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1 1 LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16 #LR-ER-1998-16# DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999 (Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale) Bollettino Ufficiale n. 82 del 19 giugno 1998 Art. 1 Finalita' 1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia- Romagna è sottoposto a regime di caccia programmata, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti. 2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime. 3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare può autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di selvaggina stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purchè entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrè essere realizzato fino al 31 dicembre 1998 con eccezione per il fagiano, per il quale il termine è nissato al 31 gennaio 1999. Art. 2 Rapporti tra Province e Regioni confinanti 1. La gestione-faunistico venatoria delle aree territoriali, prospicienti i corpi idrici, interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la Regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi. 2. E' tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini, previa stipula da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) interessati di specifiche intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo del calendario venatorio provinciale, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani Faunistico Venatori. Art. 3 Specie cacciabili e periodi di caccia 1. Per la stagione venatoria 1998-99 le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti: a. Specie cacciabili da domenica 20 settembre a domenica 6 dicembre 1998: - starna (Perdix perdix); - pernice rossa (Alectoris rufa); - lepre comune (Lepus europaeus); - coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); b) Specie cacciabili da domenica 20 settembre a giovedì 31 dicembre 1998: - quaglia (Coturnix coturnix); - tortora (Streptopelia turtur); - merlo (Turdus merula); - allodola (Alauda arvensis); c) Specie cacciabili da domenica 20 settembre 1998 a domenica 31 gennaio 1999: - alzavola (Anas crecca); - beccaccia (Scolopax rusticola); - beccaccino (Capella gallinago); - canapiglia (Anas strepera); - cesena (Turdus pilaris); - codone (Anas acuta); - colombaccio (Columba palumbus); - cornacchia grigia (Corvus corone cornix); - fagiano (Phasianus colchicus); - fischione (Anas penelope); - folaga (Fulica atra); - frullino (Limnocryptes minimus); - gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); - gazza (Pica pica); - germano reale (Anas platyrhynchos); - ghiandaia (Garrulus glandarius); - marzaiola (Anas querquedula); - mestolone (Anas clypeata); - moretta (Aythya fuligula); - moriglione (Aythya ferina); - pavoncella (Vanellus vanellus); - porciglione (Rallus aquaticus); - tordo bottaccio (Turdus philomelos);

2 2 - tordo sassello (Turdus iliacus); - volpe (Vulpes vulpes); d) Specie cacciabili da sabato 1 agosto 1998 a domenica 31 gennaio 1999 unicamente in forma selettiva come da vigente Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati secondo le prescrizioni dei calendari venatori provinciali, articolati per specie, sesso e classe di età nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi, anche non consecutivi: - capriolo (Capreolus capreolus); - cervo (Cervus elaphus); - daino (Dama dama); - muflone (Ovis musimon); - cinghiale (Sus scrofa); e) Specie cacciabili da giovedì 1 ottobre a giovedì 31 dicembre 1998 o da domenica 1 novembre 1998 a domenica 31 gennaio 1999, in forma collettiva: - cinghiale (Sus scrofa). Art. 4 Giornate e forme di caccia 1. Tenuto conto che la settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, la caccia può essere esercitata da sabato 1 agosto a lunedì 31 agosto 1998: caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o all'aspetto in tre giornate a scelta ogni settimana. 2. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, da domenica 20 settembre 1998 a domenica 31 gennaio 1999: - da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre 1998, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta; - da lunedì 5 ottobre 1998 a domenica 31 gennaio 1999, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana; - da lunedì 5 ottobre a lunedì 30 novembre 1998, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento. Sabato 3 ottobre può essere esercitata una giornata supplettiva per la caccia alla sola migratoria, da appostamento. 3. Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 2 settembre 1998, la caccia in tale periodo si potrà effettuare in un massimo di cinque giornate fisse - mercoledì 2, domenica 6, giovedì 10, domenica 13 e giovedì 17 settembre 1998, esclusivamente da appostamento, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico- venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Merlo, Tortora; le Province possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio può essere consentito a far data dal 2 settembre 1998, anche in quelle Province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento per cinque giornate settimanali, fino al tramonto e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. 4. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie. 5. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita nelle forme previste dall'apposito vigente regolamento. Art. 5 Orari venatori La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari di seguito indicati: ---------------------------------------------- dalle ore -------- Periodo alla migratoria e agli ungulati in selezione alla stanziale alla migratoria e stanziale ----------------------------------------------

