INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE

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Transcript:

Contributo max 150.000 euro INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE Contributi a fondo perduto per il contenimento della spesa energetica, dell'inquinamento e delle emissioni in atmosfera Finalità e oggetto del bando Con il presente bando la Regione Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia "Europa 20-20, della strategia EUSALP - Azione 9" e del Piano Energetico Regionale incentivando le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l'elaborazione delle buone prassi aziendali, l'installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici. Dotazione finanziaria L'Azione ha una dotazione finanziaria iniziale, per le annualità 2017-2018, pari a euro 12.000.000,00. Al presente bando saranno eventualmente assegnate risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria. Dotazione finanziaria Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI). L'impresa al momento della presentazione della presentazione della domanda di 1

partecipazione, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti: essere regolarmente iscritta come "Attiva" al registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane all'a.i.a., Istituti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda; esercitare un attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario; avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale); osservare le norme dell ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 (si veda paragrafo successivo) finalizzata a: individuare i consumi energetici, espressi in kwh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l unità operativa oggetto dell intervento. I valori devono essere calcolati su base annua; individuare opportunità di risparmio energetico per l unità operativa oggetto dell intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020); quantificare il risparmio energetico, espresso in kwh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua. Sono considerati elementi di premialità il possesso di certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001 e la realizzazione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedano consumo di suolo. Interventi ammissibili Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle 2

emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica. Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi: FASE 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. Ai fini del presente Bando sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi. FASE 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1,tramite: a) progetti finalizzati all aumento dell efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell unità operativa oggetto dell intervento attraverso: installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori Energy intensive, al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi; interventi definiti di tipo soft (quali, ad esempio, l installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo hard (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l inserimento di nuovi filtri/motori e simili); interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi); b) progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili: installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell attività dell'impresa nell unità operativa oggetto dell intervento installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 la cui produzione di energia è destinata all'autoconsumo in processi di lavorazioni industriali. 3

Il suddetto requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto, sussiste quando il fabbisogno energetico dell impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto. A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica FASE 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti attraverso, alternativamente: a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento; b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2. Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kwh. Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata di cui alla fase 3, lett. a) sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014. La valutazione post intervento di cui alla Fase 3, deve evidenziare il raggiungimento dell obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kwh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua. Il progetto ammesso all agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 16 luglio 2018. Spese ammissibili Sono ammissibili le seguenti spese: a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica; b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell importo delle spese di cui alla lettera a); 4

c) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00); d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento di cui alla Fase 1 e Fase 3, lettera b), nel limite massimo di euro 5.000 ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all articolo 2 del decreto del Ministero dell Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91); e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000; f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere sostenute e pagate interamente ed esclusivamente dall impresa beneficiaria tra: 1. il 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la diagnosi energetica ante intervento di cui alla Fase 1; 2. l 1 gennaio 2017 e il 16 luglio 2018 per le spese di cui alla Fase 2 e Fase 3, lettera b). Forma, soglia e intensità del sostegno L agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente paragrafo e al 100% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di spesa di cui alla lettera f) del precedente paragrafo. L agevolazione è concessa: nel limite massimo di euro 150.000 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00; nel limite minimo di euro 30.000 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 100.000,00. Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 100.000. In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell importo originariamente ammesso all agevolazione e non inferiore a euro 100.000. Altresì, ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, le quote di risparmio energetico e/o di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti conseguite alla conclusione del progetto devono essere almeno pari alle riduzioni dei consumi di energia e/o delle 5

emissioni di gas climalteranti indicati nella diagnosi energetica ante intervento. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 Presentazione domande e istruttoria La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 giugno 2017, fino alle ore 18.00 del 31 luglio 2017. La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria. VUOI MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO AL BANDO SULL'? Contattaci per maggiori informazioni! Studio Polato Piazza Della Ceramica 10 36055 Nove, Vicenza Tel: 0424 828032 Fax: 0424590789 info@studiopolato.com - www.studiopolato.com 6