UNIONE CIVILE COMUNICAZIONE DATI. I/Le sottoscritti/e

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Transcript:

UNIONE CIVILE COMUNICAZIONE DATI All Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallelaghi I/Le sottoscritti/e comunicano i dati per addivenire alla costituzione di un unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell art. 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76 innanzi a codesto Ufficio e a tal fine dichiarano, ai sensi dell art. 1, comma 4 della citata legge n. 76/2016 e dell art. 43 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.: Cognome Nome di essere nato/a il di essere residente a via/piazza di essere di stato civile: celibe/nubile già coniugato/a o unito/a civilmente con a il vedovo/a di deceduto/a a il di essere cittadino/a codice fiscale nr. cellulare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all art. 1, comma 4 della Legge n. 76/2016, impeditive per la costituzione dell unione civile tra persone dello stesso sesso. Cognome Nome di essere nato/a il di essere residente a via/piazza di essere di stato civile: celibe/nubile già coniugato/a o unito/a civilmente con a il vedovo/a di deceduto/a a il di essere cittadino/a codice fiscale nr. cellulare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all art. 1, comma 4 della Legge n. 76/2016, impeditive per la costituzione dell unione civile tra persone dello stesso sesso.

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELL UNIONE - FACOLTATIVO - Contestualmente alla dichiarazione per la formazione dell unione civile, la legge prevede che le parti possano disporre del loro cognome. E salvo, naturalmente, di diritto di mantenere quello già in uso. Le parti possono: indicare un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi; anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso (art. 1 comma 10 legge 76/2016) Pertanto, le parti dichiarano, ai sensi dell art. 1 comma 10, della legge n. 76/2016 di voler assumere il cognome comune: inoltre, (cognome e nome della parte eventualmente interessata) dichiara di voler anteporre posporre (barrare l opzione prescelta) al cognome comune il proprio cognome. Anche il regime patrimoniale può essere scelto al momento della dichiarazione secondo gli articoli dedicati del codice civile. Pertanto è possibile al posto della comunione scegliere la separazione dei beni. Al fine di predisporre gli atti le parti indicano (barrando la casella) la seguente scelta del regime patrimoniale a seguito dell Unione Civile COMUNIONE DEI BENI SEPARAZIONE DEI BENI (art. 1 comma 13 legge n. 76/2016 il regime patrimoniale dell unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni) Data richiesta di celebrazione della costituzione dell unione civile: Le unioni civili sono celebrati in via ordinaria dal lunedì al venerdì negli orario di servizio dell ufficio di stato civile. La celebrazione richiesta al sabato o in giornate festive è subordinata alla disponibilità del Sindaco (o suo delegato) e alla disponibilità del funzionario dell ufficio di stato civile, (qualora sia richiesta la sua presenza) e potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: mattino: dalle 10:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 14:00 alle 17:00. Non si celebrano matrimoni o unioni civili nella giornata di domenica. La durata della singola cerimonia è fissata, in via ordinaria, in un tempo massimo di 60 minuti. SEDE PRESCELTA PER LA CELEBRAZIONE: SALA DI RAPPRESENTANZA presso la sede Comunale di Vezzano; ex SALA CONSILIARE presso la sede comunale distaccata di Padergnone; ex SALA CONSILIARE presso la sede comunale distaccata di Terlago.

DATI DEI TESTIMONI: TESTIMONE: Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Cittadinanza TESTIMONE: Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Cittadinanza Se testimoni stranieri: comprendono la lingua italiana non comprende la lingua italiana SCAMBIO DEGLI ANELLI: SI NO COSTO DEL SERVIZIO: Si informa che ai sensi dell art. 7 del nuovo disciplinare per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 98 del 28.09.2016 (entrata in vigore dal 1.11.2016) il servizio relativo alla celebrazione dei matrimoni ed unioni civili è a pagamento. I corrispettivi sono i seguenti: Almeno una delle parti sia residente nel Comune di Vallelaghi Entrambe le parti non siano residenti nel Comune di Vallelaghi In orario di servizio 50,00 150,00 Fuori dall orario di servizio 100,00 200,00 Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale (Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est) IBAN IT 59 V 03599 01800 000000138544. La ricevuta dell avvenuto pagamento deve essere consegnata all ufficio di stato civile almeno 7 giorni prima quello previsto per la celebrazione. Vezzano, lì Firme Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all Ufficiale dello Stato Civile. Allegati: Copia dei documenti d identità delle parti; Copia dei documenti d identità dei testimoni; Ricevuta di versamento.

CAUSE IMPEDITIVE PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE (LEGGE. N. 76/2016) COMMA 4 <<Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; b) l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1 comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento>>. DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO Art. 87 cod. civ.: PARENTELA, AFFINITA, ADOZIONE <<Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l adottante, l adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l adottato e i figli dell adottante; 9) l adottato e il coniuge dell adottante, l adottante e il coniuge dell adottato. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84>>. COMMA 5 <<La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile>>. Art. 65 cod. civ. - Nuovo matrimonio del coniuge. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Art. 68 cod. civ. - Nullità del nuovo matrimonio. Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio. Art. 119 cod. civ. - Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno. Art. 120 cod. civ. - Incapacità di intendere o di volere.

