Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro

Documenti analoghi
Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Regolamento d esecuzione per la Convenzione relativa alla creazione di un ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

1.Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Protocollo

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. Traduzione 1. (Stato 27 luglio 2011)

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Accordi bilaterali di Promozione e di Protezione degli Investimenti

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Convenzione n. 8 concernente l indennità di disoccupazione a cagione di naufragio

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

A - I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL EMILIA-ROMAGNA. I paesi di provenienza degli alunni con cittadinanza non italiana

Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi

VII CONVENZIONE AJA concernente la trasformazione delle navi di commercio. in bastimenti da guerra

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

che modifica la Convenzione per l unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929

Protocollo aggiuntivo n. 2

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Convenzione sulla disoccupazione

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Provincia di Belluno. Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. Anni

Elenco Bandiere del Mondo

Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato

Atto aggiuntivo di Monaco

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari

IX Convenzione dell'aja 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009)

LE NAZIONALITÀ PRESENTI NELLE SCUOLE DELL UMBRIA

Accordo di Mosca sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell atmosfera, nello spazio e sott acqua

Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

V Convenzione dell'aja 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra

Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2

Provincia di Taranto - Servizio Agenzia Lavoro e Formazione Professionale. Popolazione Attiva Censita presso i CPI alla data del 30 APRILE 2017

Provincia di Taranto - Servizio Agenzia Lavoro e Formazione Professionale. Popolazione Attiva Censita presso i CPI alla data del 28 FEBBRAIO 2017

Provincia di Taranto - Servizio Agenzia Lavoro e Formazione Professionale. Popolazione Attiva Censita presso i CPI alla data del 31 GENNAIO 2017

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ASL NAPOLI 2 NORD

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Attività dell Ufficio immigrazione della Questura di Torino

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Luogo di residenza Maschi , , ,0 Femmine , , ,0 Residenti a Milano

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche 2

UFFICIO IMMIGRATI COMUNE DI SCANDICCI

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

004 BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI 005 APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO 010 AEROMOBILI

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Banca dati Ipasvi Iscritti stranieri agli Albi Ipasvi. Federazione nazionale Collegi Ipasvi

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Giugno :50. Norme Generali


ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Convenzione concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra 2

COMUNE DI SEGRATE UFFICIO STATISTICA

Traduzione 1 Convenzione che regola la caccia alla balena

DATI DEMOGRAFICI ANNUALI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2017

UFFICIO IMMIGRATI COMUNE DI SCANDICCI

Provincia di Taranto - Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale

COMUNE DI SEGRATE UFFICIO STATISTICA

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

I CITTADINI STRANIERI UE e ExtraUE & il Quesito Referendario di Domenica 4 Aprile 2004

Pil pro capite in dollari USA a PPA, 2008

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia

Parla Facile 14,90 tariffe in vigore dal 01/12/2012. Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in cent, IVA inclusa) Fonia vocale Locale

Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

Transcript:

Traduzione 1 Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili 0.748.671 Conchiusa a Roma il 29 maggio 1933 Approvato dall Assemblea federale il 26 ottobre 1949 2 Entrato in vigore per la Svizzera il 27 febbraio 1950 (Stato 7 marzo 2006) Sua Maestà il Re d Albania, il Presidente del Reich Germanico, il Presidente degli Stati Uniti d America, il Presidente federale della Repubblica d Austria, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente degli Stati Uniti del Brasile, il Presidente della Repubblica del Cile, il Presidente del Governo nazionale della Repubblica Cinese, il Presidente della Repubblica di Colombia, il Presidente della Repubblica di Cuba, Sua Maestà il Re di Danimarca e d Islanda, il Presidente della Repubblica dell Equatore, il Presidente della Repubblica del Salvador, il Presidente della Repubblica spagnuola, il Presidente della Repubblica di Finlandia, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d Irlanda e dei territori britannici d oltre mare, Imperatore delle Indie, il Presidente della Repubblica del Guatemala, il Presidente della Repubblica ellenica, il Presidente della Repubblica dell Honduras, Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d Ungheria, Sua Maestà il Re d Italia, Sua Maestà l Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lituania, il Presidente degli Stati Uniti del Messico, il Presidente della Repubblica del Nicaragua, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica di Polonia, il Presidente della Repubblica del Portogallo, Sua Maestà il Re di Romania, il Presidente della Repubblica di San Domingo, i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino, Sua Santità il Sovrano Pontefice, Sua Maestà il Re di Svezia, il Consiglio federale svizzero, il Presidente della Repubblica cecoslovacca, il Presidente della Repubblica di Turchia, il Comitato centrale esecutivo dell Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, Sua Maestà il Re di Jugoslavia, dopo aver riconosciuto l utilità di adottare certe norme uniformi in materia di sequestro conservativo degli aeromobili, hanno nominato a tale scopo il loro Plenipotenziari rispettivi, i quali, debitamente autorizzati, hanno conchiuso e firmato la Convenzione qui appresso: RU 1949 1686 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 1949 1685 1

0.748.671 Aviazione Art. 1 Le Alte Parti Contraenti s impegnano a prendere i provvedimenti necessari per conferire efficacia alle norme stabilite dalla presente Convenzione. Art. 2 (1) Ai sensi della presente Convenzione, per sequestro conservativo s intende qualsiasi atto, qualunque sia la sua denominazione, per il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, con l intervento degli agenti della giustizia o della pubblica amministrazione a profitto sia di un creditore, sia del proprietario o titolare di un diritto reale gravante sull aeromobile, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva, ottenuta prima con la procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente. (2) Nel caso in cui la legge competente accordi al creditore, che detiene l aeromobile senza il consenso dell imprenditore un diritto di ritenzione, l esercizio di tal diritto è, ai fini della presente Convenzione, equiparato al sequestro conservativo e sottoposto al regime previsto dalla presente Convenzione. Art. 3 (1) Sono esenti da sequestro conservativo: a. Gli aeromobili adibiti ad un servizio di Stato, compreso quello postale, eccettuato quello commerciale; b. Gli aeromobili che facciano servizio effettivo in una linea regolare di trasporti pubblici e gli aeromobili di riserva indispensabili; c. Qualunque altro aeromobile adibito al trasporto di persone o di cose a pagamento, quando sia prossimo a partire per tale trasporto, eccetto nel caso in cui si tratti di un debito contratto per il viaggio che si accinge a fare o di un credito sorto nel corso del viaggio. (2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo esercitato dal proprietario spossessato del suo aeromobile con un atto illecito. Art. 4 (1) Nel caso in cui il sequestro non sia vietato o, allorché l aeromobile sia insequestrabile, l imprenditore non lo invochi, una cauzione sufficiente impedisce il sequestro conservativo e dà diritto alla immediata sospensione. (2) La cauzione è sufficiente se copre l ammontare del debito e delle spese e se è destinata esclusivamente al pagamento del creditore, o se copre il valore dell aeromobile, se questo è inferiore all ammontare del debito e delle spese. Art. 5 In ogni caso sarà deliberato, con procedura sommaria e rapida, sulla domanda di sospensione del sequestro conservativo. 2

Unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili 0.748.671 Art. 6 (1) Se si è proceduto al sequestro di un aeromobile insequestrabile secondo le disposizioni della Convenzione, o se il debitore ha dovuto fornire una cauzione per impedire il sequestro o per ottenerne la sospensione, il sequestrante è responsabile, secondo la legge del luogo di procedura, del danno risultante per il proprietario o per l imprenditore. (2) La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo operato senza giusta causa. Art. 7 La presente Convenzione non si applica né ai provvedimenti conservativi in materia di fallimento, né ai provvedimenti conservativi previsti in caso di infrazioni alle norme doganali, penali o di polizia. Art. 8 La presente Convenzione non si oppone all applicazione delle convenzioni internazionali tra le Alte Parti Contraenti, che prevedono una insequestrabilità più ampia. Art. 9 (1) La presente Convenzione è applicabile sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti a qualsiasi aeromobile immatricolato nel territorio di un altra Alta Parte Contraente. (2) L espressione «territorio di un Alta Parte Contraente» comprende tutto il territorio sottoposto, alla sovranità, alla signoria, al protettorato, al mandato o all autorità di detta Alta Parte Contraente per il quale quest ultima è parte alla Convenzione. Art. 10 La presente Convenzione è redatta in francese, in un solo esemplare che è depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri del Regno d Italia, e di cui copia certificata conforme sarà trasmessa a cura del Governo del Regno d Italia a ciascuno dei Governi interessati. Art. 11 (1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Ministero degli Affari Esteri del Regno d Italia, che ne notificherà il deposito a ciascuno dei Governi interessati. (2) Non appena saranno state depositate cinque ratificazioni, la Convenzione entrerà in vigore, tra le Alte Parti Contraenti che l avranno ratificata, novanta giorni dopo il deposito della quinta ratificazione. Ogni ratificazione depositata ulteriormente produrrà i suoi effetti novanta giorni dopo il deposito. 3

