Accordo

Documenti analoghi
Accordo. Testo originale

Testo originale Accordo

Accordo

Scambio di lettere del 23 gennaio/7 febbraio 1996

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003

Scambio di note

Traduzione 1. Ministero degli Affari Esteri Parigi, 19 dicembre Ambasciata di Svizzera Parigi

Convenzione. Traduzione 1

Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli

Convenzione internazionale intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

Accordo

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Convenzione

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Circolare Territoriale NAPOLI BARI RFI-DPR-DTP_BA RFI-DPR-DTP_NA CT 9/2016 CT 8/2016. In vigore dal 12/07/2016 ore 05:20

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero

Convenzione

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo. Traduzione 1

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

fra la Svizzera e l Italia che regola il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola 2

INDICE. RFI ITALFERR NODAVIA s.c.p.a.

Conchiuso a Parigi il 10 marzo 1965 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre Entrato in vigore con scambio di note il 1 aprile 1966

Accordo. Testo originale

fra la Svizzera e l Italia che regola il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola 2

Convenzione tra la Svizzera e la Francia, per la costruzione di una ferrovia da Thonon a Bouveret, passando per San Gingolfo 2

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ricostruzione percorso su Armonizzazione pensioni per i macchinisti. Art. 24 Comma 18 manovra Monti

Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e la Francia per le linee d accesso al Sempione

DECRETO N. 4/2010 DEL 10/05/2010 «in vigore il giorno 7 settembre 2010» DEL DIRETTORE DELL AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

INTERVENTI, PROBLEMI, SOLUZIONI TRE TEMI D INTERESSE TERRITORIALE

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Corso integrativo di preparazione all Esame di Stato per l abilitazione della libera professione di Geometra anno 2016

Accordo amministrativo

Traduzione 1. (Stato 4 ottobre 1967)

Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Il progetto Alptransit. Un corridoio attraverso le Alpi

Convenzione

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en)

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 52 (B.U.R. 19/1985) Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Direzione Infrastrutture e Mobilità ORDINANZA N / 119 CITTA DI TORINO ORDINANZA N del 2 agosto 2016

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

Messaggio. dell 8 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

SmartFusion. Como, febbraio arch. Daniela Gerosa Assessore Mobilità e Trasporti Comune di Como

Vice Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl. -Sport /126 Settore Ambiente e Territorio

Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere Nel 2015 gli Svizzeri hanno attraversato i confini principalmente per svagarsi

- RICHIAMATI il Testo Unico sulle Espropriazioni D.P.R. n. 327/2001 e

P.G.N /331 Cesena, 25 giugno 2010 I L R E S P O N S A B I L E P.O.

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

MILANO - BOLOGNA La linea, 182 km, è operativa dal 14 dicembre 2008, con un collegamento tra i due capoluoghi regionali in 65 minuti.

Convenzione intercantonale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

COMUNE DI MARACALAGONIS POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Conchiuso il 21 maggio 1970 Entrato in vigore con scambio di note il 1 agosto 1970

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N 1 DEL 13/02/2013 «in vigore dal »

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Accordo del 21 giugno 1999

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Conchiusa il 19 febbraio 1906 Approvata dall Assemblea federale il 29 marzo Entrata in vigore il 1 giugno 1906

Alptransit e corridoio Reno-Alpi

Capolinea STAZIONE Prato Modifica temporanea fermate e soste

ORDINANZA AREA GESTIONE DEL TERRITORIO n. 29 del 08/05/2017

Decisione del Consiglio n. 17/1969 concernente l adesione dell Islanda alla Convenzione istitutiva dell Associazione europea di libero scambio

CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI GUANZATE, CIRIMIDO, FENEGRO e LURAGO MARINONE Provincia di Como

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità Servizio Mobilità Sostenibile. ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 374 del 14 giugno 2017

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI AD USO DEL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

Transcript:

