CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO B R E V E T T I E M A R C H I INFORMAZIONI GENERALI SUI MARCHI INTERNAZIONALI AVVISI: Le domande ed istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) possono essere depositate presso il reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano solamente al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato. La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale non è ammessa. Prima della consegna ufficiale a Bolzano Vi consigliamo di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un appuntamento! PERSONE DI RIFERIMENTO Alessandro Franzoi Tel. 0471-945514 Karin Pichler Tel. 0471-945531 Fax 0471-945524 alessandro.franzoi@camcom.bz.it karin.pichler@camcom.bz.it I 39100 Bolzano via Alto Adige 60 Tel. 0471 945 514-531 Fax 0471 945 524 brevettimarchi@camcom.bz.it www.camcom.bz.it codice fiscale: 80000670218 certificazione ISO 9001:2008
1. Cos è un marchio internazionale La registrazione internazionale di un marchio rende possibile la semplificazione delle procedure di domanda e la riduzione dei costi, permettendo ad un titolare di un marchio nazionale registrato o di una domanda di marchio nazionale, di ottenere la protezione in un certo numero di Stati esteri (aderenti all Unione di Madrid), attraverso un unico deposito effettuato in una sola lingua presso l OMPI / WIPO Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra. Il richiedente può presentare la domanda di registrazione internazionale solo se in possesso di almeno uno dei requisiti fondamentali richiesti. Egli dovrà avere nel Paese d origine (il Paese dove è stato presentato il marchio nazionale di base) uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, oppure in caso contrario il suo domicilio, oppure dovrà essere cittadino di tale Paese. Ottenuta la registrazione internazionale, il marchio avrà validità per 10 anni in tutti gli Stati designati e sarà sottoposto alle rispettive legislazioni nazionali, a meno che qualcuno di essi non notifichi al titolare un rifiuto di protezione. Normalmente ciò si verifica se il marchio è uguale o simile ad altri marchi aventi efficacia in quello Stato. A seconda che i Paesi designati siano soggetti alle norme dell Accordo, del Protocollo o ad entrambe (vedere paragrafo 2.4) varia la procedura di richiesta e variano anche i termini per i rifiuti alla protezione che sono rispettivamente di 12 mesi o 18 mesi dalla data di iscrizione del marchio nel registro internazionale. La validità della registrazione internazionale dipende inoltre per i primi cinque anni dalla validità del marchio nazionale di base; se in tale periodo il marchio nazionale decade o viene annullato, perde efficacia anche il deposito internazionale. NOTA: La domanda non può essere inviata direttamente all OMPI / WIPO; deve essere fatta pervenire attraverso l autorità nazionale del Paese d origine del richiedente, che per l Italia è l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il richiedente, inoltre, deve possedere un marchio nazionale registrato oppure di una domanda di marchio nazionale. 2. Il sistema di Madrid e gli accordi internazionali vigenti Il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è governato da due trattati, ovvero l Accordo di Madrid ed il Protocollo relativo all Accordo di Madrid. L insieme di tutti gli Stati contraenti ( ovvero gli Stati che hanno aderito ad uno o ad entrambi i trattati) costituisce l Unione di Madrid. L Italia ha ratificato sia l Accordo che il Protocollo e pertanto un richiedente italiano ha la facoltà di richiedere la protezione internazionale sia per i Paesi aderenti all Accordo che per il Paesi aderenti al Protocollo. Le norme che regolano l Accordo ed il Protocollo, data la diversità dei due trattati, sono differenti e quindi, al momento del deposito di una domanda di marchio internazionale occorre stabilire, per il complesso dei Paesi scelti, quale tra i due trattati avrà validità. Dal 1 settembre 2008 sono entrate in vigore nuove norme con le quali è stato stabilito che se nella domanda di registrazione internazionale si designa un Paese aderente anch esso sia all Accordo che al Protocollo (come l Italia), per tale Paese le norme dell Accordo non avranno efficacia e prevarranno quelle del Protocollo. Giugno 2015 2
