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Decreto Ministeriale n. 5000 del 4 marzo 2015 Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole,. VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l articolo 12, il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi; VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale ed in particolare l articolo 4 relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed in particolare l articolo 4, comma 1 lettera d) concernente la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi; VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole, 22 gennaio 2014 n. 699, recante gli indirizzi generali sull attività amministrativa e sulla gestione per l anno 2014, ed in particolare la priorità politica Tutela interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali a cui risulta collegato, tra l altro, l obiettivo 60 Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentari e rurale ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, a norma dell articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, reg./fgl. 1075, recante l individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, l Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest ultimo rivesta natura regolamentare ; CONSIDERATO che, nell ambito della ripartizione delle risorse di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nel bilancio di questo Ministero risulta istituito il capitolo di bilancio

7303 piano gestionale 6 - destinato alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti speciali in materie agricole, predisposti da Università degli studi e da altri Enti Pubblici di ricerca e che, per l attuazione della presente procedura di selezione, è stata destinata la somma di 1.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie 2014; RITENUTO necessario procedere alla emanazione di procedure di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali, in materie agricole,, nelle more dell approvazione del Piano strategico per l innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale, presentato in uno specifico evento pubblico il 10 luglio 2014, garantendo continuità all azione amministrativa in materia di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, alimentare e forestale; RITENUTO altresì necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici; D E C R E T A Articolo 1 (Oggetto) E indetta una procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali, ai sensi dell articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499, predisposti da Università degli Studi e da altri Enti Pubblici di ricerca in materie agricole,. Articolo 2 (Risorse finanziarie e limiti di spesa) 1. L importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui all articolo 1 è pari ad 1.000.000,00. 2. Il contributo concesso per singolo progetto è calcolato sulla base del costo approvato che non potrà, in ogni caso, essere superiore a 160.000,00. 3. I progetti non possono avere una durata superiore a diciotto mesi ed includere non più di due unità operative. Articolo 3 (Soggetti proponenti) Ai fini del presente decreto, i soggetti proponenti sono le Università degli Studi e gli Enti pubblici di ricerca. Articolo 4 (Tematiche) Sono ammessi a valutazione i progetti speciali di cui al precedente articolo 1 che sviluppano le seguenti tematiche:

a. valorizzazione del marchio nazionale dell agriturismo italiano, anche attraverso la definizione del relativo repertorio nazionale e la divulgazione delle informazioni; b. uso sostenibile dei presidi fitosanitari e zooprofilattici, dei nutrienti di natura biotica e abiotica nonché dello sviluppo di tecniche analitiche per la identificazione di sostanze xenobiotiche; c. valorizzazione del paesaggio rurale storico italiano; d. miglioramento della efficienza nella gestione della risorsa idrica e qualità delle acque; e. salvaguardia della biodiversità animale, del benessere animale e/o proposte volte al miglioramento dei servizi per l assistenza tecnica specialistica agli allevatori italiani; f. sviluppo di progetti di ricerca coordinati tra strutture di ricerca e soggetti che rappresentino le necessità delle imprese per la produzione di alimenti di qualità; g. produzione e miglioramento qualitativo della biomassa agroforestale; h. sperimentazione di strutture, metodi e strumenti di supporto al trasferimento di conoscenze. Articolo 5 (Presentazione dei progetti speciali) 1. I progetti speciali devono essere trasmessi compilando il Modello di domanda (allegato 1) a firma del legale rappresentante dell Ente proponente, o suo delegato, autenticata nei modi previsti dalla legge, nel quale dovrà essere esplicitata la tematica in cui lo stesso si colloca, fra quelle individuate all articolo 4. 2. I progetti speciali devono essere redatti conformemente a quanto previsto nei Modelli A e B (allegati 2 e 3) al presente decreto e presentati in copia cartacea e supporto informatico (es. DVD) o PEC Istituzionale dell Ente proponente. 3. I progetti devono essere presentati dai soggetti di cui all articolo 3, al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale dello sviluppo rurale DISR IV Ricerca e sperimentazione, via XX settembre n. 20 00187 Roma, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, secondo una delle seguenti modalità, a scelta del proponente: a. consegna a mano, farà fede il protocollo della Direzione Generale dello sviluppo rurale DISR IV; b. per raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale di invio; c. posta elettronica certificata (PEC), all indirizzo: cosvir4@pec.politicheagricole.gov.it. Tale invio dovrà essere effettuato da postazione PEC istituzionale del soggetto proponente. 4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6 (Istruttoria e valutazione) 1. L Ufficio DISR IV della Direzione Generale dello sviluppo rurale effettua la verifica formale dei progetti speciali presentati ai sensi dell articolo 5 e trasmette ad una Commissione, istituita con provvedimento dipartimentale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, esclusivamente i progetti che non presentano motivi di esclusione, di cui ai punti a) e b) del successivo articolo 8. 2. La Commissione verifica, preliminarmente, la coerenza tecnico-scientifica del progetto con le tematiche individuate all articolo 4. Nel caso di incoerenza, il progetto non è ammesso alla successiva fase di valutazione ed è, quindi, escluso dal finanziamento. Per i progetti valutati coerenti la Commissione procede alla valutazione secondo i parametri riportati nell allegato 4. 3. Al termine della valutazione, la Commissione redige la graduatoria provvisoria di merito e la inoltra entro quindici giorni successivi all ufficio di cui al comma 1. 4. Sono idonei i progetti che conseguono un punteggio di almeno la metà dei punti assegnabili in ciascuno dei parametri di cui all allegato 4 e un punteggio complessivo non inferiore a 70. 5. La graduatoria definitiva è approvata con decreto direttoriale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Mipaaf. Articolo 7 (Costi ammissibili) 1. Sono ammissibili i costi così come descritti nell Allegato 5. 2. Le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca sono ammissibili nella misura massima del 10%, calcolato sul totale delle voci di spesa ammissibili. 3. Le spese per il coordinamento del progetto, incluse la valutazione in itinere ed ex post dell efficacia, sono ammissibili nella misura massima del 5%, calcolato sul totale delle voci di spesa ammissibili, escluse quelle generali. 4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della data di registrazione del decreto di concessione del contributo. Articolo 8 (Motivi di esclusione) Non sono ammessi e sono esclusi dal finanziamento: a) i progetti non presentati secondo le modalità previste all articolo 5, commi 1) e 2); b) i progetti inviati successivamente al termine fissato, di cui all articolo 5, comma 3); c) i progetti non coerenti con le tematiche di cui all articolo 4.

Articolo 9 (Concessione ed erogazione del contributo) 1. Le risorse disponibili sono concesse ai progetti ritenuti idonei in base all ordine della graduatoria di merito, di cui all articolo 6, comma 5) e fino all esaurimento delle stesse. 2. Il contributo, nel limite massimo del 95% dei costi approvati, è concesso con apposito decreto direttoriale, previa accettazione del soggetto beneficiario. 3. Nella nota di accettazione da parte del soggetto beneficiario può essere richiesta un anticipazione, nella misura massima del 50% del contributo stesso, erogabile in base alle risorse di cassa disponibili. Le modalità di tale erogazione sono specificate nel decreto di concessione del contributo. Articolo 10 (Pubblicazione delle informazioni) 1. Il presente provvedimento è inviato all'organo di Controllo per la registrazione. 2. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet istituzionale del Ministero nella sezione Ricerca. 3. Avverso la presente procedura concorsuale può essere prodotto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 marzo 2015 f.to Maurizio Martina