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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230 Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Vigente al: 25-6-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonche' le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa; Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto il parere reso in data 18 giugno 1991 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 2. 1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni. Art. 3. 1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1992. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI Titolo I IGIENE E SANITA' (1) (2) Titolo II CACCIA E PESCA (1) (2) Titolo III TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA (1) Titolo IV FIERE E MERCATI

(1) Titolo V AGRICOLTURA (1) (2) Titolo VI ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE (1) Titolo VII Trasporti, Navigazione e Porti Lacuali (1) Titolo VIII ARTI E MESTIERI (2) (3) ((4)) Visto, il Ministro delle finanze FORMICA AGGIORNAMENTO(1) L'Avviso di rettifica (in G.U. 30/10/1991, n. 255) ha disposto che: "Alla pag. 4: al numero d'ordine 1, alla fine del primo periodo, dove e' scritto: "(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1, 2> comma, lettera n)" leggasi: "(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1, 2> comma, lettera m)"; al numero d'ordine 1, nella nota, dove e' scritto: "penultimo comma del'articolo 369" leggasi: "penultimo comma dell'articolo 369". Alla pag. 6: al numero d'ordine 3, dove e' scritto: "Autorizzazione all'impianto od esercizio" leggasi: "Autorizzazione all'impianto ed esercizio"; al numero d'ordine 4, lettera b), e' soppressa la virgola posta tra le parole "saltuariamente" e "la radioterapia" e, nella quarta colonna, la cifra: "2.242.000" e' sostituita dalla seguente: "2.422.000"; al numero d'ordine 4, nella nota, dove e' scritto: "(art. 13

regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)", leggasi: "(art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)"; al numero d'ordine 4, nella nota, il n. 1): "1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt" e' sostituito dal seguente: "1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt.... 270.000" ed il n. 2): "2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt" e' sostituito dal seguente: "2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt.... 110.000"; conseguentemente, nella quarta colonna, le cifre: "270.000" e "110.000" sono soppresse. Alla pag. 7, al numero d'ordine 5, nel primo periodo e nel numero 1) tra le parole: "medico chirurgica" e' inserito il trattino (-) legante le due parole. Alla pag. 8: al numero d'ordine 6, lettera a), le parole: "(art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)" sono sostituite dalle seguenti: "(art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2> comma, lettera f )"; al numero d'ordine 6, la lettera b): "b) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1 comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422)." e' sostituita dalla seguente: "b) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1 comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a).". Alla pag. 12, al numero d'ordine 13, lettera b), le parole: "(art. 40 del D.P.R. n. 1256, succitato)." sono sostituite dalle seguenti: "(art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del D.P.R. n. 1256 succitato).". Alla pag. 13, al numero d'ordine 15, nella nota, dove e' scritto: "debbono essere essere autorizzati" leggasi: "debbono essere autorizzati". Alla pag. 15: nella nota al numero d'ordine 18, dove e' scritto: ".. pagamento della relativa tassa o sopratassa.." leggasi: "pagamento della relativa tassa e sopratassa"; al numero d'ordine 19, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: "55" e' inserito, tra parentesi, il seguente: "(28)". Alla pag. 17, al numero d'ordine 22, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: "89" e' inserito, tra parentesi, il seguente: "(59)". Alla pag. 18: nella nota al numero d'ordine 22, dove e' scritto: "dell'anno cui di riferisce" leggasi: "dell'anno cui si riferisce"; al numero d'ordine 23, alla fine del primo periodo, dove e' scritto: "D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616," leggasi: "D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,". Alla pag. 19, al numero d'ordine 24 le parole: "giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398," sono sostituite dalle seguenti: "giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933,". Alla pag. 20: al numero d'ordine 25, nel primo periodo, dove e' scritto: "(art. 5 del D.D.L. 3 luglio 1944, n. 152," leggasi: "(art. 5 del D.Lgs.Lgt. 3 luglio 1944, n. 152," e nella nota dove e' scritto: "dal resto

della parti di pianta" leggasi: "dal resto delle parti di pianta"; al numero d'ordine 26, dopo le parole: "R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700" e' inserita la parentesi di chiusura. Alla pag. 26, al numero d'ordine 39, nella nota, dove e' scritto: "ai sensi del decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696," leggasi: "ai sensi del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696". Alla pag. 29: al numero d'ordine 44, dove e' scritto: "ai sensi dell'art. 226 Codice della navigazione" leggasi: "ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione"; nella prima colonna della tabella, dopo il numero d'ordine: "45" e' inserito il seguente: " 46" (allineato al numero 197 della seconda colonna)." AGGIORNAMENTO(2) Il D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1) che: - "l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera a), concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e' rettificato in L. 225.000; gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue: Tassa Tassa di rilascio annuale - - 1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive: a) alberghi con 5 stelle o lusso.... 1.453.000 1.453.000 b) alberghi con 4 stelle....... 807.000 807.000 c) alberghi con 3 stelle....... 336.000 336.000 d) alberghi con 2 stelle....... 243.000 243.000 e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti... 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti... 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti... 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti... 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti... 28.000 28.000 f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti... 96.500 96.500 superiore a 100.000 abitanti... 72.000 72.000 superiore a 50.000 abitanti... 38.000 38.000 superiore a 10.000 abitanti... 25.000 25.000 non superiore a 10.000 abitanti... 15.000 15.000 2) Esercizi per la somministrazione di alimenti: a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000 1.453.000 b) esercizi per la ristorazione di 1a categoria................. 807.000 807.000 c) esercizi per la ristorazione di 2a categoria................. 336.000 336.000 d) esercizi per la ristorazione di 3a

categoria................. 243.000 243.000 e) esercizi per la ristorazione di 4a categoria nei comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti... 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti... 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti... 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti... 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti... 28.000 28.000 3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti... 109.000 109.000 superiore a 100.000 abitanti... 82.000 82.000 superiore a 50.000 abitanti... 42.000 42.000 superiore a 10.000 abitanti... 28.000 28.000 non superiore a 10.000 abitanti... 15.000 15.000" -(con l'art. 2, comma 1) che: "l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 16, concernente la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso e' rettificato in L. 6.065; gli importi delle sopratasse annuali di cui alla nota della voce di tariffa relativa al numero d'ordine 18, concernente le licenze per la pesca nelle acque interne, sono rettificati come segue: L. 23.500 per le licenze di tipo A; L. 13.000 per le licenze di tipo B; L. 6.500 per le licenze di tipo C." -(con l'art. 3, comma 1) che: "gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in L. 180.000." -(con l'art. 4, comma 1) che: "gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale relativi ai punti 1), 2) e 3), sono rispettivamente rettificati in: 1) L. 380.000, 2) L. 229.000 e 3) L. 77.500; l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione, e' rettificato in L. 9.500." AGGIORNAMENTO(3) Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413 ha, disposto (con l'art. 11, comma 2) che: "Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: "Numero Indicazione degli atti Ammontare d'ordine soggetti a tassa delle tasse Lire

- - - 24-bis Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4): 1) tassa di rilascio........ 150.000 2) tassa annuale.......... 75.000 Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce"." AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 31/10/2001, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della voce 23 della presente Tariffa "nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale".