Regolamento. Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche. Art. 1. Ambito di applicazione

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Transcript:

Regolamento Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in accordo con il Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, le finalità, gli obiettivi e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche istituito presso l Università degli Studi di Perugia. Art. 2 Denominazione, finalità, obiettivi, sede. 1. Il Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (d ora in poi: il Dottorato ) è istituito, quale terzo livello della formazione universitaria, al fine di promuovere l'integrazione delle diverse specializzazioni giuridiche attraverso un approccio interdisciplinare che miri a coniugare formazione e ricerca. 2. Il Dottorato è articolato in tre diversi curricula dottorali: Diritto pubblico, Costruzione delle Tradizioni giuridiche e Tutela delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza. 3. Il Dottorato, pur all interno di un percorso formativo unitario, promuove la differenziazione e la specializzazione dell attività didattica e di ricerca alla luce dei quattro diversi curricula in esso attivati, al fine consentire e favorire un miglior inserimento nel mondo della ricerca scientifica, delle professioni, dell impresa e della pubblica amministrazione. 4. Il Dottorato, promosso per iniziativa dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche, ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Art. 3 Organi del Dottorato Organi del Dottorato sono: - il Collegio dei docenti; - il Coordinatore; - i Referenti per i singoli curricula; - il Comitato dei Referenti. Art. 4 Il Collegio dei docenti 1. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti al macrosettore Area 12 Scienze giuridiche.

2. Il Collegio è costituito: a) da professori di prima e di seconda fascia; b) da ricercatori universitari; c) da primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca e da esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell Università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell Università di Perugia; d) da due rappresentanti degli iscritti al Corso, eletti annualmente con voto limitato in pari numero dagli iscritti al corso. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. 3. La maggioranza assoluta dei Docenti deve appartenere all Università degli Studi di Perugia. 4. Ciascun Docente può partecipare ad un unico Dottorato con sede amministrativa nell Università di Perugia e, all interno di questo, ad un unico curriculum. Previo nullaosta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, ciascun Docente può far parte anche di Dottorati di altri Atenei. 5. Le riunioni del Collegio possono essere svolte per via telematica. 6. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono validamente assunte dalla maggioranza dei presenti. 7. Il Collegio dei Docenti: a) propone al Dipartimento, sede amministrativa, l attivazione annuale e la previsione del numero dei posti; b) stabilisce gli obiettivi formativi e il programma di studio, anche sulla base dell articolazione in curriculum; c) stabilisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e ogni altro elemento utile per l adozione del bando e designa la Commissione giudicatrice; d) concorda con ciascun Dottorando il percorso formativo e l argomento della tesi di Dottorato e ne indica il tutore; e) stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull attività e sulla formazione scientificoculturale dei Dottorandi; f) autorizza gli iscritti a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi; di norma la permanenza non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo; g) esprime parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre Università o con altri enti pubblici o privati o imprese; nell ambito delle iniziative volte a perseguire l internazionalizzazione del dottorato, stabilisce altresì i criteri che regolano i rapporti con Università e centri di ricerca stranieri;