3 3 1-15 agosto 5,10 - - 16-31 agosto 5,30 - - 1-14 settembre 5,45-19,40 15-20 settembre 5,55-19,20 21-30 settembre 6,05 7,05 19,05 1-15 ottobre 6,20 7,20 18,45 16-25 ottobre 6,35 7,35 18,20 26-31 ottobre 5,45 6,45 17,10 1-15 novembre 6,00 7,00 16,55 16-30 novembre 6,20 7,20 16,45 1-15 dicembre 6,35 7,35 16,35 16-31 dicembre 6,45 7,45 16,40 1-15 gennaio 6,50 7,50 16,55 16-31 gennaio 6,40 7,40 17,15 2. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Art. 6 Carniere 1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di 2 capi di selvaggina tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna. 2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione. 3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione. 4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di trenta capi, di cui non più di dieci capi fra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. 5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia, nel rispetto del carniere previsto nei calendari venatori regionali, è valido per tutto il territorio nazionale. Art. 7 Addestramento dei cani da caccia 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 16 agosto a giovedì 17 settembre 1998, dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore. 2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. 3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8. 4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato. 5. Da mercoledì 2 settembre a giovedì 17 settembre 1998, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito. 6. Da domenica 20 settembre 1998 a domenica 31 gennaio 1999 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Art.8 Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della L. 157/1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di m 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15 della legge statale, opportunamente tabellati. 2. L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese nel raggio di m 100 da macchine agricole operatrici in attività. 3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro- silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo e quando sono presenti almeno o un capo adulto o tre capi giovani per ogni

4 4 ettaro di terreno, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta. 4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati. 5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici; b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra; c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto; d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli; e) i frutteti specializzati; f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto. 6. E' vietata la caccia in forma vagante nei frutteti specializzati ove sono collocati in opera impianti irrigui fissi, serre o coperture per la raccolta o la difesa dei frutti o delle coltivazioni. 7. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltrechè in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della selvaggina abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. 8. In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia avrà cura di arrecare il minimo danno alle colture Art. 9 Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 157/1992, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio dell'attività venatoria di: - Lacci; - Animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami; - Registratori; - Richiami acustici a funzionamento meccanico, elettro magnetico o elettromeccanico con o senza amplificatore di suono; - Dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire; - Fonti luminose artificiali; - Specchi ed altri dispositivi abbaglianti; - Dispositivi per illuminare i bersagli; - Apparecchi fulminanti; - Congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna; - Esplosivi; - Reti; - Trappole; - Veleni e esche avvelenate o con tranquillanti; - Gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali; - Aerei; - Automezzi mobili; - Panie; - Esche. 2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 157/1992, è ammesso altresì l'uso di zimbelli vivi ed appartenenti alle specie consentite, sia a terra che su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti direttamente a strattonamenti. E' inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi, nonchè di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili. Art. 10 Norme generali inerenti il tesserino venatorio 1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attività in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve indicare prima dell'inizio dell'attività, la data (giorno e mese) dell'esercizio dell'attività venatoria e apporre nell'apposito spazio relativo al tipo di caccia prescelta (vagante o da appostamento) un segno indelebile (x). Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC o in CA, la sigla dell'ambito Territoriale di Caccia (ATC) o Comprensorio Alpino (CA) negli appositi riquadri. Deve invece indicare solo la sigla della Provincia qualora intenda esercitare la caccia in Azienda venatoria. 2. E' obbligatorio: - qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA, salvo diverse disposizioni provinciali, appena abbattuto un capo di selvaggina stanziale, apporre un segno indelebile (X) nello spazio della colonna relativa alla specie interessata.

5 5 Qualora il numero dei capi consentiti fosse superiore a 2 per ogni giornata, la specie dovrà essere indicata tramite tanti segni "I" quanti sono i capi abbattuti. In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno al segno X o I. Nel caso di attività in Azienda faunistico-venatoria (AFV) il numero complessivo di capi abbattuti di selvaggina stanziale deve essere indicato al termine dell'attività giornaliera; - per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare nell'apposita casella della colonna relativa alla giornata la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla; - il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla scheda n. 3 la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di selvaggina stanziale. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'atc di appartenenza entro il 28 febbraio 1999. 3. Nelle schede n. 2 e 6 sono indicate le specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non prestampata nel tesserino, devono essere indicati, negli appositi spazi in bianco, il nome comune ed il numero di capi prelevati. 4. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri. 5. Ai fini dell'elaborazione dei dati sui prelievi effettuati dai cacciatori, il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla stagione successiva. In caso di mancata riconsegna o anche di incompleta trascrizione dei dati, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla successiva annata venatoria (art. 49, L.R. 8/1994). 6. Al cacciatore che non sia in grado di adempiere alla restituzione del tesserino della precedente stagione nelle forme sopracitate, sono irrogate le sanzioni previste rispettivamente dalle lett. i) dell'art. 31 della L.157/1992 ed m) dell'art. 61 della L.R. 8/1994, a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di P.S. 7. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge. Art. 11 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.