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Art. 123 cod. civ. - Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Art. 125 cod. civ. - Azione del pubblico ministero. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. Art. 126 cod. civ. - Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti. Art. 127 cod. civ. - Intrasmissibilità dell'azione. L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore. Art. 128 cod. civ. - Matrimonio putativo. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251. Art. 129 cod. civ. - Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155. Art. 129-bis cod. civ. - Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.196/2003 Egregio Signore/Gentile Signora La si informa che: 1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l espletamento del servizio. 4. Non fornire i dati comporta l inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l espletamento del servizio. 5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo. 6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico. I diritti dell interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): richiedere la conferma dell esistenza o meno dei dati che lo riguardano; ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; richiedere di conoscere l origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; opporsi, per motivi legittimi, al trattamenti dei dati. 7. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Vallelaghi per finalità statistiche. Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI VALLELAGHI VIA Roma, 41 Responsabile del trattamento dei dati: Il Segretario Comunale Il Responsabile designato per l esercizio dei diritti dell interessato è il Segretario comunale Via Roma, 41 (indicazione consultabile anche sul sito internet www.comune.vallelaghi.it). * Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003: Informativa sul trattamento dei dati personali L interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all articolo 7, è indicato tale responsabile.

DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI (approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 98 del 28.09.2016 in vigore dal 01.11.2016) Art. 1 Oggetto e finalità. Il presente disciplinare detta le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del codice civile e dell Ordinamento dello Stato Civile, nonché in ottemperanza alle disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita. Art. 2 Funzioni. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle sue funzioni di Ufficiale dello Stato Civile. Il Sindaco può delegare dette funzioni secondo quanto stabilito dall art.1, comma 3, del DPR n. 396/2000. Il celebrante avrà cura della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio utilizzati per la celebrazione. Art. 3 Luogo della celebrazione. La casa comunale, ai fini di cui all articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata dalla Sede comunale, sita in via Roma 41 a Vezzano. Il locale individuato come sala per le celebrazioni è la sala di rappresentanza, posta al primo piano del palazzo municipale. Vengono inoltre individuate come casa comunale anche gli edifici sedi degli ex Comuni di Padergnone (sito in Via Nazionale n. 96 a Padergnone) e Terlago (sito in Piazza di Torchio 1 a Terlago). Su richiesta degli interessati infatti, il matrimonio o l unione civile potranno essere celebrati nelle ex sale consiliari di Padergnone e Terlago. La celebrazione fuori dalla casa comunale può avvenire solo nei casi previsti dall art.110 del Codice Civile. Art. 4 Prenotazione della celebrazione. La prenotazione della celebrazione va presentata all ufficio di Stato Civile, compilando apposito modulo, predisposto dal Comune, sottoscritto da entrambe le parti, in occasione della richiesta di pubblicazioni del matrimonio. L istanza deve contenere le generalità delle parti, il regime patrimoniale, la data e l ora del matrimonio o dell unione civile e la sede prescelta per la celebrazione. Art. 5 Giornate ed orari delle celebrazioni. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati in via ordinaria dal lunedì al venerdì negli orario di servizio dell ufficio di stato civile. La celebrazione richiesta al sabato o in giornate festive è subordinata alla disponibilità del Sindaco (o suo delegato) e alla disponibilità del funzionario dell ufficio di stato civile, (qualora sia richiesta la sua presenza) e potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: mattino: dalle 10:00 alle 12:00 pomeriggio: dalle 14:00 alle 17:00 Non si celebrano matrimoni o unioni civili nella giornata di domenica. La durata della singola cerimonia è fissata, in via ordinaria, in un tempo massimo di 60 minuti. Art. 6 Allestimento della sala. Le parti possono, a propria cura e spese, chiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi - che al termine della cerimonia devono essere tempestivamente e integralmente rimossi purché siano compatibili con gli spazi a disposizione e con l utilizzo successivo della sala stessa.

E vietato organizzare rinfreschi, brindisi, lanci di riso ed altro materiale (petali, coriandoli, ecc.) nella sala del palazzo comunale, ovvero all interno e sulle scale dello stesso. Le parti sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture ed agli arredi, durante l utilizzo degli spazi assegnati, nonché di eventuali incidenti a persone. Art. 7 Costo del servizio I corrispettivi per le celebrazioni di matrimonio o unione civile sono i seguenti: Almeno una delle parti sia residente nel Comune di Vallelaghi Entrambe le parti non siano residenti nel Comune di Vallelaghi In orario di servizio 50,00 150,00 Fuori dall orario di servizio 100,00 200,00 I predetti corrispettivi sono dovuti a fronte dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali: spese gestionali per la pulizia, il riscaldamento, il personale ausiliario, l acquisto di materiale di rappresentanza per il cerimoniale. La ricevuta dell avvenuto pagamento deve essere consegnata all ufficio di stato civile almeno 7 giorni prima quello previsto per la celebrazione. Lo spostamento della cerimonia per cause non imputabili all amministrazione comunale, non comporta la restituzione della tariffa versata. L importo del rimborso viene fissato ed aggiornato dalla Giunta Comunale. Art. 8 Deroghe al presente disciplinare. Eventuali deroghe alle norme fissate dal presente disciplinare possono essere disposte dal Sindaco, per esigenze particolarmente gravi ed eccezionali. Art. 9 Entrata in vigore. IL presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 01.11.2016. Da tale data cessano di avere validità eventuali disposizioni precedentemente adottate.