h) approva la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato; i) valuta le relazioni sull attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di Corso, dai singoli Dottorandi e delibera l ammissione al successivo anno di Corso. In caso di valutazione negativa, con circostanziata motivazione, delibera l esclusione del Dottorando dal proseguimento del Corso e la trasmette al Dirigente competente per l adozione degli atti conseguenti; j) redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone l attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell esame finale per il conseguimento del titolo; k) predispone e trasmette al Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa, la relazione annuale ed il rapporto di fine Corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli Dottorandi, in relazione agli obiettivi del Corso ed alla permanenza dei requisiti di idoneità della sede; l) esprime il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore; m) delibera sulla proposta di nomina del Vice Coordinatore, presentata dal Coordinatore ai sensi dell art. 4, comma 2, lett. c) del presente regolamento; n) delibera in merito all attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all adesione alle stesse; o) autorizza il Dottorando a svolgere le attività didattiche sussidiarie di cui al comma 11 dell art. 19 del Regolamento di Ateneo dei Corsi di dottorato di ricerca, nonché la partecipazione all attività assistenziale. 8. Il Collegio propone, per l approvazione, il Regolamento del Corso di Dottorato al Consiglio di Dipartimento sede amministrativa o al Consiglio del Centro per la Ricerca. 9. Il Collegio del Dottorato può, in sede di programmazione didattica annuale, attribuire la funzione di docenza a membri esterni al Collegio medesimo. Art. 5 Il Coordinatore 1. Il Coordinatore è un professore ordinario a tempo pieno ovvero, in mancanza, un professore associato a tempo pieno membro del Collegio dei Docenti. È consentito essere Coordinatore di un solo Corso di Dottorato. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono ratificate dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato a maggioranza assoluta, su designazione del Collegio dei Docenti. 2. Il Coordinatore è il responsabile organizzativo del Corso e ne cura l efficace svolgimento. A tal fine: a) convoca e presiede il Collegio dei Docenti stabilendo l ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;

b) autorizza gli iscritti al Dottorato a svolgere periodi continuativi di formazione e studio fino a sei mesi, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non convenzionati o non consorziati; c) propone al Collegio la nomina di un Vice Coordinatore con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega per un periodo non superiore ai sei mesi. Il Vice Coordinatore, professore o ricercatore dell Università di Perugia, deve essere un membro del Collegio; d) ha la funzione di rappresentare il Collegio nei rapporti con gli altri organi dell Ateneo. 3. Il Coordinatore convoca il Collegio dei Docenti in via ordinaria all inizio e al termine di ogni anno di Corso ed in via straordinaria in qualsiasi momento in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio. 4. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro Docente in possesso dei requisiti richiesti. Il Coordinatore decade inoltre a seguito di trasferimento ad altra sede. Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante. Art. 6 I Referenti dei singoli curricula 1. Al fine di valorizzare i percorsi formativi e di ricerca relativi alle quattro aree curriculari di cui all art. 1 del presente Regolamento, il Collegio dei docenti del Dottorato nomina un Referente per ognuno dei curricula attivati, con il compito di organizzare e coordinare le relative attività formative; proporre al Collegio i provvedimenti relativi ai singoli Dottorandi; organizzare l attività di tutorato; curare e seguire i progressi di ogni Dottorato per assicurare a ciascuno l acquisizione degli strumenti metodologici relativi al proprio ambito di ricerca scientifica. Art. 7 Il Comitato dei Referenti 1. Del Comitato dei Referenti fanno parte il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e i referenti nominati ai sensi dell art. 5. 2. Il Comitato dei Referenti propone al Collegio dei docenti: a) le linee tematiche di approfondimento didattico, sia annuali che pluriennali, relative ai singoli curricula; b) soluzioni miranti alla più efficace integrazione e al miglior coordinamento delle attività formative e didattiche concernenti i vari moduli curriculari. Art. 8 Diritti e doveri del dottorando

Ai dottorandi che frequentano il Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche sono attribuiti i diritti ed i doveri di cui all art. 19 del Regolamento di Ateneo dei Corsi di dottorato di ricerca. Art. 9 Ammissione ai Corsi di dottorato 1. L ammissione ai corsi di dottorato è regolata dall art. 18 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca. 2. Per quanto concerne l ammissione per posti riservati in base a convenzioni con Università ed Enti stranieri, la prova consiste nella redazione di un progetto di ricerca da inviare alla Commissione d esame nei termini e nelle forme stabilite dal bando di concorso. La prova si svolgerà in forma telematica. A tal fine la Commissione d esame predisporrà una graduatoria separata rispetto alla procedura ordinaria. Art. 10 Norma transitoria e finale 1. L individuazione delle aree curriculari di cui all art. 2, comma 2, del presente Regolamento è da ritenersi provvisoriamente valida solo per l a.a. 2013/2014. 2. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano il Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca e la normativa nazionale.