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Transcript:

N. 04572/2010 REG.SEN. N. 00325/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 325 del 2007, proposto da: S.Int.Edil. - Sistemi Integrati Edilizi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donato De Luca, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14; contro Comune di Agrigento, Commissione Nazionale Casse Edili - Roma; Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; nei confronti di Cassa Edile A.M.I.C.A. di Catania, in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Catania, via Toselli, 40; Cassa Edile C.E.P.I.M.A. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Fiorenza, con domicilio eletto presso Luca Licciardello in Catania, corso Italia, 203; Cosmo Sider Srl; per l'annullamento del verbale di gara 03/10/2006 rep. 574 nella parte in cui dispone di escludere l ATI Mangiapane Mariano Sintedil s.r.l. dalla gara indetta dal Comune di Agrigento per l affidamento dei lavori di viabilità parco archeologico e realizzazione sistemi di trasporto intermodale della valle dei Templi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici e di Cassa Edile A.M.I.C.A. di Catania e di Cassa Edile C.E.P.I.M.A. di Palermo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO

La società SINTEDIL sistemi integrati edilizi, in qualità di mandante dell ATI con capogruppo la ditta Mangiapane Mariano, ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Agrigento per la realizzazione di lavori di viabilità del parco archeologico e di sistemi di trasporto intermodale della Valle dei Templi, allegando alla domanda di partecipazione (il cui termine di partecipazione scadeva il 08/02/2006) la dichiarazione sostitutiva circa il possesso del requisito della regolarità contributiva. Tuttavia, a seguito di verifica delle dichiarazioni sostitutive è emerso che la Cassa edile di Catania, nel D.U.R.C. rilasciato il 13/06/2006, ha attestato che con riferimento alla data del 09/02/2006, la società Sintedil non risultava in regola con il versamento dei contributi. Nella seduta del 03/10/2006, la commissione di gara disponeva, quindi, l esclusione della predetta società, segnalando la situazione d irregolarità contributiva all Autorità di vigilanza, ai fini dell inserimento nel casellario informatico (iscrizione che veniva comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 51164/06/ISP del 23/11/2006) Con il ricorso in esame, la società Sintedil ha impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti consequenziali, deducendo le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell art. 19, comma 12bis della l. 104/1994 nel testo vigente in Sicilia: la ricorrente doveva essere esclusa per aver reso una dichiarazione parziale piuttosto che una falsa dichiarazione sulla regolarità contributiva (che non riguardava la

situazione di Catania, ma, eventualmente della cassa edile di Palermo); 2) violazione del rispetto del termine di presentazione delle offerte poiché il termine di presentazione delle offerte scadeva il 08/02/2006, il DURC sulla cui scorta è stata ritenuta l irregolarità contributiva è stato rilasciato il 09/02/2006, cosi come la nota della cassa edile di Palermo; 3) Violazione dei principi ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento (solo relativamente al DURC); la conclusione della casa edile di Palermo sarebbe comunque eccessiva rispetto alla modestia degli importi per un totale di euro 144, sia per non aver previsto un termine per la regolarizzazione. In ogni caso i rilievi contenuti nella nota dell ente previdenziale non avrebbero potuto determinare la carenza del requisito della regolarità contributiva, trattandosi d inadempimento di scarsa importanza. Nel giudizio si sono costituiti gli enti previdenziali intimati e l Autorità di Vigilanza che hanno dedotto l infondatezza del ricorso. Hanno, inoltre, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all impugnazione del DURC e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, poiché il ricorso doveva essere proposto dalla capogruppo. Con ordinanza n. 330/2009 il fascicolo è stato trasmesso al Presidente della TAR Palermo per la decisione in ordine all eccezione di ripartizione interna della competenza sollevata dalla

cassa edile di Palermo; con o.p. n. 95/2009 il fascicolo è stato restituito a questo Tribunale e all udienza pubblica del 27 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale. DIRITTO La manifesta infondatezza del ricorso esonera il Collegio dall esame delle eccezioni di rito. Nella regione siciliana, vige, in tema di certificazione e accertamento della regolarità contributiva dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, una disciplina speciale e differenziata, rinvenibile nel testo dell'art. 19 n. 109 del 1994, come modificato e integrato in più riprese dalla legislazione regionale, e dalle disposizioni attuative emanate con D.A. LL.PP. del 24 febbraio 2006 (nel caso espressamente richiamata dalla legge speciale), in forza delle quali (art. 1, 2 e 4 del citato decreto) la regolarità contributiva al momento della gara è documentata mediante produzione di certificazione rilasciata dall'inps, dall'inail e dalla Cassa edile. La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517;T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 15 aprile 2010, n. 1388). Peraltro, alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l'arco di

svolgimento della gara stessa, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con i propri dipendenti (Consiglio Stato, sez. V, 30 settembre 2009, n. 5896) e restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione (Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2010, n. 1998; 23 gennaio 2008 n. 147 e sez. IV 12 marzo 2009 n. 1458;T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 31 maggio 2010, n. 7054 T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 5592). Tale conclusione è conforme anche a quanto ritenuto dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la quale con deliberazione in data 6 febbraio 2007 (richiamando la deliberazione n. 89/2006) ha ribadito che "l'impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi". Nel caso in esame, sebbene il D.U.R.C. sia stato rilasciato in data 09/02/2006, in ogni caso, alla data di presentazione delle offerte (vale adire il giorno precedente 08/02/2006) la società ricorrente non era in possesso de requisito di regolarità contributiva dato che l omesso pagamento di contributi si riferiva ai mesi di ottobre 2005 e novembre 2005. Pertanto, legittimamente l'amministrazione ha potuto accertare, a fronte del DURC negativo, sia l'insussistenza del requisito normativamente richiesto, sia la non veridicità della dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara. Risulta,

pertanto, infondata la circostanza dedotta dalla società ricorrente che l irregolarità si riferisse effettivamente alla cassa edile di Palermo e non a quella di Catania, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazioni, di rappresentare la situazione globale contributiva. Quanto al contenuto del DURC, attestante la non regolarità contributiva della ricorrente, e quindi preclusivo della partecipazione alla gara, il Collegio, ritiene di non doversi discostare dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è il d.u.r.c. che assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della p.a., assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del d.u.r.c., non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia (Cons. Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1458 Cons. Stato, V, 1 agosto 2007, n. 4273). In sostanza, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la

pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni s impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. Di conseguenza è escluso anche ogni eventuale profilo d irragionevolezza sia del contenuto del D.U.R.C., sia della determinazione dell amministrazione di esclusione della società ricorrente dalla gara. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese eseguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sezione Prima, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 1000,00 (euro mille/00) in favore dell Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in 1000,00 (euro mille/00) in favore in della CEPIMA cassa edile di Palermo e 1000,00 (euro mille/00) in favore della cassa edile A.M.I.CA. di Catania. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Vincenzo Zingales, Presidente Salvatore Schillaci, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/12/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO