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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 26-7-2007 13547 Atti di Organi monocratici regionali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUN- TA REGIONALE 10 luglio 2007, n. 666 Art. 8 del D.M. 501/96. Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi. Sostituzione componente. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che - l art. 9 della L. 580/93 ha introdotto, nell ambito degli organi delle Camere di Commercio, l istituzione del Consiglio camerale; - l art. 7 del D.M. 501/93, prevede che il Presidente della G.R. provvederà con proprio decreto, alla nomina dei componenti del consiglio camerale e con D.P.G.R. n. 751 del 19 novembre 2003 e stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi; - con il suddetto decreto era stato nominato, in seno al Consiglio camerale, in rappresentanza del settore Commercio, il sig. Cesare Scagliarini designato congiuntamente, ai sensi dell art. 4 del D.M. 501/96 dalla Brindisi Centro Associazione Commercianti - Gonfesercenti in apparentamento con SI.NA GI. CGIL; Vista la nota n. 5126-2.2.2/07, con la quale il Presidente della Camera di Commercio d i Brindisi, ha trasmesso la nota di dimissioni del sig. Cesare Scagliarini da componente del Consiglio camerale; L ufficio competente con nota n. 38/C/3688/07 ha chiesto alle organizzazioni interessate di designare congiuntamente un nuovo rappresentante in sostituzione del dimissionario e di produrre la documentazione necessaria all accertamento dei requisiti di cui all art. 13 della L. 580/93. Considerato le Associazioni apparentate Brindisi Centro Associazione Commercianti - Confesercenti e SI.NA.GI. CGIL hanno designato, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio della Camera di Comrnercio di Brindisi, per il settore Commercio il sig. Antonio D Amore nato a Brindisi il 3 febbraio 1973 ed ivi residente alla Via Conserva n. 28. Visto che l ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti di cui all art.13 della legge 580/93; Preso atto che il Settore proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai sensi del combinato disposto dell art. 4, comma 4 lett. K, della L.R. 7/97 e dell art.6, comma 5, della L.R.7/97 DECRETA di nominare, in sostituzione del dimissionario sig. Cesare Scagliarini quale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, in rappresentanza del settore Commercio, il sig. Antonio D AMORE nato a Brindisi il 3 febbraio 1973 ed ivi residente alla Via Conserva n. 28 Il competente Ufficio del Settore Commercio provvederà alla notifica del presente atto al nominato. II presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti dei Presidente della Regione Puglia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Bari, addi 18 luglio 2007 F.to Vendola DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET- TORE ALIMENTAZIONE 2 luglio 2007, n. 277 Decreto legislativo n. 214 del 19/08/2005 Approvazione delle Prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale per il Potato spindle tuber viroid (PSTVd) agente dell affusolamento del tubero della patata. Il Dirigente f.f. dell Osservatorio Fitosanitario Regionale, sulla base dell istruttoria espletata dal funzionario responsabile della Posizione

13548 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 26-7-2007 Organizzativa e da lui confermata, riferisce al Dirigente del Settore quanto segue. Nel 2007 in tre vivai di piante ornamentali ubicati in provincia di Foggia e di Bari, sono state rinvenute piante di Solanum jasminoides e S. rantonetii infette da Potato spindle tuber viroid (PSTVd). Il Potato spindle tuber viroid (PSTVd) è un patogeno da quarantena inserito nell Allegato I, parte A, sezione I Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità del D.Lvo 214/05. Questo viroide si presenta in modo latente e asintomatico su Solanum ornamentale ma può infettare le coltivazioni di pomodoro e patata e creare danni alla produzione. L Osservatorio in ottemperanza dell art. 5 del D.Lvo 214/05 che recita E vietata l introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana degli organismi nocivi elencati nell allegato I, parte A ha attuato interventi atti a impedire la diffusione del viroide attraverso misure di monitoraggio ed eradicazione delle piante infette. Per quanto su descritto, è necessario allo stato attuale adottare delle misure preventive sul territorio regionale finalizzate a: individuare l esatta consistenza del problema mediante indagine nei vivai ornamentali e orticoli; dare disposizioni a tutti i vivai orticoli e ornamentali per le misure da adottare per avviare le nuove produzioni di Solanum ornamentale e per le produzioni di materiale di propagazione di pomodoro e patata. Il Servizio Fitosanitario Regionale a tale scopo ha predisposto specifiche prescrizioni a cui i vivaisti orticoli e ornamentali devono attenersi per produrre piante di Solanum spp. Per quanto su descritto si propone di: approvare e divulgare le Prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale per il Potato spindle tuber viroid (PSTVd) agente dell affusolamento del tubero della patata riportate nell Allegato A facente parte integrante del presente atto. ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODI- FICAZIONI E INTEGRAZIONI Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell adozione dell atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie. Il responsabile della P.O. (Dr.ssa Anna Percoco) Il Dirigente dell Ufficio f.f. (Dr. Antonio Guario) IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE VISTO il Decreto Legislativo n.29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997; VISTA la direttiva emanata con Deliberazione della Giunta Regionale n.3261 del 25/07/1998; RITENUTO per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 26-7-2007 13549 DETERMINA di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; di approvare e divulgare le Prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale per il Potato spindle tuber viroid (PSTVd) agente dell affusolamento del tubero della patata riportate nell Allegato A facente parte integrante del presente atto. di incaricare il Dirigente dell Osservatorio ad inviare copia del presente atto all ufficio bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi della LR n 13/94 art. 6 lettera g; di dare atto che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo. Il presente atto, composto di n. 2 (due) facciate e dall allegato A facente parte integrante, è redatto in duplice originale. Un originale sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale ed uno sarà custodito agli atti del Settore Alimentazione. Copia conforme sarà inviata all Assessore delle Risorse Agroalimentari. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell Albo istituito presso il Settore. IL DIRIGENTE DEL SETTORE (AntonioFrattaruolo)

13550 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 26-7-2007 Regione Puglia ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI SETTORE ALIMENTAZIONE Osservatorio Fitosanitario Regionale ALLEGATO A Prescrizioni fitosanitarie per il Potato spindle tuber viroid (PSTVd) agente dell affusolamento del tubero della patata - D.L.vo 214/05 Il Potato spindle tuber viroid è l agente eziologico della malattia denominata affusolamento del tubero della patata Questo viroide è un patogeno da quarantena, inserito nel Decreto Legislativo n 214 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, Allegato I, parte A Organismi nocivi di cui deve essere vietata l introduzione o la diffusione in tutti gli stati membri Sezione I Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità. Il PSTVd è latente e asintomatico sui Solanum ornamentali mentre può determinare danni su patata e pomodoro. Considerato che: il principale mezzo di diffusione di questo viroide è la trasmissione per via meccanica, cioè attraverso il contatto tra piante sane e infette e l utilizzo di attrezzi da lavoro contaminati; il viroide si localizza anche nel polline, negli ovuli e nei semi e ciò ne accentua la pericolosità; non esistono ad oggi metodi curativi per curare una pianta infetta da PSTVd, l unico mezzo di difesa è la prevenzione cioè utilizzare materiale di propagazione sano e porre in essere misure atte a prevenire eventuali infezioni. Tutto ciò premesso, il Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell art. 50, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 214/05 e in attesa di emanazione di direttive comunitarie sulle misure da adottare per impedire la diffusione del viroide, dispone che: È fatto divieto assoluto alle ditte vivaistiche, di coltivare o conservare specie di Solanum ornamentale nei luoghi di produzione di materiale di propagazione vegetale di pomodoro, patata e altre solanacee ;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 26-7-2007 13551 È fatto obbligo alle ditte vivaistiche che producono e/o ricoltivano e/o commercializzano piante di Solanum jasminoides e S. rantonetii, di utilizzare piante madri sane, esenti da PSTVd certificate mediante analisi di laboratorio (da effettuare presso laboratori accreditati); È fatto obbligo alle ditte vivaistiche, di disinfettare con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%, tutte le serre, bancali, attrezzi, mezzi di trasporto e quant altro possa essere venuto a contatto con piante di Solanum prodotte nel ciclo 2006-07, prima di avviare la produzione di Solanum jasminoides e S. rantonetti 2007-08; E fatto obbligo alle ditte vivaistiche, di effettuare durante il ciclo annuale di produzione e nel periodo più idoneo alla rilevazione del viroide, delle analisi di laboratorio a campione; È necessario che le ditte vivaistiche adottino delle procedure interne che diano garanzia di sanità del materiale, come: _ utilizzo di attrezzi di lavoro tenuti in soluzione disinfettante e in dotazione esclusiva presso l azienda, _ utilizzo di materiale monouso durante le operazioni agronomiche; _ lotti distinti e separati con rintracciabilità di filiazione dalle piante madri; _ istruzione di tutto il personale addetto ai lavori aziendali onde evitare introduzioni di materiale vegetale di Solanum non controllato o di utilizzare attrezzi non in dotazione all azienda; _ massima attenzione alle operazioni colturali come la potatura. La commercializzazione delle piante di Solanum spp e Brugmansia ornamentali potrà avvenire solo se sono state rispettate le condizioni su indicate. Il Servizio Fitosanitario Regionale in sede di controllo annuale verificherà se il vivaista ha ottemperato a quanto prescritto e effettuerà analisi di laboratorio a campione per rilevare l eventuale presenza del viroide, i lotti che eventualmente risulteranno infetti saranno distrutti a cura e spese del vivaista.