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D.R.S. n. 453 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AMBIENTE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL Servizio 2 TUTELA DALL INQUINAMENTO ATMOSFERICO Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.; Visto il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128 con la quale si modifica e si integra il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale; Visto il regolamento emanato con D.P.R. 13/03/2013 n. 59 recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, ed in particolare, l Art.10 Disposizioni transitorie ove, al comma 1, si prevede che I provvedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell avvio dei procedimenti stessi; Visto il D.M. 05/02/1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs.vo 22/1997 e ss.mm.ii.; Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l esposizione dei risultati analitici; Visto il D.M. del 25/08/2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88 ; Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n.3, prot.n. 19291 del 30/12/2003; Visto il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998); Visto il parere dell Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06; Visto il parere dell Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/2007; Visto l articolo 271, comma 4, del sopra citato D.Lgs 152/06 e ss.mm ii., secondo il quale i piani e i programmi di qualità dell aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizione più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II, e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell aria; Visto l Articolo 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/07, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione: per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/nm 3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/nm 3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) Visto il comma 1 dell art.269 così come modificato dal D.Lgs vo n. 128 del 29/06/2010 che recita testualmente: [ ] L autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni e che pertanto, tutti i provvedimenti già emessi e riguardanti singoli impianti devono confluire in unica autorizzazione che abbia riguardo all intero stabilimento; Vista la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività 1

produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della L.R.15 maggio 2000); Visto l art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n.26 Disposizioni programmatiche e correttive per l anno 2012. Legge di di stabilità regionale che sopprime le Commissioni Provinciali per la tutela dell Ambiente e la lotta contro l Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all Assessorato Regionale del territorio e dell Ambiente; Viste le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera impartite dall Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente con nota prot. n. 41477 del 12/07/2012; Visto l art. 10 del D.P.R. 13/03/2013 n.59 Regolamento recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; Visto il D.D.G. n.214 del 25/03/2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell Ambiente con l individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unita Operative; Visto il D.D.G. n. 32 del 12/01/2016, con il quale è stato proposto all'ing. Paola Pendino l incarico di dirigente del Servizio 2 Tutela dall inquinamento atmosferico e ad interim gli incarichi di Dirigente responsabile dei Servizi 6 e 7 del DRA Vista la nota di prot. 2341 del 14/01/2016 con la quale l Ing. Paola Pendino ha accettato l incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 Tutela dall inquinamento atmosferico e ad interim l incarico di Dirigente responsabile solo del Servizio 7/DRA; Visto il D.D.G. n. 58 del 28/01/2016, con il quale è stato riproposto all'ing. Paola Pendino l incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 - Tutela dall inquinamento atmosferico e ad interim l incarico di Dirigente responsabile solo del Servizio7/DRA; Visto l art.68, legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii.; Vista l istanza con allegata documentazione, pervenuta dal SUAP del Comune di Randazzo, acquisita al prot. 68/Gen. del 16/01/2013, del S.2, U.O4 Catania Messina, con la quale la ditta ED.CA.MA.s.r.l., con sede legale e stabilimento ubicato nel Comune di Randazzo, S.S. 120 - Km 181+800, ha presentato richiesta di rinnovo e modifica dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 269 e 281 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., derivanti dall attività di frantumazione inerti lavici e rifiuti inerti e conglomerati cementizi; Visti gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati; (all.1) Relazione tecnica descrittiva; Corografia 1:25.000 Planimetria catastale 1:2.000 Planimetria catastale con 1:2.000 sovrapposizione carta dei Boschi Planimetria generale dello 1:1000 stabilimento produttivo per la produzione di inerti lavici Certificato Emissione E1 produttivo per la produzione di conglomerati cementizi Certificato emissione E2 Certificato Emissione E3 Certificato Emissione E5 Certificato Emissione E6 Atto notorio produttivo per la produzione di manufatti produttivo per la frantumazione di 2

