11 dell articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
ART 39 DELLA BOZZA 4. In attuazione dell articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 12, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l Autorità per l energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia
FASE ATTUATIVA Uno o più decreti del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in applicazione dell art 17 della Direttiva 2003/96/CE per definire le imprese a forte consumo di energia su base di requisiti e parametri relativi i a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell energia sul valore dell attività di impresa entro il 31 dicembre 2012 (comma 1 dell art. 39) Sulla base di tali Decreti successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa su ee e sui prodotti energetici impiegati come combustibili (con criteri di semplificazione e equità e secondo condizioni Direttiva) No maggiori oneri per finanza pubblica né maggiori entrate per Bilancio dello Stato
FASE ATTUATIVA AEEG ridetermina i corrispettivi per copertura oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione a carico dei clienti finali Entro 60 giorni dalla data di emanazione dei Decreti di cui al comma 1 Tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di energia Nel rispetto dei vincoli del comma 2 (no maggiori entrate no maggiori oneri) (+ semplificazione e equità?) Secondo indirizzi del MISE (i cuitempi nonsonospecificati ma devono essere in tempo utile per AEEG) Dal momento di entrata in vigore della rideterminazione dell AEEG, si abroga ultimo periodo del comma 11 dell art 3 del D legislativo 16 marzo 99, n 79 (Liberalizzazione del mercato ee) Ovvero la norma che dice che i corrispettivi a copertura di oneri generali di sistema elettrico, a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
IL RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 2003/96/CE Art 17 per impresa a forte consumo di energia si intende una impresa, come definita all articolo 11, in cui i costi i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l imposta nazionale sull energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell ambito di questa definizione ione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore. Per acquisti iti di prodotti energetici i e di elettricità ità si intende il costo effettivo dell energia acquistata o generata dall impresa. Sono incluse tutte le imposte tranne l IVA Per valore produttivo si intende la cifra d affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso. Per valore aggiunto si intende il totale della cifra d affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni
IL RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 2003/96/CE La Direttiva dava tempo entro il 2007 per adeguarsi (alla definizione di impresa a forte consumo di energia), se uno stato membro aveva in vigore un sistema di imposizione dell energia in cui le imprese a forte consumo di energia sono definite in base a criteri diversi
Composizione % della bolletta elettrica* II Trimestre 2012 Tariffa lorda : 18,29c /kwh (+5,8% su I trim 2012) 13,5% 100% 14,0% 13,0% 59,5% Costi di Costi di rete e Oneri generali di Imposte approvvigio- TOTALE di misura sistema namento Trasmissione Oneri di sistema Iva 9,1% PED + Per.ne Distribuzione Rinnovabili, CIP6, Imposte erariali e (UC1+PPE): 55,2% Misura Certificati verdi locali 5,1% Comm.: 4,3% Nucleare Stranded cost * Per l utente di tipo domestico che usufruisce delle condizioni economiche fissate dall AEEG Fonte: AEEG
Uno dei punti chiave Fonte: Aeeg Dal mese di maggio 2012, la tariffa incentivante per le fonti rinnovabili è passata per le utenze in media tensione da 30,15 euro a MWh a 40,30, mentre per le basse tensioni si passa da 36,72 a 49,88. Questo aumento degli oneri di sitema, che rappresenta il più elevato dall introduzione delle tariffe incentivanti, porterà da maggio un aumento medio delle bollette del 6 7%.
Composizione % oneri generali di sistema I trim. 2012 pari a circa il 13,74 % (2 c /kwh) del costo totale della tariffa elettrica 2,82% 90,28% 1,79% 1,33% 0,5% 0,29% 2,99% 100% Incentivi fonti rinnovabili e assimilate comp.te A3 Regimi tariffari speciali aziende energivore Oneri per deco.ing nucleare e comp.ni territoriali Comp.ni per imprese elettriche minori Sostegno ricerca di sistema comp.te A5 Bonus elettrico comp.te AS Inte.ti prom.ne effi.za ene.ca TOTALE