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COMUNE DI CASOREZZO (Prov. di Milano) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI INDICE: Art. 01 Materia di disciplina del Regolamento Art. 02 Soggetti beneficiari Art. 03 Benefici economici a favore di persone fisiche Art. 04 Sussidi economici per l acquisto di libri di testo a favore degli alunni della scuola media appartenenti a nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche Art. 05 Sussidi per l inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap Art. 06 Patrocinio, comitati d onore e conferimento d onore Art. 07 Benefici economici a favore delle Associazioni, degli Enti pubblici e privati per la promozione di singole manifestazioni Art. 08 Procedimento Art. 09 Manifestazioni economiche Art 10 Contributi annuali Art. 11 Finanziamento Art. 12 Controlli 1

Art. 1 Materia di disciplina del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell art. 12 della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale. Art. 2 Soggetti beneficiari Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, presenti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1. In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1 comma, sarà presa in esam e, in presenza di iniziative promosse dalla Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti. Art. 3 Benefici economici a favore di persone fisiche I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all art. 433 del Codice Civile. In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso il quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati. Non è richiesta la presentazione di alcuno istanza per la conferma annuale dei sussidi a favore dei soggetti già ammessi al beneficio, essendo sufficiente, in tal caso, la relazione dell Assistente Sociale comprovante la sussistenza dei requisisti richiesti dal presente articolo. In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, la Giunta Comunale procederà, in rapporto alle disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare: a) alla erogazione di un contributo una tantum ; 2

b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l onere da sostenere per le finalità di cui al 1 c omma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico. In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi. Art. 4 Sussidi economici per l acquisto di libri di testo a favore degli alunni della scuola media appartenenti a nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche. Con le stesse procedure e modalità di cui al precedente articolo e tenuto conto dello stanziamento all uopo operato in bilancio, la Giunta Comunale concederà sussidi economici per l acquisto di libri di testo a favore degli alunni appartenenti a nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche. I limiti di reddito per accedere al beneficio di cui sopra saranno determinati di anno in anno dalla Giunta Comunale, che procederà con lo stesso provvedimento, a graduare l entità del sussidio in rapporto al reddito dei singoli nuclei familiari suddiviso per il numero dei componenti i nuclei stessi. Art. 5 Sussidi per l inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap Indipendentemente dall entità del reddito del nucleo familiare di appartenenza, il Comune interviene con l erogazione di sussidi economici finalizzati all inserimento sociale scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap. La Giunta Comunale, sulla scorta della relazione del competente ufficio, deciderà, di volta in volta, sull entità e tipo del sussidio da accordare. Art. 6 Patrocinio, comitati d onore e conferimento d onore Il Sindaco e gli assessori delegati possono concedere il patrocinio o la partecipazione del Sindaco o degli assessorati comunali a comitati d onore, comitati promotori o alle forme di onoranza a favore di manifestazioni di qualsiasi genere che attengano a finalità di promozione e crescita civile, sociale, culturale ed economica. 3

In tali casi, il Comune potrà contribuire alle spese per il conferimento dei premi, ovvero offrire agli organizzatori delle manifestazioni in questione benefici sotto forma di concessione in suo gratuito di impianti comunali e servizi. Art. 7 Benefici economici a favore delle Associazioni, degli Enti pubblici e privati per la promozione di singole manifestazioni Al fine di promuovere il pieno sviluppo delle persona umana in considerazione della rilevanza sociale delle attività svolte o programmate, il Comune potrà concedere vantaggi economici di qualsiasi genere e contributi in denaro ai promotori di manifestazioni che si prefiggono lo sviluppo culturale, scientifico, artistico, sociale e sportivo della comunità locale, purchè non abbiano finalità di lucro. In tali casi il Comune potrà contribuire alla spesa per il conferimento di premi, ovvero offrire agli organizzatori delle manifestazioni stesse benefici sotto forma di concessione in uso gratuito di impianti comunali e servizi. Art. 8 Procedimento I soggetti che intendono fruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 4 e 5, devono proporre domanda al Sindaco. Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa dell iniziativa programmata, da un particolareggiato prospetto dei costi presunti. Dovranno inoltre prodursi documenti relativi allo stato giuridico del soggetto richiedente, nonché una dettagliata relazione sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale, corredata da idonea documentazione. La Giunta Comunale delibera, su proposta del Sindaco o dell Assessore, la concessione dei benefici a favore dei suggetti di cui al c. 1. Art. 9 Manifestazioni economiche Con il medesimo procedimento, potranno essere erogati i benefici sopra menzionati anche in relazione a manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, commerciali e turistiche, anche cooperativistiche, che non godano di altri contributi comunali e che rientrino nelle finalità di cui al precedente art. 5. 4

Art. 10 Contributi annuali Alle istituzioni o associazioni, anche non riconosciute, che operano in sede locale agendo per la promozione dello sviluppo culturale, sociale, scientifico, artistico e sportivo della comunità locale, la Giunta Comunale può deliberare la concessione di agevolazioni, ivi compreso l uso gratuito di impianti comunali, o finanziamenti. Le domande per la concessione dei benefici in questione dovrà essere corredata dai documenti relativi allo status giuridico dell ente, da una dettagliata relazione sulla situazione finanziaria o patrimoniale, con la copia del bilancio dell esercizio precedente e di ogni utile documentazione in proposito, da una dettagliata relazione circa l attività svolta e sulla attività che si intende svolgere. Alla fine di ogni anno cui si riferisce il contributo comunale, l ente dovrà produrre una relazione sulle attività programmate e sui risultati conseguiti. Copia della relazione sarà portata a conoscenza dei consiglieri comunali. La Giunta Comunale nel determinare l ammontare dei contributi annuali a favore delle varie associazioni, terrà conto dei seguenti elementi: - entità dell attività svolta in relazione alla natura della associazione (iscrizione ai vari campionati, partecipazione a competizioni e manifestazioni o organizzazione delle stesse); - spese di gestione; - acquisto di attrezzi, strumenti e di altro materiale indispensabili alla attività dell associazione; - numero soci o tesserati; - collaborazione in attività proposte dall Amministrazione; - servizi ed interventi a carattere di volontariato a favore della comunità locale. Art. 11 Finanziamento Il Comune farà fronte alla spesa relativa con i fondi all uopo stanziati in bilancio. 5

L entità dei singoli contributi, sussidi e sovvenzioni previsti dalla presente delibera verrà individuata sulla base dell applicazione dei criteri sopra esposti, previa valutazione della concreta fattispecie in esame, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Art. 12 Controlli L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esigere tutti i controlli e disporre le verifiche del caso per accertare la rispondenza delle iniziative realizzate alle finalità istituzionali perseguite. 6