Testo originale 0.631.252.945.461.8 Accordo tra la Svizzera e l Italia relativo all istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura-Cardezza nonché al controllo in corso di viaggio sulla tratta Briga Domodossola e viceversa della linea ferroviaria del Sempione Concluso il 3 febbraio 1999 Entrato in vigore il 3 febbraio 1999 (Stato 3 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, vista la Convenzione conclusa a Berna l 11 marzo 1961 1 (di seguito denominata «Convenzione quadro») relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; visto l Accordo stipulato a Ginevra il 15 dicembre 1975 2, con il quale, in base all articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro, sono state disciplinate l istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e l esecuzione del controllo in corso di viaggio sulla tratta Briga Domodossola e viceversa; considerata la necessità di dover apportare a tale Accordo gli adeguamenti e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico merci dalla stazione ferroviaria di Domodossola allo scalo merci ferroviario «Domo II» ubicato nel territorio del Comune di Beura-Cardezza (Italia); hanno concluso il seguente nuovo Accordo: Art. 1 Oggetto dell Accordo Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito alla stazione di Domodossola per l esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico viaggiatori. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito allo scalo merci «Domo II» per l esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico merci. Art. 2 Zona per il traffico viaggiatori 1. La zona per il traffico viaggiatori comprende: a) la tratta di linea fra la frontiera sotto la galleria del Sempione e la stazione di Domodossola include pure il pendio del terrapieno o della trincea ove è tracciata la linea ferroviaria. Se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino RU 2004 3611 1 RS 0.631.252.945.460 2 [RU 1976 1149] 1

0.631.252.945.461.8 Ordinamento generale a cinque metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra, sotto o attraverso la zona; b) i binari della stazione di Domodossola contraddistinti con i numeri da I a VI, gli eventuali altri binari occupati da treni viaggiatori da e per la Svizzera e i relativi interbinari, ricompresi nell area idealmente delimitata dai seguenti punti: da sud a partire dall ago di scambio n 6-B fino a nord all ago di scambio n 41-A/41-B; c) i marciapiedi che costeggiano i binari menzionati al punto b), il sottopassaggio che dà accesso ai predetti binari e il sottopassaggio che conduce alla stazione della Ferrovia Società Subalpina Imprese Ferroviarie; d) i locali dei fabbricati menzionati al seguente paragrafo 2. 2. Nella stazione ferroviaria di Domodossola la zona è divisa in due settori: a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprendente: i binari, i marciapiedi e i sottopassaggi enumerati al precedente paragrafo 1, lettere b), c); la sala comune di controllo del bagaglio a mano o registrato, sita al pianterreno del fabbricato viaggiatori; b) un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente: gli uffici della Dogana svizzera e della Polizia svizzera siti nel fabbricato viaggiatori, rispettivamente, al pianterreno e al primo piano. Art. 3 Controlli ai viaggiatori 1. Nel traffico viaggiatori i controlli svizzeri e italiani in entrata e in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Briga Domodossola e viceversa. I controlli riguardano le persone, i bagagli, nonché i beni di uso personale, i campioni, le piccole quantità di merci commerciabili, la valuta e le cartevalori che essi portano seco. 2. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma del successivo articolo 11, paragrafo 2, sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno. 3. A Briga, gli agenti italiani hanno, nei casi consentiti dalla legge italiana, il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei loro locali, siti nel fabbricato di servizio nella stazione FFS, le persone che abbiano violato le norme dello Stato italiano, le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati, nonché i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati zona. 4. Nei casi consentiti dalla Convenzione quadro, le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo 1. 5. Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso Briga Domodossola e viceversa. 2

Controllo di confine Briga Domodossola Acc. con l'italia 0.631.252.945.461.8 Art. 4 Sequenza dei controlli Per gli effetti di quanto previsto dall articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori di cui all articolo 3, comma 1, eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento. Art. 5 Zona per il traffico merci 1. La zona per il traffico merci comprende: a) la tratta della linea ferroviaria indicata all articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del presente Accordo; b) il passante ferroviario di comunicazione fra la Stazione di Domodossola e lo Scalo «Domo II»; c) la parte dello Scalo «Domo II» descritta qui di seguito. 2. Nello scalo ferroviario «Domo II» la zona è divisa in due settori: un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati; un settore riservato agli agenti svizzeri. Il settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprende: a) i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi nell area delimitata dai seguenti confini: a SUD (lato Bivio Valle): dall asse ideale trasversale che unisce il «Fabbricato Movimento» progressiva kilometrica 0.000 con l «Asta Dogana»; a NORD (lato Bivio Toce): dall asse ideale trasversale che unisce il «Posto Movimento Nord» con il deviatoio n 435-433/353 b; a EST (lato Beura): dal I binario del «Fascio appoggio arrivi e partenze da e per i bivi Valle e Toce»; a OVEST (lato fiume Toce): dal VI binario del «Fascio Dogana» all «Asta Dogana», inclusa la rampa coperta parallela a detto binario, fino alla prima fila delle colonne di sostegno della copertura; b) le porzioni, come da planimetrie, del magazzino ferro-doganale sito nel capannone denominato «Merci in entrata», eccetto: la parte di uso esclusivo della Dogana italiana; la parte riservata alla Dogana svizzera e agli altri servizi confinari svizzeri; c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato nella lettera b), fino alla seconda fila delle colonne di sostegno della copertura. Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende: gli uffici della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri siti al secondo piano lato Sud-Ovest del Fabbricato Uffici; 3

