STATUTO SOCIALE Associazione Parinam

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Bozza nuovo STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Casa Betania. Statuto sociale dell associazione DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Registrazione esente da imposta di bollo ai sensi dell articolo 17 del Decreto Legislativo 460/1997. STATUTO SOCIALE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE SENNA COMASCO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Associazione GLABMEDIA Codice Fiscale via ragazzi del 99 nr BRESCIA

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Associazione Cittadini per le biblioteche avellinesi Statuto associativo. Associazione Cittadini per le biblioteche avellinesi. Statuto associativo

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE DEI GENITORI PER UNA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITA'

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

Statuto (conforme alle norme previste dal D.L.vo 460/97) ASSOCIAZIONE MALATI di CHERATOCONO - ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ATTO COSTITUTIVO ITALIANO SEMPLICEMENTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

STATUTO ASSOCIATIVO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Camperisti senza Frontiere

ARTICOLO 1. Costituzione

ATTO COSTITUTIVO. Articolo 1

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE " OSPEDALE IN PROSA " ********* Associazione senza scopo di lucro ********* STATUTO DELLA COMPAGNIA ********* ART.

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

VIVERE CORREZZANA STATUTO. E costituita in Correzzana l associazione Vivere Correzzana (di seguito indicata in modo abbreviato VC, o Associazione ).

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO ASSOCIAZIONE Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Brescia TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Collettivo Tango. Essa è costituita con la veste legale prevista dall art. 36 e seguenti del C.C.

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

ASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO associazione di promozione sociale STATUTO

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO. ASSOCIAZIONE PIG ( Per I Giovani)

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita, ai sensi degli articoli 14 e

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE Comitato Genitori Scuola Primaria Torricella

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

Transcript:

STATUTO SOCIALE Associazione Parinam Denominazione - Sede Scopo Art. 1 - E` costituita l'associazione culturale «PARINAM». Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali. Art. 2. - Essa ha sede nel Comune di Inverigo (CO). L Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e distaccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi. Art. 3. - L Associazione non ha scopo di lucro e persegue scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi. Essa in particolare intende promuovere, attraverso attività socio-culturali, il benessere generale della persona, l incontro, la condivisione, lo scambio di capacità e conoscenze tra individui. Per perseguire tali scopi, l Associazione propone percorsi di arteterapia, laboratori artistici, corsi e seminari di yoga e di altre discipline olistiche, attività ricreative e culturali. L Associazione svolgerà le attività sia presso la propria sede sia sul territorio e in collaborazione con altri enti e associazioni. Al fine di perseguire gli scopi indicati, l Associazione si riserva la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati. La durata dell associazione è illimitata. Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali Art. 4. - Il patrimonio è costituito: - dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; - dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione. Le entrate dell'associazione sono costituite da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni e legati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; - contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto e in nessun caso può darsi luogo alla loro restituzione; inoltre è vietata qualunque rivalutazione di quanto versato 1

(art. 148 TUIR). All Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto (art. 148 TUIR). Art. 5. - L'esercizio finanziario decorre dall 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio, da presentare all Assemblea dei soci che viene convocata per l approvazione. I bilanci devono restare a disposizione di tutti i soci, depositati presso la sede dell Associazione nei 15 giorni che precedono l Assemblea convocata per la loro approvazione. Qualora l Associazione effettui raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo (art. 20 del D.P.R. 600/1973). Soci Art. 6. - Sono soci le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. I soci si suddividono in fondatori (coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto Costitutivo) e ordinari (coloro che condividono le finalità dell'associazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali). La suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione (art. 148 TUIR). Art. 7. - Chi aderisce all Associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividerne le finalità e accettarne Statuto ed eventuali regolamenti. Il richiedente deve compilare la domanda di ammissione specificando le proprie generalità e versare la quota associativa. L adesione all organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo (art. 148 TUIR). Il Consiglio Direttivo deve provvedere riguardo alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. Art. 8. - Diritti dei Soci I soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale dell Associazione e frequentarne i locali. Hanno il diritto di accedere a tutte le attività offerte e beneficiare di condizioni di favore per manifestazioni e servizi promossi dall Associazione. Hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare i propri scopi. Inoltre tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo (art. 148 TUIR). Art. 9. - Doveri dei Soci I soci hanno l obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa e di essere coerenti con gli obiettivi dell Associazione. Prestano, inoltre, il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno in modo spontaneo e senza scopo di lucro. Art. 10. - La qualità di socio si perde per: - morte; - recesso: chiunque aderisca all Associazione può in qualsiasi momento recedere dalla stessa con preavviso scritto di almeno 10 giorni; 2

- esclusione: il socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale entro 20 giorni dalla scadenza perde la qualità di socio. Perde inoltre la qualità di socio: chi si rende colpevole di atti d'indisciplina e di comportamenti scorretti ripetuti, chi non rispetta gli obblighi assunti a favore dell Associazione, le disposizioni contenute nello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali. L esclusione avviene con delibera dell Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l escluso non condivida le ragioni dell esclusione egli può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all articolo 21 del presente Statuto; in tal caso l efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Organi sociali Art. 11. - Sono organi dell Associazione: - l Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito. Assemblea dei soci Art. 12. - L Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente e in sua mancanza dal Vicepresidente. Il Presidente convoca i soci in assemblea almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, mediante comunicazione affissa nelle sedi e inviata a ciascun socio tramite e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione. L'assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. Delle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente stesso all inizio della riunione. Le delibere assembleari e relativo verbale vengono affissi pubblicamente presso la sede dell Associazione. Art. 13. - L'Assemblea ordinaria ha il compito di: - approvare il bilancio consuntivo ed eventuale preventivo; - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente; - discutere e deliberare sulle direttive generali dell Associazione e su tutti gli argomenti all ordine del giorno; - discutere e approvare eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell attività dell Associazione; - decidere quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. L'Assemblee ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L Assemblea straordinaria delibera in merito a: - modifiche dell'atto Costitutivo e dello Statuto; - scioglimento dell Associazione e nomina dei liquidatori. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei partecipanti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. 3

Consiglio direttivo Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è composto da minimo un 3 membri a un massimo di 7, compreso il Presidente, eletti tra i soci dall'assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Art. 15. - Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. Art. 16. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, all eventuale preventivo e all'ammontare della quota sociale. Art. 17. - Il Consiglio ha il compito di: - nominare al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'assemblea dei Soci; - redigere i bilanci consuntivi ed eventuali preventivi e presentarli all Assemblea; - attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione; - curare l attuazione delle delibere dell Assemblea; - nominare dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; - compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento dell Associazione e presentarli all Assemblea; - decidere quant'altro gli è demandato per legge o per statuto. Art. 18. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente e il Vicepresidente Art. 19. - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l esecuzione delle relative deliberazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell esercizio delle proprie funzioni. Scioglimento Art. 20. - Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con voto favorevole di 3/4 degli aderenti. In caso di scioglimento, l Assemblea nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell Associazione. E fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge (art. 148 TUIR). In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Controversie Art. 21. - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di 4

Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. Norme applicabili Art. 22. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni. 5