3. Qual è la procedura di domanda corretta? In base ai Paesi designati, varia la procedura di registrazione e la relativa modulistica. Pertanto si potranno verificare i seguenti casi: 1. La domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme del Protocollo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente al Protocollo di Madrid, oppure Paesi che hanno aderito contemporaneamente sia all Accordo sia al Protocollo relativo all Accordo di Madrid. Germania (AP), Austria (AP) e Svezia (P) Il richiedente deve essere titolare di almeno una domanda di marchio nazionale. formulario MM2 in lingua francese, inglese o spagnola. 2. La domanda internazionale è trattata in parte secondo le norme del Protocollo ed in parte secondo le norme dell Accordo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito al Protocollo di Madrid (oppure ad entrambi gli accordi), ed almeno un ulteriore Paese che abbia aderito esclusivamente all Accordo di Madrid. Unione Europea (P), Svizzera (AP) e Algeria (A) Il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. È possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l UIBM dovrà procedere all esame anticipato della domanda di base. Se la domanda di registrazione internazionale viene depositata prima che il marchio nazionale di base sia stato registrato o contemporaneamente alla domanda nazionale, è necessario includere una dichiarazione espressa, dove sia esplicita la volontà di far dipendere la domanda stessa sia dall Accordo che dal Protocollo. formulario MM3 in lingua francese, inglese o spagnola. 3. La domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme dell Accordo di Madrid. Ciò accade quando sono designati solo Paesi che hanno aderito esclusivamente all Accordo di Madrid. Algeria (A) Il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. È possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l UIBM procedere all esame anticipato della domanda di base. formulario MM1 in lingua francese, inglese o spagnola. NOTA: la lingua scelta sarà utilizzata anche per tutte le comunicazioni inviate dall OMPI / WIPO al titolare. Giugno 2015 3
4. Paesi aderenti all Unione di Madrid (1) EUROPA: AL Albania (AP) DE Germania (AP) PT Portogallo (AP) AT Austria (AP) GR Grecia (P) GB Regno Unito (3) (P) BX Benelux (2) (AP) IE Irlanda (P) CZ Repubblica Ceca (AP) BA Bosnia-Erzegovina (AP) IS Islanda (P) RO Romania (AP) BH Bulgaria (AP) LV Lettonia (AP) SM San Marino (AP) CY Cipro (AP) LI Liechtenstein (AP) RS Serbia (AP) HR Croazia (AP) LT Lituania (P) SK Slovacchia (AP) DK Danimarca (P) MK Macedonia (AP) SI Slovenia (AP) EE Estonia (P) MC Monaco (AP) ES Spagna (AP) EM Unione Europea (3) (P) ME Montenegro (AP) SE Svezia (P) FI Finlandia (P) NO Norvegia (P) CH Svizzera (AP) FR Francia (AP) PL Polonia (AP) HU Ungheria (AP) EUROPA DELL EST, ASIA, OCEANIA AM Armenia (AP) PH Filippine (P) OM Oman (P) AZ Azerbaigian (AP) GE Georgia (P) SG Singapore (P) AU Australia (P) JP Giappone (P) SY Siria (P) BH Bahrain (P) IN India (P) TJ Tagikistan (A) BY Bielorussia (AP) IR Iran (AP) TR Turchia (P) BT Bhutan (AP) IL Israele (P) TM Turkmenistan (P) KH Cambogia (P) KZ Kazakistan (AP) UA Ucraina (AP) CN Cina (4) (AP) KG Kirghizistan (AP) UZ Uzbekistan (P) KP Corea del Nord (5) (AP) MD Moldavia (AP) VN Vietnam (AP) KR Corea del Sud (5) (P) MN Mongolia (AP) RU Federazione Russia (AP) NZ Nuova Zelanda (P) AFRICA DZ Algeria (A) MG Madagascar (P) SL Sierra Leone (AP) BW Botswana (P) MA Marocco (AP) SD Sudan (AP) EG Egitto (AP) MZ Mozambico (AP) SZ Swaziland (AP) GH Ghana (P) NA Namibia (AP) TN Tunisia (P) KE Kenya (AP) OA OAPI (6) (P) ZM Zambia (P) LS Lesotho (AP) RW Ruanda (P) ZW Zimbabwe (P) LR Liberia (AP) ST São Tomé e Principe (P) AMERICHE AG Antigua e Barbuda (P) CW Curaçao (P) SX Saint Martin (P) CO Colombia (P) BQ Isole BES (7) (P) US U.S.A. (P) CU Cuba (AP) MX Messico (P) Giugno 2015 4
NOTE AL PUNTO 4 (A) Paese aderente solo all Accordo di Madrid. (P) Paese aderente solo al Protocollo di Madrid. (AP) Paese aderente sia all Accordo di Madrid sia al Protocollo di Madrid. (1) L elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l elenco aggiornato consultare il sito internet dell OMPI / WIPO (www.wipo.int/madrid/en/members). (2) Ai fini della designazione gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) e quelli appartenenti al Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), valgono come unico territorio. (3) La designazione dell Unione Europea equivale al deposito di un marchio comunitario. (4) La designazione della Cina non comprende le regioni speciali di Hong Kong e Macau. (5) Con il termine Corea del Nord si intende la Repubblica Democratica Popolare di Corea, mentre con il termine Corea del Sud si intende la Repubblica di Corea. (6) Con il termine OAPI si intende l Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale, che comprende i seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'avorio, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centrafricana, Senegal, Togo (7) Con il termine Isole BES si intendono le isole Bonaire, Saint Eustatius e Saba. Giugno 2015 5