rifiuti inerti Scheda tecnica punto di emissione Quadro riassuntivo delle emissioni Vista la nota n.325 del 03/04/2013, da parte del D.R.A. Servizio 2, U.O.4 Ufficio Periferico di Catania Messina, con la quale viene comunicato alla ditta che è necessaria la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell art.20 del D.Lgs 152/06, per il progetto in questione; Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Randazzo(CT) con nota n.13762 del 25/08/2015, acquisita al protocollo del S.2 U.O. 4, Catania Messina con n. 524 del 28/08/2015; Visti gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati: Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., prot. 20210 del 30/04/2015 dell ARTA; Determinazione dirigenziale n.25/e del 30/06/2003, della IX Area 3 Servizio della Provincia Regionale di Catania; Determinazione dirigenziale n.288/e del 07/10/2009, del 3 Dipartimento 5 Servizio della Provincia Regionale di Catania; Relazione tecnica, ai sensi dell art.216 del D.Lgs 152/06 Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria, con esito interlocutorio, con richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa, tenutasi in data 14/10/2015 presso i locali dell Ufficio Periferico U.O. 4, Catania Messina, convocata ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota n.597 del 22/09/2015, Vista la documentazione integrativa prodotta dalla ditta Ed.CA.MA, richiesta in sede di C.d.S del 14/10/2015, pervenuta da parte del SUAP del Comune di Randazzo in data 10/11/2015, trasmessa con nota n. 18145 del 09/11/2015; Visti gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati; Planimetria generale dello stabilimento con i punti di emissione; integrazione scheda tecnica punti di emissione; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Visto il parere favorevole del Comune di Randazzo (CT) prot. n. 18158 del 09/11/2015, acquisito al protocollo del S.2 U.O. 4, Catania Messina con n. 802 del 10/11/2015; Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dell A.R.P.A. Struttura Territoriale di Catania, in sede di C.d.S del 14/10/2015; Visto il rapporto istruttorio conclusivo del DRA Servizio 2, U.O. 4 di Catania Messina - favorevole al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all art.269 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.e ii., trasmesso con nota n. 0207 del 03/03/2016, assunto alprotocollo dell ARTA al n.15807 del 09/03/2016; Preso atto che:lo stabilimento ubicato in c/da S.Elia S.S. 120, Km 181 +800, del Comune di Randazzo (CT) è esistente; Visto che la ditta ED.CA.MA dichiara di essere iscritta al Registro delle Imprese che effettuano recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ex art.216 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. dell Area Metropolitana di Catania; Considerato che la Ditta ha trasmesso la documentazione attestante l avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e credito n. 3 con bollettino postale n. 0026 del 19/04/2016 ed assunto al protocollo dello scrivente ARTA con prot. n. 25840 del 20/04/2016; Vista la nota, acquisita al protocollo dell'assessorato Territorio ed Ambiente in data 20/04/2016 prot. 26042, con la quale la Ditta ha trasmesso il modello F23 di attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e della sanzione per tardivo pagamento; Ritenuto di procedere, conformemente a quanto previsto dall art. 269, comma 1, del D.Lgs.vo 152/06e ss.mm.ii., al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta per l intero stabilimento; Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, emanate a modifica e/o integrazione della normativa attualmente vigente; Su proposta del Dirigente dell U.O. 4 del Servizio 2, Responsabile del Procedimento; 3