0.631.252.945.461.8 Ordinamento generale la parte del magazzino menzionata nella lettera b) del presente articolo destinata alla Dogana e agli altri servizi confinari svizzeri. Art. 6 Territorialità convenzionale zone e uffici Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, gli uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per gli agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune di Domodossola. Art. 7 Planimetrie ufficiali delle zone 1. Le zone descritte nei precedenti articoli 2 e 5 sono dettagliatamente evidenziate nelle planimetrie ufficiali allegate al presente Accordo. Un esemplare di dette planimetrie sarà affisso negli uffici italiani e negli uffici svizzeri menzionati nel presente Accordo. 2. Se per esigenze del traffico ferroviario, i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure sostare fuori di essa, detti treni o le loro parti e l interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza nonché i percorsi che sia necessario seguire sono considerati zona ai sensi degli articoli 2 e 5. 3. All esterno delle zone sopra menzionate le autorità dello Stato di soggiorno sono le sole competenti. Art. 8 Facoltà degli agenti svizzeri nella zona 1. Ai sensi dell articolo 3, ultimo capoverso, della Convenzione quadro, per l esecuzione dei controlli di loro competenza, gli agenti svizzeri possono trasferire le persone o chiedere il trasferimento delle merci e dei veicoli da una parte all altra della zona, anche attraversando spazi ubicati fuori della zona. 2. Eventuali controlli al di fuori della zona, resi necessari da cause di forza maggiore, saranno di volta in volta richiesti dagli agenti svizzeri alla Dogana italiana. Art. 9 Limiti delle facoltà degli agenti svizzeri nella zona 1. Gli agenti svizzeri non hanno nella zona il diritto di controllo sul traffico interno italiano e in quello internazionale italiano che non tocca il territorio svizzero (persone, merci o altri beni e veicoli). 2. L attività di persone che non interessa il traffico proveniente o a destinazione della Svizzera può essere controllata soltanto qualora esse violino palesemente, nella zona, le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale. Art. 10 Fornitura dei locali alle Amministrazioni contraenti 1. In applicazione di quanto disposto dall articolo 17, lettera a), della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controllo nazionali abbinati delle stazioni di Domodossola e «Domo II» sono forniti gratuitamente alle Amministrazioni doganale e di polizia svizzere. 4

Controllo di confine Briga Domodossola Acc. con l'italia 0.631.252.945.461.8 2. Analogamente a quanto disposto dal capoverso precedente, nella stazione di Briga i locali citati all articolo 3 sono dati in uso gratuito agli agenti italiani. Art. 11 Regolamento esecutivo del presente Accordo 1. La Direzione delle Dogane del III Circondario a Ginevra e il Comando della Polizia del Canton Vallese a Sion, da una parte, e la Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Torino e l Ufficio della I Zona di Polizia di frontiera di Torino, dall altra parte, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio d intesa con le autorità ferroviarie, ed in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all utilizzo delle zone. 2. Dette Amministrazioni designano, secondo le necessità e le opportunità, i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso di viaggio. 3. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo, nell osservanza delle rispettive norme, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti. Art. 12 Entrata in vigore Facoltà di disdetta 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma. 2. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo, con l osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto due mesi dopo la sua notifica all altra parte contraente. 3. Il presente Accordo abroga l Accordo concluso il 15 dicembre 1975 3. Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como, il 3 febbraio 1999. Per il Consiglio federale svizzero: Rudolf Dietrich Per il Governo della Repubblica Italiana: M. del Giudice 3 [RU 1976 1149] 5

0.631.252.945.461.8 Ordinamento generale 6