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Notizie Lavoro Flash Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza Roma, 22 marzo 2017 Sommario PREVIDENZA A CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI (ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/16) PRIME ISTRUZIONI APPLICATIVE INPS (CIRC. INPS 60/17) SCHEMA RIEPILOGATIVO ****************************************

PREVIDENZA A - CUMULO PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI (ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/16) PRIME ISTRUZIONI APPLICATIVE INPS (ESTRATTO CIRC. INPS 60/17) SCHEMA RIEPILOGATIVO L art. 1, comma 195, della Legge n. 232/16 (Legge Bilancio 2017), in vigore dal 1 Gennaio 2017, ha apportato modifiche all art. 1, comma 239, Legge n. 228/12, riguardante la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento di un unica prestazione. In particolare, il suddetto comma 195, ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche: dagli iscritti agli enti di previdenza di cui al D.lgs. n. 509/94 e D.lgs. 103/96 (Casse professionali); per conseguire la pensione anticipata di cui all art. 24, comma 10, Legge n. 214/11; dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni pensionistiche di cui al comma 239. L Inps, con la circolare n. 60/17 (acquisito il parere del Ministero Lavoro n. 1706/17) ha fornito le prime indicazioni applicative delle disposizioni in parola limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla Gestione separata ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali. Inoltre, per quanto non espressamente previsto dalla circolare in esame, l Istituto ha rinviato alle istruzioni fornite con circolare n. 120/13 ove compatibili. Pensione di vecchiaia in cumulo A decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1 febbraio 2017. Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 (tra le quali le Casse professionali) preclude l esercizio della facoltà di cumulo. Pensione anticipata in cumulo Dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo previsto dall art. 24, comma 10, Legge n. 214/11, adeguato agli incrementi della speranza di vita, che di seguito vengono riportati. Dal 2017 al 2018 Anno Uomini Donne 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi* 2

(pari a 2.227 settimane) *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Nel determinare l anzianità contributiva posseduta dall assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1 febbraio 2017. Pensione indiretta ai superstiti in cumulo A decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1 gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 (tra le quali le Casse professionali) preclude l esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti Trattamenti di inabilità in cumulo A decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi, la decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Viene precisato che in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi del predetto comma 239, tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude l esercizio della facoltà di cumulo in parola. In caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma 239, trova applicazione il comma 240 dell art. 1, Legge n. 228/12 secondo le indicazioni fornite al punto 2 del Msg. 7145/15. Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs. n. 184/97, con applicazione della con applicazione della relativa disciplina. Valutazione della contribuzione estera - Titolarità di pensione estera 3

In merito alla valutazione della contribuzione estera ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, nonché alla titolarità da parte del richiedente il cumulo di una pensione estera, l Inps ha fatto presente che trovano applicazione, ove compatibili, le istruzioni dettate con msg. 1094/2016 (vedi Notiziario n. 11/16). Ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali. La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo, come da citato messaggio n. 1094/201 Gestione delle domande di pensione in cumulo Le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite dai soggetti: in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni; non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1 gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare Inps in esame. Le domande di pensione in cumulo presentate dal 1 gennaio 2017 devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1 gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare. In tutti i predetti casi le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere respinte ma tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione I soggetti titolari di più periodi assicurativi, che consentono l accesso al trattamento pensionistico in cumulo, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 1, comma 195, che hanno presentato domanda in totalizzazione (D.lgs. 42/06), anteriormente al 1 Gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo. Recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 L art. 1, comma 197 introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1 gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1 gennaio 2018 la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi 4

degli artt. 1 o 2, Legge n. 29/79 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell Inps. Per titolari di più periodi assicurativi che consentono l accesso al trattamento pensionistico in cumulo si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1 gennaio 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall art. 1, comma 239, Legge n. 228/12, come modificato dalla Legge n. 232/16. Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati. Considerato il carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica: ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1 gennaio 2018; ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1 gennaio 2017; e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016. Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Allo stesso modo, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d onere di ricongiunzione. L esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti. Il comma 197, dell art. 1, Legge n. 232/16 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio Con riferimento ai lavoratori delle PP.AA. e al personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo, il comma 196 prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizino a decorrere al compimento dell età prevista dalla normativa vigente. Più precisamente, il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà quello ordinario (art. 3, comma 2, Legge 140/97) e cioè, la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell interessato, dell età anagrafica prevista dall articolo 24, comma 6, Legge n. 214/11 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso. In tale fattispecie, pertanto, l indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento. 5

SCHEMA RIEPILOGATIVO NOVITÀ RIGUARDANTI IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI (Legge 232/16 circ. Inps 60/17) I soggetti che abbiano periodi di contribuzione non coincidenti in diverse forme pensionistiche obbligatorie possono cumulare gratuitamente i predetti periodi in alternativa alla ricongiunzione o alla totalizzazione Hanno facoltà di cumulare i periodi contributivi anche coloro che hanno maturato un diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle forme pensionistiche obbligatorie E possibile accedere al cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata I termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti della PP.AA. che si avvalgono del cumulo, iniziano a decorrere dal compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia Soggetti interessati all istituto del cumulo Possono accedere al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, vecchiaia e superstiti, quali: lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, Cd/Cm) lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e fondo clero lavoratori iscritti alle forme sostitutive Inps (ex elettrici, ex telefonici, ex Enpals, ex Inpdai, fondo volo, ecc.) lavoratori iscritti alle forme esclusive Inps (ex Inpdap, Poste, ex fondo ferrovie) lavoratori iscritti alle Casse professionali (D.lgs. n. 509/94 e D.lgs. 103/96) PENSIONE DI VECCHIAIA Dal 1 gennaio 2017 la facoltà di cumulo può essere esercitata anche dai soggetti in possesso del requisito per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle forme pensionistiche obbligatorie In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1 febbraio 2017 La titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme pensionistiche obbligatorie preclude l esercizio della facoltà di cumulo. E necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. PENSIONE ANTICIPATA Dal 1 gennaio 2017 la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata, secondo i requisiti contributivi previsti dall art. 24, Legge n. 214/11, adeguati agli incrementi di aspettativa di vita. Dal 2017 al 2018 Anno Uomini Donne 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi 6

Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. E necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. PENSIONE AI SUPERSTITI La facoltà di cumulo è concessa ai superstiti per conseguire la pensione ai superstiti, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa era in possesso dei requisiti per conseguire un diritto autonomo al trattamento pensionistico. La facoltà può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1 febbraio 2017. La titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico preclude la facoltà di cumulo. TRATTAMENTI INABILITÀ IN CUMULO A decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità, anche nel caso diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle forme pensionistiche obbligatorie. DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA PENSIONE IN CUMULO (Art. 1, commi 245-246, legge 228/12 circ. Inps 120/13) L importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota delle gestioni interessate. Ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determinerà il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun o ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o reddito di riferimento (comma 245). Il comma 246 ha stabilito che per la determinazione del sistema di calcolo, per l accertamento dell anzianità contributiva maturata al 31/12/1995, occorre avere riguardo all anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. Pertanto, l accertamento dell anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012 è calcolata con il sistema di calcolo contributivo. Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro-quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. 7