OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

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OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all attività amministrativa. La norma infatti riconosce ad ogni cittadino la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalla pubbliche amministrazioni, senza essere titolare di posizioni giuridicamente rilevanti. Viene così introdotto, sul modello anglosassone del FOIA (Freedom of Information Act) un diritto di accesso universale, complementare alla normativa sugli obblighi relativi all Amministrazione Trasparente, finalizzato a garantire la più ampia libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i dati e l attività della pubblica amministrazione, senza dover dimostrare un interesse attuale e concreto alla conoscibilità, laddove chiaramente si tratti di dati comuni e non di dati sensibili. Oggetto della disciplina non è quindi la trasparenza, bensì la libertà di informazione da parte del cittadino. Nell attesa che l Ente provveda ad approvare entro giugno 2017 un apposito Regolamento che vada a disciplinare le diverse tipologie di accesso, tenuto anche conto della tutela della privacy e trattamento dei dati personali, si forniscono con il seguente schema alcune indicazioni operative per l esame, l istruttoria e la decisione sulle tre tipologie di istanza di accesso agli atti vigenti nel nostro ordinamento: Accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/1990 Accesso Civico semplice ex art. 5, comma 1 d.lgs. 33/2013 Accesso Civico Generalizzato ex art. 5, comma 2 d.lgs. 33/2013

Tipologia di accesso Soggetti legittimati all accesso Caratteristiche ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (art. 22 e ss. L. 241/1990) ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, comma 1, d. lgs. 33/2013) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO art. 5, comma 2, d. lgs. 33/2013 Titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti Non sono ammissibili istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato sull operato della P.A. Non sono accessibili informazioni in possesso della P.A. che non abbiano la forma di un documento amministrativo L istanza di accesso deve essere motivata Documenti, informazioni o dati per cui sussiste in capo all Amministrazione l obbligo di pubblicazione L istanza di accesso non necessita di motivazione L accesso è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dalla P.A. Documenti, informazioni o dati detenuti dall Amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali sussista l obbligo di pubblicazione* (salvo eccezioni e limiti) L istanza di accesso non necessita di motivazione L accesso è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dalla P.A. Ove l Amministrazione ritenga vi

siano interessi da tutelare, l eventuale controinteressato deve essere coinvolto * le istanze devono consentire l individuazione del dato, dell informazione o del documento per cui si richiede l accesso; non è previsto in capo all Amministrazione l obbligo di rielaborare i dati, ma solo di consentirne l accesso. Procedimento di accesso civico Soggetti coinvolti l amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso se l amministrazione individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, c. 2 Tempistica conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica i controinteressati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso l Amministrazione cui è rivolta l istanza a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, sospende il termine di conclusione del procedimento fino all'eventuale opposizione dei controinteressati l Amministrazione cui è rivolta l istanza, in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato e salvo i casi di comprovata indifferibilità, il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui al comma 6 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni

il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se l'accesso è stato negato o differito a tutela della sicurezza pubblica e l'ordine pubblico il Garante per la protezione dei dati personali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali sente il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento Nei casi di diniego totale o parziale dell accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza; contro la decisione dell Amministrazione competente o in caso di riesame, contro quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso dinnanzi al TAR o Difensore Civico competente per ambito territoriale. Non essendo il nostro Ente dotato di Difensore Civico, il ricorso può essere proposto al Difensore civico competente per l ambito territoriale immediatamente superiore (regionale). Ricorso avverso la decisione dell Amministrazione Soggetti coinvolti Iter/Tempistica il richiedente il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale il richiedente notifica altresì il ricorso all'amministrazione interessata il difensore civico se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente

se l'amministrazione competente non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico se l'accesso è stato negato o differito a tutela della sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, il difensore civico il Garante per la protezione dei dati personali il difensore civico in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali deve consentirne l accesso sente il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni CAUSE DI ESCLUSIONE DALL ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico (articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016) 1. L'accesso civico (generalizzato) è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. L'accesso (generalizzato) è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto (generalizzato) è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al

rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.