Nr. 110 ORIGINALE COMUNE di LESTIZZA Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Ordinanza ingiunzione della Provincia di Udine per violazione DLgs. 152/2006- depuratore di Sclaunicco Definizione extra - giudiziale in accordo con la ditta CID srl.- L anno duemilaundici (2011) il giorno 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 nella Sala Comunale, si e riunita la Giunta Comunale. PARERE F A V O R E V O L E Intervennero i Signori: PRESENTI ASSENTI -tecnico:... Il Segretario Comunale -Direttore Generale- 1. GOMBOSO Geremia Sindaco 2. VIRGILI Sandro 3. PAGANI Renato Assessore Vice S. Assessore Il Funzionario Responsabile del servizio interessato Bernardis Fabrizio 4. TAVANO Marica Assessore -contabile: Funzionario Responsabile del servizio di ragioneria Salvador Luca Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO di Nicola. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE: IMM. ESECUTIVA
Vista la proposta di deliberazione che segue. LA GIUNTA COMUNALE Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione nr. 109 del 13/09/2011 con cui si dava atto che: con verbale n. 26 di data 16/05/2008 la Provincia di Udine accertava e contestava nei confronti del legale rappresentante della ditta CID srl, ente gestore dell impianto di depurazione di proprietà comunale, ubicato in località Sclaunicco, la violazione dell art. 101, comma 1, del D.Lgs 152/06, sanzionata dall art. 133, comma 1, dello stesso decreto; con il medesimo verbale venivano individuati, quali obbligati in solido la società CID srl, ente gestore ed il Comune di Lestizza in qualità di proprietario dell impianto in parola; avverso il verbale in argomento ed a tutela degli interessi dell ente, il Comune di Lestizza per mano del Sindaco-pro tempore provvedeva a richiedere audizione alla Provincia; a seguito dell esame delle memorie difensive prodotte in audizione la Provincia di Udine Area ambiente Unità operativa sanzioni, con determina nr. 2011/4825 di data 28/06/2011 emetteva comunque ordinanza ingiunzione, intimando al legale rappresentate della CID s.r.l., quale trasgressore, nochè alla CID srl stessa ed al Comune di Lestizza, quali obbligati in solido ex art. 6, rispettivamente commi 3 e 1 della L. 689/81 di pagare la somma di 4.518,00, accessori compresi, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l infrazione di cui sopra; Considerato che con la deliberazione anzidetta, a tutela degli interessi dell ente, si decideva Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'ente, verso l ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione in parola; Si affidava al Responsabile dell'ufficio competente l adozione dei provvedimenti esecutivi conseguenti, ai fini della formale costituzione in giudizio, avanti il Tribunale di Udine, nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'ente nel giudizio medesimo; Verificato che con determinazione del Responsabile del servizio nr. 404 del 16/09/2011 si è provveduto ad affidare a professionista l incarico di patrocinio legale nella vertenza in oggetto con un impegno di spesa pari ad 2.500,00; Constatato che con nota pervenuta al protocollo nr. 8430 in data 20/09/2011 la C.I.D. srl ed il suo legale rappresentante comunicano la loro disponibilità a definire la vertenza tramite pagamento della somma ingiunta dalla Provincia al 50% tra la C.I.D. ed il Comune di Lestizza, senza impugnare avanti il giudice il provvedimento ingiuntivo, proponendo a tal fine approvare e sottoscrivere bozza di convenzione transattiva; Tenuto conto che il Comune di Lestizza viene individuato come soggetto obbligato in solido in quanto proprietario del bene (impianto di depurazione) che è servito a commettere la violazione; Ravvisata l opportunità di scongiurare la possibilità che in caso di impugnazione l ente venga individuato quale soccombente e quindi costretto a corrispondere l intera sanzione;
Ricordato inoltre che decidendo per la transazione non è necessario incaricare professionista per la tutela legale dell ente in giudizio; Evidenziato il concreto ed immediato beneficio in termini economici derivante dalla stipula dell accordo di che trattasi; Visto lo Statuto Comunale; Visto il D.Lgs 267/200 Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, DELIBERA Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 1. Revocare la propria precedente deliberazione nr. 109 del 13/09/2011 con cui si autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'ente, verso l ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione, adottata dalla Provincia di Udine-Area Ambiente- Unità operativa sanzioni con determina 2011/4825 di data 28/06/2011; 2. Di risolvere in via extra giudiziale la vertenza correlata all individuazione del soggetto tenuto al pagamento della sanzione anzidetta, sommante 4518,00, stipulando accordo transattivo come nello schema allegato A) alla presente, che sarà sottoscritto dal Sindaco; 3. Dare atto che l onere derivato, pari al 50% della sanzione, trova copertura all intervento 1010508 CAP.3851 del bilancio in corso d esercizio; 4. Incaricare i responsabili dei servizi competenti dell esecuzione della presente, compresa la revoca dell incarico di patrocinio legale assunto con determinazione nr. 404/2011. Indi Con votazione unanime e palese, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa l urgenza di provvedere.
