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Transcript:

Testo originale 0.941.345.4 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi Conchiusa il 15 gennaio 1970 Approvata dall Assemblea federale l 8 dicembre 1970 1 Ratificata con strumenti scambiati il 28 febbraio 1974 Entrata in vigore il 30 marzo 1974 (Stato il 1 gennaio 1998) Il Consiglio federale svizzero ed il Presidente della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione in vista di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi fra i due Paesi, hanno designato quali Plenipotenziari: (seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai sensi della presente Convenzione l espressione: 1. «Legge italiana» indica la legge del 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e successive modifiche; 2. «Legge svizzera» indica la legge federale del 20 giugno 1933 2 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi e successive modifiche; 3. «Lavori» indica i lavori, ivi comprese le casse da orologio, in oro, in argento, in platino o in palladio; 4. «Marchio di artefice» indica il marchio previsto, con carattere di obbligatorietà, dall articolo 9 della legge svizzera; «marchio ufficiale» indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all articolo 15 della legge stessa; 5. «Marchio di identificazione» indica il marchio legale previsto, con carattere di obbligatorietà, dall articolo 4 e definito dall articolo 7 della legge italiana e, transitoriamente, il marchio di cui agli articoli 1, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1934 n. 305, che, a norma dell articolo 28 della legge italiana, conserva la sua validità fino alla data di assegnazione dei nuovi marchi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge stessa. RU 1974 752; FF 1970 I 453 1 RU 1974 751 2 RS 941.31 1

0.941.345.4 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi Ciascuna Parte contraente si impegna a notificare all altra Parte le eventuali modifiche che venissero apportate alle leggi di cui ai numeri 1 e 2. Art. 2 I lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione non devono essere muniti del marchio di artefice e del marchio ufficiale menzionati, rispettivamente dagli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa. I lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e il marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell importatore richiesto dall articolo 5 della legge italiana, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa. Art. 3 Il Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi rimette, franco di spese, all Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, entro due mesi dall entrata in vigore della Convenzione, la lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti in Italia. L Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi rimette, franco di spese, entro due mesi dall entrata in vigore della Convenzione, al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, la lista dei marchi ufficiali e la lista dei marchi di artefice svizzeri registrati e riconosciuti in Svizzera. Tutte le modificazioni che interverranno, rispettivamente, nelle liste di cui ai precedenti commi, saranno comunicate, nel più breve tempo, all altra Parte contraente. Art. 4 L Amministrazione italiana si impegna a non registrare i marchi tradizionali di fabbrica, di cui all articolo 8 della legge italiana, che risultano tali da potersi confondere con i marchi ufficiali svizzeri compresi nella lista prevista all articolo 3. L Amministrazione svizzera si impegna a non registrare i marchi di artefice che risultano tali da potersi confondere con i marchi di identificazione italiani compresi nella lista prevista dall articolo 3. Art. 5 I detentori dei marchi di identificazione, domiciliati in Italia, che figurano sulla lista inviata all Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, sono esonerati dall obbligo di far registrare i loro marchi di identificazione in Svizzera e di fornire la garanzia di cui al secondo comma dell articolo 11 della legge svizzera. I detentori dei marchi di artefice, domiciliati in Svizzera, che figurano sulla lista inviata al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, sono esonerati dall obbligo di designare un rappresentante legale ai sensi del primo comma dell articolo 5 della legge italiana. 2

Riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi - Conv. con l Italia 0.941.345.4 Art. 6 La responsabilità sull osservanza delle disposizioni legali sul controllo dei metalli preziosi, del fabbricante di lavori che portano il marchio ufficiale di garanzia dell una delle Parti contraenti, si limita al territorio di tale Parte contraente. Art. 7 I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell Amministrazione competente dell altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest ultima, sono respinti all esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell altra Parte contraente. Art. 8 Una Commissione mista, che sarà costituita nel più breve tempo possibile dopo l entrata in vigore della Convenzione, avrà il compito: 1. di formulare eventuali proposte tendenti a modificare la presente Convenzione e il suo Allegato; 2. di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dall applicazione della Convenzione e del suo Allegato. La Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri svizzeri e i membri italiani. Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti. La Commissione si riunirà, in linea di massima, una volta all anno o su domanda di una delle Parti contraenti. Le riunioni si effettueranno a turno in Svizzera e in Italia. Art. 9 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sarà valida per un anno; sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi. 3

0.941.345.4 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Berna il 15 gennaio 1970 in due esemplari in lingua italiana. Per la Confederazione Svizzera: Spühler Per la Repubblica Italiana: Enrico Martino 4

Riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi - Conv. con l Italia 0.941.345.4 Allegato A. Lista dei marchi Le liste di cui all articolo 3 della Convenzione devono contenere, oltre le generalità del fabbricante e l indirizzo del medesimo, le seguenti indicazioni: 1. per la lista dei marchi di artefice: la rappresentazione dell impronta del marchio di artefice e la data della sua registrazione presso l Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi; 2. per la lista dei marchi di identificazione: a) la rappresentazione dell impronta del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934 n. 305 che, ai sensi dell articolo 28 della legge 30 gennaio 1968 n. 46, continuerà ad avere validità, in attesa della consegna del nuovo marchio, previsto da quest ultima legge; b) il numero caratteristico assegnato, per ogni provincia, a ciascun fabbricante che, inserito nella predetta impronta unitamente alla sigla della Provincia, completa l impronta stessa, conferendo ad essa il carattere di marchio personale di identificazione; c) la data di assegnazione dei marchi di cui ai punti a e b; d) la rappresentazione, analoga a quella di cui al punto a, del nuovo tipo di impronta dei marchi prevista dalla legge 30 gennaio 1968 n. 46 (per i fabbricanti già in esercizio, il numero caratteristico risulterà invariato). B. Modalità di effettuazione dei controlli sul titolo dei lavori Ai fini del controllo sulla effettiva rispondenza del titolo dichiarato al titolo effettivo dei lavori, il saggio si effettuerà, di norma, col metodo della pietra di paragone o, nei casi dubbi, con metodi analitici che non comportino la distruzione dell oggetto (prelevamento di piccole quantità, mediante raschiatura). I servizi di controllo sono tuttavia autorizzati a procedere al taglio di uno o più lavori, nel caso di notevoli scarti di titolo, accertati con i precedenti metodi analitici. I saggi analitici se eseguono con i metodi seguenti: per l argento, l analisi volumetrica di «Gay-Lussac», per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio; per l oro, la coppellazione e successivo spartimento in acido nitrico; per il platino, l analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia, trattamento con cloruro di ammonio e riduzione a platino metallico. Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a: ± 1,0 millesimi, per l oro et l argento; ± 2,0 millesimi, per il platino. 5

0.941.345.4 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi Ai fini delle eventuali contestazioni sui risultati del saggio, l errore ammesso in sede di analisi deve essere considerato nel senso favorevole al fabbricante, salvo che lo scarto si presenti con evidente carattere di continuità. Nei casi di accertata irregolarità e di rinvio della merce all esportatore, la segnalazione al servizio di controllo dell altra Parte contraente dovrà fare menzione dei risultati delle analisi, indicando il titolo dei lavori saggiati, in millesimi e frazioni decimali. 6