DECRETA Art. 1 E concessa, ai sensi dell art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla Ditta ED.CA.MA s.r.l. con sede legale e stabilimento ubicato nel Comune di Randazzo, S.S. 120 - Km 181+800, il rinnovo dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 269 e 281 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., derivanti dall attività di frantumazione inerti lavici e rifiuti inerti e conglomerati cementizi; Gli atti e gli elaborati progettuali di cui in premessa, costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 L autorizzazione di cui all articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l esercizio dell impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Art.3 - L autorizzazione di cui all art. 1 è concessa nel rispetto dei limiti di emissione e prescrizioni : Limiti di emissione: P.E PROVENIENZA Portata mg/nm 3 Inquinante VLE (mg/nm 3 ) E1 E2 E3 Impianto di 5850 Polveri 40 frantumazione inerti Cappa aspirante 5000 Polveri 40 Sfiato silos cemento 1000 Polveri 40 E4 E5* Sfiato silos cemento 1000 Gruppo elettrogeno Caterpillar 3528 Polveri 40 Polveri NO X CO E6* Gruppo elettrogeno Coelmo 3528 Polveri NO X CO * I valori limite di emissione non si applicano ai gruppi elettrogeni d'emergenza D.Lgs 152/06 Parte V, allegato I- parte III 3, Prescrizioni 1. Dovranno essere osservate le norme e le direttive contenute nell allegato V, parte I, alla parte V, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le missioni diffuse provenienti dall intero stabilimento; 2. La ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti, e dovrà fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente Servizio 2/D.R.A., all Area Metropolitana ed alla S.T. ARPA competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime. 3. I rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione da immettere nel ciclo produttivo devono essere privi di amianto; 4. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni devono essere conformi a quelli pubblicati dal Decreto del Ministero dell Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell allegato VI, parte V, del D.Lgs 152/06 e dal D.A. 31/17 del 25/01/1999. 5. Il rispetto dei codici CER, D.M. 5/2/98 (giusta iscrizione al registro della Provincia Regionale di Catania per le imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi); 6. la zona di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata; 7. dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione 4

delle aree operative, dei piazzali e del materiale stoccato; 8. i cumuli di materiale inerte e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato anche manualmente; 9. è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro tre metri dalla zone di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale; 10. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente; 11. dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l impianto; 12. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia; 13. le aree non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi ed i cumuli di materiale 14. polverulento stoccati all interno dello stabilimento, nei periodi estivi e/o secchi, dovranno essere 15. mantenute umide tramite bagnatura con irrigatori a pioggia fissi o mobili; 16. i nastri trasportatori presenti nell impianto dovranno essere carterizzati per garantirne il completo incapsulamento, unitamente alla copertura delle tramogge con dei pannelli; 17. La Ditta, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dagli elaborati ad esso allegati, e per quello che non è in contrasto con quanto stabilito dallo stesso, è tenuta al rispetto dei contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e i. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia; 18. Per le emissioni diffuse si prescrive alla Ditta il rispetto di quanto previsto nell Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento alla Parte I e di relazionare con cadenza semestrale sulle modalità di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, travaso e stoccaggio delle sostanze che possono generare emissioni diffuse e sugli accorgimenti messi in atto per impedire la dispersione in atmosfera di polveri, ai sensi del D.A. n. 409/17 del 14/07/1997; 19. Gli Organi di controllo, Area Metropolitana di Catania e ARPA Sicilia ST di Catania, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta; 20. Ai sensi dell art. 271, comma 14, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.e.i, in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la Ditta dovrà informare tempestivamente (fax, e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente Servizio 2, l'area Metropolitana di Catania e la S.T. A.R.P.A., competenti per territorio. 21. La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Area Metropolitana di Catania e S.T. ARPA), competenti per territorio ed al Servizio 2 /D.R.A. di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia. 22. Si ricorda che, ai sensi dell art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata a questo Servizio 2/DRA ed agli Organi di controllo ex Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Catania e S.T. ARPA Provinciale. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell autorizzazione. 23. Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della Ditta, questo Servizio si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute nel presente decreto. E fatto salvo l obbligo di adeguamento degli impianti con l eventuale evolversi della normativa di settore; Art. 4. Il D.R.S. n. 890 del 27/07/2006 rilasciato dall'assessorato Territorio Ambiente è revocato. Art. 5. La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente 5

Art. 6. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Art. 7 Ai sensi dell art. 68 della L.R. 12/08/14 n. 21, il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Ambiente e per per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, 27/05/2016 firmato Il Dirigente Responsabile del Servizio 2 Tutela dall Inquinamento Atmosferico (Ing Paola Pendino) 6