CONVENZIONE TRANSATTIVA TRA CID S.R.L. (P.l. E CF. 00608530309) con sede legale in (c.a.p. 33010) Colloredo di Monte Albano (UD) Nucleo Pradis n, 19/1, in persona del suo legale rappresentante il sig. Lorenzo CECCHETTO, e sig. LORENZO CECCHETTO (codice fiscale CCC LNZ 53L24 M118B) nato a Volpago del Montello (TV) il 24.07.1953 e residente in (c.a.p. 33030) Moruzzo (UD) via dei Rimiri n. 19/4, CF, CCCLNZ53L24M118B, da un lato e COMUNE DI LESTIZZA in persona del legale rappresentante Sindaco prò tempore Geremia Gomboso, con sede a Lestizza in via Roma n. 36, dall'altro lato PREMESSO quanto segue: A) Con Ordinanza dd. 28/06/2011 n, 2011/4825 il Dirigente dell'area Ambiente della Provincia di Udine ha ingiunto al sig, CECCHETTO in qualità di - all'epoca dei fatti - legale rappresentante della CID avente la gestione del depuratore comunale sito in Comune di Lestizza, loc, Sclaunicco, nonché alla stessa CID e al Comune di Lestizza in qualità di soggetti obbligati in solido ex artt. 6, rispettivamente commi 3 e 1, della L. 689/81 di pagare la somma di 4,500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'infrazione di cui all'arti. 133, comma 1, D.lgs. n. 152/2006. B) Detta infrazione veniva accanata e dichiarata dalla PROVINCIA DI UDINE nel processo verbale di accertamento sanzioni D.lgs. n. 152/06, Comune di Lestizza, depuratore sito in località Sclaunicco ~ PVA/Sanzioni n. 26, dd. 16.05.2008. C) Per tali motivi la PROVINCIA DI UDTNE con l'ordinanza di cui al punto A che precede ingiungeva alle parti, in qualità di trasgressore ed obbligati in solido, di pagare le seguenti somme: 4.500,00 per sanzione amministrativa ex art. 133, co 1, D.lgs. 152/06; 18,00 per spese di notifica del verbale di accertamento; per un totale complessivo di 4.518,00. D) Che il giorno 20/09/2011 scade il termine per il deposito del Ricorso per opposizione all'ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa ex artt. 22 e segg. L 689/81. E) Le parti intendono definirò la vertenza senza procedere al deposito del ricorso per opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di cui sopra. - 000 -
Tutto ciò premesso, tra le parti ST CONVIENE E STIPULA quanto segue: 1. La su estesa premessa viene a far parte integrante ed essenziale del presente atto. 2. Le parti concordemente stabiliscono che la sanzione amministrativa comminata dalla Provincia di Udine con ordinanza n. 2011/4825 dd. 28/06/2011 verrà pagata al 50% dalla CID srl ed al 50% dal COMUNE DI LESTIZZA cosi come le spese di notifica e le successive ed eventuali pretese dalla PROVINCIA DI UDINE (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali interessi per ritardalo pagamento e/o sanzioni). 3. Le parti provvederanno al pagamento dì cui sopra entro e non oltre il 30/09/2011 in favore della PROVINCIA DJ UDINE dandosi reciproca comunicazione a pagamento effettuato. 4. Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'ordinanza di cui al punto A delle premesse. 5, Spese legali sostenute e sostenende si intendono integralmente compensate tra le parti. Fin qui redatto in n. 3 pagine scritte solo a fronte, oltre alle sottoscrizioni che seguono: Letto, confermato, sottoscritto, F.to LORENZO CECCHETTO F.to GOMBOSO Geremia 1 Sindaco prò tempore del personalmente ed in qualità di legale COMUNE di LESTTZZA rappresentante della CID srl Udine, li 19 settembre 2011.
Letto, confermato e sottoscritto. IL PREDENTE GOMBOSO Geremia IL SEGRETARIO GAMBINO dr. Nicola CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all Albo Pretorio online (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 21.09.2011 al 06.10.2011. Addì 21.09.2011 L IMPIEGATO RESPONSABILE PAGANI Vinicio ESTREMI DI ESECUTIVITA Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) Non soggetta a controllo Salvo ratifica del Consiglio Comunale IL RESPONSABILE INCARICATO PAGANI Vinicio Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Addì IL RESPONSABILE INCARICATO