n. 65 DEL Requisiti per beneficiare dell agevolazione

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Transcript:

Informativa per la clientela di studio n. 65 DEL 21.09.2010 Oggetto: Esenzione canone RAI Ai gentili Clienti Loro sedi Gentile cliente, è nostra cura metterla al corrente, con il presente documento informativo, che l Agenzia delle Entrate ha pubblicato in una sua circolare, i chiarimenti in merito ai requisiti e alle modalità per usufruire dell esenzione del canone Rai. Riteniamo, pertanto utile approfondire l argomento e informarla che, per la fruizione dell esenzione del Canone Rai, i contribuenti che tra gli altri requisiti, hanno una età uguale o superiore a 75 anni, potranno presentare entro il 30 di novembre 2010, istanza per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge Finanziaria 2008. La Finanziaria 2008 (legge 244/2007), ha introdotto l esenzione del Canone Rai per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni. Attraverso la Circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, l Agenzia delle Entrate, ha fornito i chiarimenti necessari per poter usufruire dell agevolazione. Requisiti per beneficiare dell agevolazione I requisiti per poter beneficiare dell agevolazione consistono in: aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (il 31 gennaio e il 31 luglio); non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge; possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità. L esonero spetta per il televisore che si trova nella casa di residenza dei contribuenti che anno compiuto 75 anni entro il termine di scadenza del pagamento del canone Rai (31 gennaio e 1

31 luglio) o alla data in cui viene attivato l abbonamento. Inoltre: Il contribuente non deve vivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio. Limite del reddito Il limite di reddito è pari a Euro 6.713,98 pari a 516,46 euro per tredici mensilità. In tale somma rientrano: il reddito (al netto degli oneri deducibili) che risulta dalla dichiarazione presentata per l anno precedente; Chi non deve presentare la dichiarazione perché esonerato assumerà come reddito quello indicato nel modello CUD. I redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d imposta (interessi maturati su BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché proventi di quote per investimenti); Le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali; I redditi di fonte estera non tassati in Italia; Cosa invece non rientra nel calcolo del reddito: I redditi esenti dall irpef Il reddito dell abitazione principale più le pertinenze I TFR e i relativi anticipi I redditi soggetti a tassazione separata Cosa bisogna fare per beneficiare dell esenzione? La dichiarazione sostitutiva 2

Per poter fruire dell esenzione è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva (reperibile sul sito dell Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione modulistica) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, per attestare i requisiti e le condizioni di ammissione previsti dalla norma. Dove va consegnata La dichiarazione deve essere: consegnata agli uffici locali o territoriali, può essere inviata attraverso una raccomandata inserendo anche una fotocopia del documento di identità (non autenticata). L indirizzo dove spedire il plico raccomandato senza busta è il seguente: Agenzia Delle Entrate Ufficio Torino 1 S.A.T. sportello abbonamenti tv 10121 Torino. I termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Contribuenti che fruiscono del beneficio per la prima volta Va presentata entro il 30 aprile Se la richiesta si riferisce al secondo semestre, la scadenza per la presentazione è per il: 31 luglio Per beneficiare dell esenzione del canone relativamente al secondo semestre, il compimento dei 75 anni deve avvenire entro il 31 luglio. Annualità successive Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. 3

Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare dell esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone. Esenzione relativa al 2010 (anno in corso) Per quanto concerne l anno in corso, si precisa che per beneficiare dell esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre la dichiarazione deve essere spedita o consegnata non oltre il 30 novembre 2010. 30 novembre 2010 ( per l anno in corso) Esenzione degli anni 2008 2009 2010 (contribuenti che non hanno versato il canone) I soggetti che per gli anni 2008-2009-2010, non hanno effettuato il versamento del canone, senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell Agenzia delle Entrate, e sono in possesso dei requisiti per fruire dell agevolazione, devono presentare l istanza entro il 30 novembre 2010 La richiesta di rimborso (per chi ha già pagato) Chi pur possedendo i requisiti per l esenzione del pagamento del canone, lo ha pagato ugualmente per gli anni 2008 2009 2010, può richiedere la restituzione dell importo utilizzando il modello per la richiesta di rimborso del Canone Rai è reperibile sul sito dell Agenzia delle Entrate nella sezione modulistica. Le modalità di richiesta del rimborso del canone, sono le stesse per la presentazione della dichiarazione sostitutiva e quindi andranno utilizzate le stesse modalità di presentazione viste in precedenza e cioè: Consegna del modello per la richiesta del rimborso agli uffici locali o territoriali dell Agenzia; Spedizione tramite plico raccomandato senza busta. Alla domanda va unita la dichiarazione sostituiva per attestare l effettivo possesso dei requisiti per l esonero. â Il rimborso, (in contanti), avverrà presso gli uffici postali. Presentazione dell istanza di rimborso prima dell uscita della circolare 4

Chi ha già presentato istanza di rimborso agli uffici dell Agenzia prima dell emanazione della circolare, non è tenuto a una nuova presentazione. L Agenzia, potrà comunque richiedere all interessato, ulteriore documentazione per verificare l esistenza del diritto al rimborso. Le Sanzioni Si fa presente che la normativa ha anche previsto delle sanzioni che vanno da un importo di 500 euro a 2.000 euro (oltre al canone dovuto e interessi) per ciascuna annualità evasa, per coloro i quali hanno usufruito indebitamente delle agevolazioni. Modello di dichiarazione sostitutiva 5

Modello per la richiesta del rimborso del canone Rai 6

Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti 7