0.748.671 Aviazione (3) Spetta al Governo del Regno d Italia notificare a ciascun Governo interessato la data dell entrata in vigore della presente Convenzione. Art. 12 (1) Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all accessione. (2) L accessione sarà fatta mediante notificazione al Governo del Regno d Italia, il quale ne farà parte a ciascun Governo interessato. (3) L accessione produrrà i suoi effetti novanta giorni dopo la notificazione fatta al Governo del Regno d Italia. Art. 13 (1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Governo del Regno d Italia, il quale avvertirà immediatamente ciascuno dei Governi interessati. (2) La disdetta produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la notificazione e solo in confronto della Parte che l avrà data. Art. 14 (1) Le Alte Parti Contraenti potranno, al momento della firma del deposito delle ratificazioni o della loro accessione dichiarare che l accettazione da parte loro della presente Convenzione non si applica all insieme o a parte delle loro colonie, dei loro protettorati, territori d oltre mare, territori sotto mandato o altri territori sottoposti alla loro sovranità, alla loro autorità o alla loro signoria. (2) Le Alte Parti Contraenti potranno ulteriormente notificare al Governo del Regno d Italia che intendono rendere applicabile la presente Convenzione all insieme o a parte delle loro colonie, territori d oltre mare, territori sotto mandato, o altri territori sottoposti alla loro sovranità, alla loro autorità o alla loro signoria in tal modo esclusi dalla loro dichiarazione originale. (3) Esse potranno, in ogni momento, notificare al Governo del Regno d Italia che intendono veder cessare l applicazione della presente Convenzione all insieme o a parte delle loro colonie, dei loro protettorati, territori d oltre mare, territori sotto mandato o altri territori sottoposti alla loro sovranità, alla loro autorità o alla loro signoria. (4) Il Governo del Regno d Italia comunicherà a ciascuno dei Governi interessati le notificazioni fatte conformemente ai due capoversi precedenti. Art. 15 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà la facoltà, al più presto entro due anni dall entrata in vigore della presente Convenzione, di provocare la riunione di una nuova conferenza internazionale allo scopo di cercare i miglioramenti che potrebbero essere apportati alla presente Convenzione. A tale scopo essa si rivolgerà al 4

Unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili 0.748.671 Governo della Repubblica Francese che prenderà i provvedimenti necessari per preparare tale conferenza. La presente Convenzione, fatta a Roma, il 29 maggio 1933, resterà aperta alla firma fino al primo gennaio 1934. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. (Seguono le firme) 5

0.748.671 Aviazione Campo d applicazione il 5 ottobre 2005 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Algeria 23 luglio 1964 A 21 ottobre 1964 Angola 17 marzo 1998 A 15 giugno 1998 Argentina 24 luglio 1985 A 22 ottobre 1985 Belgio 14 ottobre 1936 12 gennaio 1937 Brasile 19 agosto 1938 17 novembre 1938 Congo (Kinshasa) 9 agosto 1962 A 7 novembre 1962 Côte d Ivoire 23 agosto 1965 A 21 novembre 1965 Danimarca 31 gennaio 1939 1 maggio 1939 Egitto 7 giugno 1971 A 5 settembre 1971 Finlandia 30 ottobre 1953 A 28 gennaio 1954 Germania 22 febbraio 1935 12 gennaio 1937 Guatemala 6 luglio 1939 4 ottobre 1939 Haiti 19 gennaio 1961 A 19 aprile 1961 Italia 29 settembre 1936 12 gennaio 1937 Libano 16 maggio 1996 A 13 agosto 1996 Mali 20 dicembre 1961 A 20 marzo 1962 Mauritania 4 agosto 1962 A 2 novembre 1962 Niger 9 ottobre 1964 A 7 gennaio 1965 Norvegia 22 giugno 1939 20 settembre 1939 Paesi Bassi 28 gennaio 1938 28 aprile 1938 Polonia 31 agosto 1937 29 novembre 1937 Rep. Centrafricana 10 giugno 1969 A 8 settembre 1969 Romania 23 marzo 1935 12 gennaio 1937 Ruanda 1 dicembre 1964 A 1 marzo 1965 Senegal 1 settembre 1964 A 1 dicembre 1964 Spagna 28 giugno 1934 12 gennaio 1937 Svezia 31 gennaio 1939 A 1 maggio 1939 Svizzera 15 dicembre 1949 15 marzo 1950 Togo 3 luglio 1980 A 1 ottobre 1980 Tunisia 5 maggio 1966 A 3 agosto 1966 Ungheria 15 maggio 1937 13 agosto 1937 6